Notizie Notizie Italia Riforma del lavoro riveduta e corretta, torna il reintegro per licenziamenti “economici”

Riforma del lavoro riveduta e corretta, torna il reintegro per licenziamenti “economici”

5 Aprile 2012 07:26
Accordo trovato per la riforma Monti sul mercato del lavoro. Sciolto, almeno nella forma, il nodo della discordia sull’articolo 18, l’accordo mostrato dai leader dei tre partiti sostenitori del governo, Alfano, Bersani e Casini, sembra promettere un rapido passaggio in Parlamento dopo la firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano.
 
Licenziamenti, reintegri e indennizzi
 
A rasserenare gli animi, la norma sul reintegro dei lavoratori licenziati per motivi economici. Non prevista nella bozza precedente della riforma – ciò che era additato come uno snaturamento dell’articolo 18 – la riammissione al lavoro del dipendente verrà ora prevista in caso di comprovata “insussistenza” della difficoltà economica dell’azienda, accertata dal giudice.
Sempre sul fronte dei licenziamenti, ma per motivi disciplinari, ritocco anche sulla norma per gli indennizzi, che saranno più leggeri: dalle 15-27 mensilità inizialmente previste, alle 12-24 mensilità. 
 
Partite Iva e Co Co Pro
Il secondo nodo su cui vertevano i disaccordi delle parti era la cosiddetta flessibilità in entrata, in particolare la disciplina dei contratti a termine per limitare il fatto che nascondano, in realtà, rapporti di lavoro subordinato. Per agevolare le aziende si fa ora più graduale la stretta su questo tipo di contratti. Per quanto riguarda le partite Iva, la presunzione di carattere coordinato e continuativo per i rapporti che durino da oltre sei mesi e da cui il lavoratore ricavi una parte significativa dei propri guadagni scatterà solo dopo un anno dall’entrata in vigore della riforma, mentre per quanto riguarda i contratti a progetto i nuovi oneri contributivi e le maggiori specifiche del progetto a cui è legato il contratto saranno un obbligo solo per le neo-assunzioni.
 
Apprendistato e tempo determinato
 
Sui contratti di apprendistato, l’assunzione di nuovi apprendisti sarà subordinata alla stabilizzazione del 30% dei contratti entro l’ultimo triennio da parte dell’azienda (non più del 50% come nella precedente bozza). Sui contratti a tempo determinato, la loro durata massima sarà di 36 mesi comprensivi di proroga e costerà di più in termini contributivi (l’1,4% in più). Se l’azienda stipulerà tale contratto per la prima volta, e per una durata di sei mesi, non sarà però più tenuta al “causalone” che specifica con atto scritto le ragioni tecniche produttive e organizzative del rapporto di lavoro.