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Tassazione ETF, si cambia

Pubblicato 6 Maggio 2014 Aggiornato 26 Settembre 2022 08:39

In attesa del balzello fiscale in arrivo a luglio, con l’aliquota sui capital gain che salirà dal 20 al 26%, da aprile è effettiva un’importante semplificazione del regime fiscale degli ETF. Il decreto legislativo n.44 del 4 marzo 2014 ha recepito la direttiva europea 2011/61/UE AIFM (Alternative Investment Fund Managers) che è poi entrata in vigore a partire dal 9 aprile. Per gli ETF si tratta di una semplificazione fiscale con tutti i guadagni che saranno considerati redditi da capitale e si va quindi a eliminare la distorsione della cosiddetta “doppia tassazione”.

Come funzionava prima
In precedenza gli ETF prevedevano il regime fiscale del risparmio amministrato in quanto facenti parte della famiglia degli OICR (organismi di investimento collettivo) e questo comportava la generazione di due differenti tipologie di redditi: redditi da capitale e redditi diversi. I primi rappresentati dalla differenza tra il NAV (Net Asset Value, cioè valore attivo netto) di vendita e il NAV di acquisto (Delta NAV), ossia il valore che emerge dalla differenza tra il NAV delle quote dell’ETF nel giorno di vendita e il NAV delle quote dell’ETF nel giorno di acquisto; i redditi diversi sono invece il capital gain prodotto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita meno il Delta NAV. Doppia tassazione che rendeva abbastanza complesso il monitoraggio della situazione fiscale oltre a creare potenziali effetti discorsivi. Infatti qualora la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’ETF risultava inferiore al delta NAV l’investitore si trovava a dover pagare una ritenuta sui redditi di capitale realizzando contestualmente una perdita derivante dalla differenza tra prezzo di vendita e quello di acquisto e il delta NAV.

Il nuovo metodo di calcolo
Il recepimento della direttiva AIFM elimina tale complicazione fiscale con tutti i profitti considerati come redditi da capitale, mentre le perdite costituiranno redditi diversi. Le minusvalenze potranno essere compensate con eventuali future rendite finanziarie/plusvalenze derivanti dalla vendita di altri strumenti. Il calcolo dei proventi e delle minusvalenze avviene sulla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita dell’ETF indipendentemente dal valore del NAV dell’ETF che quindi non risulta più rilevante ai fini fiscali.