Tassazione delle criptovalute: le ultime mosse del legislatore ed esempi pratici (video)
La tassazione delle criptovalute è di decisa attualità. In attesa di una regolamentazione ah hoc a livello europeo – con la proposta della Commissione Europea al vaglio del Parlamento UE – in queste settimane in Italia si guarda all’entrata in vigore di un decreto che di fatto assimila gli operatori del settore crypto a un operatore money transfer. Diventerà obbligatorio registrarsi all’OAM (Organismo degli agenti e mediatori). Per gli exchange che forniscono servizi di valute virtuali, la mancata iscrizione all’OAM comporterà l’impossibilità di poter continuare a svolgere le loro attività sul territorio nazionale.
Per sviscerare l’argomento fiscalità e cripto abbiamo interpellato Alessandro Ronchi, co-fondatore di Cryptosmart, piattaforma italiana per l’exchange di criptovalute, e Fabio Pauselli, commercialista, partner dello Studio Futura Business Advisory.
L’Agenzia delle Entrate ha ricondotto le valute virtuali nell’ambito dei redditi diversi scaturenti dalla compravendita di valute tradizionali, ma come sottolinea Pauselli si tratta di un’interpretazione non scevra di ampie e condivisibili critiche in dottrina, visto che la stessa BCE più volte ha ribadito la necessità di non qualificarle come valute né, tanto meno, come mezzi di pagamento ritenendo più appropriato inquadrarle come mezzi di scambio.
L’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute quando la giacenza in valuta di tutti i miei depositi, virtuali e non, complessivamente intrattenuti nell’anno di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta. “Tale controvalore in euro va calcolato al tasso di cambio all’inizio del periodo in cui la plusvalenza/minusvalenza è stata realizzata e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”, spiega Pauselli.
Andando ad analizzare le implicazioni del decreto del MEF, che impone agli exchange la comunicazione di tutti i dati delle cripto posseduti dai propri clienti all’OAM, si tratta di una mossa attesa che va a regolamentare un’attività che non lo era, cercando di tamponare le criticità che le cripto hanno sotto il profilo dei rischi di riciclaggio. Il decreto, in sostanza, equipara gli exchange virtuali ai classici cambia valute e per questo dovranno periodicamente inviare all’organismo degli agenti finanziari e mediatori una rendicontazione contenente i dati identificativi della clientela e i dati sintetici della loro operatività complessiva in cripto. “Si dibatte molto sul concetto di censimento, su chissà quali ripercussioni possa avere questa novità sui clienti. Indubbiamente le informazioni che gli exchange invieranno saranno dettagliate e molteplici ma non dimentichiamoci che, ad oggi, per le persone fisiche residenti e titolari di cripto, già vige l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi, i dati e le consistenze dei propri wallet“, ha precisato Pauselli.