Manovra: fondi pensione esclusi da bail-in, cartolarizzazione NPL più semplice
I fondi di previdenza complementare saranno esclusi dal bail in. Lo ha stabilito un emendamento alla manovra-bis che è stato approvato in Commissione Bilancio.
L’emendamento stabilisce che “sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario, o nell’interesse degli stessi”.
Positiva la reazione che arriva dalle associazioni di settore. Così il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello:
“L’emendamento di oggi pomeriggio (ieri per chi legge) rappresenta un primo passo importante cui dovrebbe necessariamente seguire l’esclusione dal bail-in anche delle casse sanitarie e delle fondazioni bancarie”.
Anche il presidente di Assofondipensione, Giovanni Maggi, ha espresso soddisfazione per l’emendamento:
“Sono stati accolti i molteplici solleciti, anche tecnici, pervenuti dalla nostra Associazione al Legislatore. La tutela del risparmio previdenziale è e deve rimanere inviolabile“.
Fondi pensione esclusi da bail-in, ma non casse previdenza
Rimane tuttavia la questione delle casse di previdenza. Se i fondi pensione sono stati esclusi dall’applicazione del bail-in, non altrettanto è stato disposto infatti per le casse. Tuttavia, la questione potrebbe essere affrontata dal governo con un provvedimento successivo, visto che lo stesso sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, ha affermato che è “necessario recuperare al più presto la presenza delle Casse per l’esclusione dal bail-in”.
L’esclusione è prevista in manovra solo per i fondi di previdenza complementare, per l’appunto, ma non per quelli di previdenza obbligatoria come, per l’appunto, le Casse.
Sempre in tema di bail-in, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento che rende più facile il processo di cartolarizzazione degli npl (crediti deteriorati da parte delle banche).
In particolare, è prevista la possibilità per le società di cartolarizzazione di erogare finanziamenti “finalizzati a migliorare le prospettive di recupero” dei crediti e a “favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto“; ancora, di “acquisire o sottoscrivere azioni, quote od altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive dei crediti oggetto di cessione”.
Le banche potranno inoltre dar vita a società veicolo, al fine di “acquisire, gestire e valorizzare” i beni immobili e mobili e altri beni che sono stato posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.