Riforma Fornero da oggi in vigore. Introdotta la “conciliazione obbligatoria preventiva” per i licenziamenti
Un occhio particolare è stato dato ai contratti di apprendistato, che nelle intenzioni del legislatore rappresentano il canale privilegiato di accesso al mondo del lavoro per i giovani. Secondo Alessandra Rizzi, Chief operations officer di Randstad – che ieri ha tenuto un workshop a Milano proprio per spiegare nel dettaglio la riforma Fornero – si tratta di un modo per incentivare la formazione delle competenze già nel periodo di studio. “Spesso – osserva Rizzi – le aziende cercano professionalità che in Italia non si tramandano più, perchè nella maggior parte dei casi non si fanno più. Troppo spesso abbiamo diviso il mondo del lavoro da quello dello studio: se guardiamo all’Europa il momento dello studio coincide con quello del lavoro. In Italia, invece, si preferisce prima terminare gli studi e poi cercarsi un lavoro che, nella maggior parte dei casi, non si trova”.
Flessibilità in entrata
Flessibilità in uscita
Al lavoratore licenziato ingiustamente o per motivi discriminatori spetta la reintegrazione in servizio (il lavoratore può optare per 15 mensilità di retribuzione, c.d. diritto d’opzione) e il risarcimento del danno (retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione oltre ai contributi, minimo 5 mensilità e in qualche caso versamento dei contributi INPS).
Nei casi di giustificato motivo oggettivo, il caso va portato davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro per i datori di lavoro per una nuova procedura chiamata “conciliazione obbligatoria preventiva” che serve ad accertare il motivo del licenziamento e a ricomporre eventualmente la controversia. In caso di esito negativo, avviene il licenziamento. In caso contrario, il lavoratore accede agli ammortizzatori sociali e viene affidato ad un’agenzia per il ricollocamento professionale.
Infine, per evitare le cosiddette “dimissioni in bianco“, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto durante il periodo di gravidanza (in caso di lavoratrice) o nei primi 3 anni di vita del bambino (lavoratrice e lavoratore) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.