Notizie Notizie Italia Riforma Fornero da oggi in vigore. Introdotta la “conciliazione obbligatoria preventiva” per i licenziamenti

Riforma Fornero da oggi in vigore. Introdotta la “conciliazione obbligatoria preventiva” per i licenziamenti

18 Luglio 2012 14:49
Da oggi è in vigore la riforma Fornero. Confermati i punti principali della normativa, con in più l’introduzione di una nuovo processo del lavoro per una maggiore tutela dal licenziamento per ingiusta causa.
Un occhio particolare è stato dato ai contratti di apprendistato, che nelle intenzioni del legislatore rappresentano il canale privilegiato di accesso al mondo del lavoro per i giovani. Secondo Alessandra Rizzi, Chief operations officer di Randstad – che ieri ha tenuto un workshop a Milano proprio per spiegare nel dettaglio la riforma Fornero – si tratta di un modo per incentivare la formazione delle competenze già nel periodo di studio. “Spesso – osserva Rizzi – le aziende cercano professionalità che in Italia non si tramandano più, perchè nella maggior parte dei casi non si fanno più. Troppo spesso abbiamo diviso il mondo del lavoro da quello dello studio: se guardiamo all’Europa il momento dello studio coincide con quello del lavoro. In Italia, invece, si preferisce prima terminare gli studi e poi cercarsi un lavoro che, nella maggior parte dei casi, non si trova”.
Cosa cambierà in questo senso con la riforma Fornero è cosa che solo il tempo potrà rivelare. Vediamo intanto in sintesi quali sono i punti principali della nuova normativa.

Flessibilità in entrata

Il contratto a tempo determinato: viene potenziata la sua possibilità di impiego e irrigidita la modalità del suo rinnovo. Si considera a tempo indeterminato un rapporto a termine che continua oltre il 30° giorno nel caso di contratto inferiore a 6 mesi o oltre il 50° giorno negli altri casi (prima le scadenze erano al 20° e 30° giorno). Inoltre se il lavoratore viene riassunto a termine entro 60 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi o entro 90 giorni negli altri casi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (invece di 10 e 20 giorni). Se il rapporto supera i 36 mesi compresi proroghe, rinnovi, ecc si considera a tempo indeterminato. Inoltre i contributi a carico del datore di lavoro vengono ridotti del 50% per 12 mesi, che salgono a 18 quando il contratto passa da tempo determinato a indeterminato.
Il contratto di apprendistato non può durare più di sei mesi salvo eccezioni. Il numero di apprendisti è subordinato alla conferma di un numero adeguato di apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.
Il contratto a progetto deve avere un progetto definito e un compenso minimo garantito, e viene considerato subordinato a tempo indeterminato se, di fatto, non esiste un progetto specifico e le mansioni sono simili a quelli degli altri dipendenti (in questo caso è ammessa la prova contraria).
I contratti a partita IVA sono considerati a tempo indeterminato se durano da più di 8 mesi, se rendono almeno l’80% del reddito totale del lavoratore, e se quest’ultimo ha una postazione fissa nella sede del datore di lavoro.

Flessibilità in uscita

Al lavoratore licenziato ingiustamente o per motivi discriminatori spetta la reintegrazione in servizio (il lavoratore può optare per 15 mensilità di retribuzione, c.d. diritto d’opzione) e il risarcimento del danno (retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione oltre ai contributi, minimo 5 mensilità e in qualche caso versamento dei contributi INPS).
Nei casi di giustificato motivo oggettivo, il caso va portato davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro per i datori di lavoro per una nuova procedura chiamata “conciliazione obbligatoria preventiva” che serve ad accertare il motivo del licenziamento e a ricomporre eventualmente la controversia. In caso di esito negativo, avviene il licenziamento. In caso contrario, il lavoratore accede agli ammortizzatori sociali e viene affidato ad un’agenzia per il ricollocamento professionale.
Infine, per evitare le cosiddette “dimissioni in bianco“, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto durante il periodo di gravidanza (in caso di lavoratrice) o nei primi 3 anni di vita del bambino (lavoratrice e lavoratore) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.