News Notizie Italia Split payment al via subito, si applicherà su operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015

Split payment al via subito, si applicherà su operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015

Pubblicato 9 Gennaio 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:04
Le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità 2015 si applicheranno subito alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Lo rimarca una nota del Tesoro che precisa come sia in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. In merito all'esigibilità dell'imposta, è previsto che per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; oppure in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno; oppure, infine, entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. "Tuttavia - conclude la nota del Tesoro - fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015".