Radar Consob-Bankitalia su cripto: contabilizzazione di bitcoin&Co nei bilanci delle quotate

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Maggiore trasparenza nelle informazioni sulle cripto-attività è quello che chiedono Bankitalia e Consob in una dichiarazione congiunta indirizzata alle società quotate in Borsa o negoziate su piattaforme multilaterali (emittenti).
Il momento è particolarmente caldo sul fronte crypto con il Bitcoin, la moneta digitale per eccellenza, che negli ultimi giorni è salita sulle montagne russe per “colpa” del presidente Trump. Nei giorni scorsi l’inquilino della Casa Bianca ha annunciato la creazione di una riserva di criptovalute made in Usa promettendo che il Paese diventerà la cripto capitale mondiale. Un annuncio che ha mandato nuovamente in rialzo le cripto, ma per poco tempo visto che poi sono scese.
Cripto-asset: cosa chiedono Bankitalia e Consob
In ogni caso, è evidente come l’interesse per l’universo crypto è forte, anche in Italia. Lo sanno bene Banca d’Italia e la Consob che hanno così adottato una comunicazione congiunta sulla contabilizzazione in bilancio di cripto-attività, sulla relativa trasparenza verso il mercato finanziario e sulle verifiche da parte dei revisori.
Senza introdurre nuovi obblighi, Banca d’Italia e Consob evidenziano agli emittenti l’importanza di fornire nei propri bilanci informazioni utili al mercato per comprendere gli effetti delle cripto-attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, alla luce dell’esposizione e del rischio associato alle posizioni detenute direttamente o indirettamente.
Cripto-attività: cosa indicare in bilancio
I due istituti così evidenziano che, in linea con le indicazioni fornite dall’ International Financial Reporting Standard Interpretations Committee (IFRS IC), le cripto-valute devono essere rappresentate in bilancio applicando il principio contabile IAS 38 relativo alle attività immateriali oppure, laddove siano detenute per la vendita nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività dell’emittente, lo IAS 2 relativo alle rimanenze.
Nel caso delle altre tipologie di cripto-attività, invece – continuano – gli emittenti sono tenuti a valutarne le specifiche caratteristiche al fine di individuare il trattamento contabile più appropriato e fornire in bilancio una rappresentazione completa sulla natura e i rischi a esse connessi, dando tempestiva e adeguata informativa al pubblico, come previsto dalla disciplina sul contrasto degli abusi di mercato.
Cosa devono verificare i revisori
Infine, i due istituti sottolineano come le società di revisione e revisori legali debbano prestare particolare attenzione alle peculiarità e ai rischi insiti nello svolgimento di incarichi su società che detengano cripto-attività, alla luce della loro estrema volatilità, della loro complessità e dell’evoluzione del contesto regolamentare. I revisori infine dovranno anche dedicare particolare attenzione ai profili rilevanti dal punto di vista della normativa anti-riciclaggio.