Notizie Notizie Mondo Nascono i “fondi di risoluzione” a tutela dei depositi. La mossa Ue contro le crisi bancarie

Nascono i “fondi di risoluzione” a tutela dei depositi. La mossa Ue contro le crisi bancarie

6 Giugno 2012 13:40

La Commissione europea ha dato parere favorevole a una proposta di direttiva presentata oggi dal commissario Ue al mercato interno, Michel Barnier, per fronteggiare la crisi delle banche europee. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito internet della Commissione intitolata “Gestione delle crisi: nuove misure per evitare di dover ricorrere al salvataggio delle banche”.

La direttiva traccia un nuovo quadro normativo per gli istituti di credito e introduce la figura dei fondi di risoluzione nazionali indirizzati a salvaguardare i depositanti privati e ad evitare l’intervento degli Stati nei salvataggi bancari.

Il quadro prevede diversi strumenti di risoluzione delle crisi che dovranno essere finanziati proprio attraverso tali fondi.

I principali strumenti di risoluzione delle crisi citati dalla Commissione sono:

o la vendita dell’attività d’impresa,

ol’ente-ponte, che consiste nell’individuare le attività sane o le funzioni essenziali della banca e nel farne una nuova banca (banca-ponte) che sarà venduta ad un’altra entità.

o la separazione delle attività, grazie al quale le attività deteriorate della banca vengono trasferite ad un veicolo di gestione.

o il salvataggio interno, grazie al quale la banca viene ricapitalizzata, gli azionisti vengono smaltiti o diluiti e i creditori vedono i loro crediti ridotti o convertiti in azioni.

Prendiamo il caso che le autorità decidano di intervenire in una crisi bancaria creando una banca ponte. Per operare questa avrà bisogno di capitale o di prestiti a breve termine. Se il finanziamento non può provenire dal mercato e per evitare che le azioni di risoluzione delle crisi vengano finanziate dai contribuenti, i fondi di risoluzione delle crisi forniranno un finanziamento supplementare che raccoglierà contributi dalle banche (i fondi saranno proporzionati alle loro passività e profilo di rischio). I fondi dovranno accumulare capacità sufficiente per raggiungere in 10 anni l’1% dei depositi coperti. L’obiettivo dei fondi è di sostenere una conduzione ordinata della riorganizzazione e risoluzione delle crisi e mai per il salvataggio di una banca. I fondi di risoluzione delle crisi a livello nazionale potranno interagire, soprattutto per fornire finanziamenti destinati alla risoluzione delle crisi di banche transfrontaliere. Agli Stati membri sarà anche consentito di fondere i sistemi di garanzia dei depositi (già esistenti) e il fondo di risoluzione delle crisi.

Perché la Commissione europea si preoccupa tanto degli oneri a carico dei contribuenti e degli Stati nei salvataggi bancari?

Ebbene, tra ottobre 2008 e ottobre 2011 la Commissione ha approvato aiuti di Stato a favore degli enti finanziari pari a 4 500 miliardi di euro (equivalenti al 37% del PIL dell’UE)1. “Ciò ha evitato fallimenti bancari e perturbazioni economiche su ampia scala – scrive la Commissione nel documento presentato oggi – ma ha fatto ricadere sui contribuenti il costo del deterioramento delle finanze pubbliche e non ha risolto il problema di come gestire le difficoltà delle grandi banche internazionali”.

Il presidente della Commissione, Josè Manuel Barroso ha dichiarato: “La proposta odierna segna un passo fondamentale verso l’unione bancaria nell’UE e responsabilizzerà il settore bancario: contribuirà così ad assicurare in futuro stabilità e fiducia nell’UE, in un momento in cui operiamo per rafforzare e integrare ulteriormente le nostre economie interdipendenti.”.
 

Di seguito riportiamo gli Elementi essenziali della proposta

1. Preparazione e prevenzione

o In primo luogo, il quadro impone alla banche di redigere piani di risanamento che stabiliscano le misure che scatteranno in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria e che ripristineranno la loro sostenibilità economica.

o In secondo luogo, le autorità investite della responsabilità della risoluzione delle crisi delle banche sono tenute a preparare piani di risoluzione delle crisi che contengano opzioni per gestire le banche in condizioni critiche e ormai economicamente insostenibili

oIn terzo luogo, se le autorità individuano ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi nel corso dell’elaborazione dei piani, esse possono imporre alle banche interessate di modificare le proprie strutture giuridiche o operative Infine, i gruppi finanziari possono sottoscrivere accordi di sostegno finanziario infragruppo per limitare l’evoluzione della crisi e ripristinare rapidamente la stabilità finanziaria dell’intero gruppo.

2. Intervento precoce

L’intervento di vigilanza precoce assicura che le difficoltà finanziarie vengano affrontate non appena si presentano. I poteri di intervento precoce scattano quando un ente non rispetta i requisiti patrimoniali previsti dalla legge o presumibilmente non sarà più in grado di rispettarli. Le autorità potranno imporre all’ente di attuare le misure previste dal piano di risanamento, elaborare un programma d’azione e stabilire un calendario per la sua attuazione, richiedere la convocazione di un’assemblea degli azionisti per adottare decisioni urgenti e imporre all’ente di elaborare un piano per ristrutturare i debiti con i creditori.

Inoltre, le autorità di vigilanza avranno il potere di nominare un amministratore straordinario per una determinata banca per un periodo limitato in caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria

3. Poteri e strumenti di risoluzione delle crisi

Se l’autorità stabilisce che nessun’altra azione aiuterebbe ad evitare il dissesto della banca e se è a rischio l’interesse pubblico (accesso a funzioni bancarie essenziali, stabilità finanziaria, integrità delle finanze pubbliche, ecc.), le autorità preposte dovrebbero assumere il controllo dell’ente e avviare un’azione decisiva di risoluzione delle crisi.

Strumenti e poteri di risoluzione delle crisi armonizzati, insieme a piani di risoluzione delle crisi preparati in anticipo sia per le banche operative a livello nazionale che per quelle operative a livello transfrontaliero, garantiranno che le autorità nazionali in tutti gli Stati membri siano dotate di strumenti comuni e di una tabella di marcia comune per gestire i dissesti delle banche. Tali strumenti – che comportano un’interferenza nei diritti degli azionisti e dei creditori, giustificata tuttavia dalla necessità assoluta di proteggere la stabilità finanziaria, i depositanti e i contribuenti – prevedono tutele intese a garantire che essi non vengano usati in maniera impropria.