Notizie Notizie Italia Prove di class action all’italiana, svolta in vista

Prove di class action all’italiana, svolta in vista

16 Febbraio 2007 15:20

Di class action, l’azione legale collettiva a tutela dei consumatori, si è tornato a parlare in Italia lo scorso luglio con un disegno di legge presentato dal ministro per lo Sviluppo economico Pier Luigi Bersani, ma attualmente presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sono all’esame vari progetti atti ad introdurre la norma nell’ordinamento italiano. E’ dunque ridiventato di attualità un tema che aveva conosciuto la sua massima popolarità in coincidenza con i crack Parmalat e Cirio, per i quali la class action era stata indicata da più parti come il mezzo migliore per dirimere le liti che opponevano i cittadini a imprese e banche.


La class action consente infatti a  tutti i soggetti che abbiano subito un danno da parte di una grande azienda o di una multinazionale di beneficiare dell’attività processuale condotta da un unico cittadino, scelto solitamente tra coloro che hanno subito il danno maggiore. La class action è infatti un’azione legale condotta da uno o più soggetti per conto di se stessi e di altre persone che si trovano in circostanze identiche o simili. Nel sistema americano, dove la class action ha avuto la sua origine e la sua massima applicazione,  tutte le spese legali sono anticipate dallo studio che cura il contenzioso. Solo in caso di vittoria e recupero di somme, lo studio legale potrà recuperare le proprie spese ed incassare gli onorari per il lavoro svolto. La sentenza della corte viene poi applicata a tutti i soggetti interessati, anche a coloro che non si siano attivati. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile quando un rilevante numero di persone risulti danneggiato da un medesimo evento e il ricorso individuale alla giustizia condurrebbe all’instaurarsi di un grande numero di processi, con spese processuali in alcuni casi improponibili per il singolo e con sentenze anche tra loro contraddittorie per l’instaurarsi dei diversi processi in tribunali diversi.


In Italia il disegno di legge, fermo in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, contiene alcune differenze rispetto all’originale statunitense, in particolare con riferimento ai soggetti ammessi all’azione. Il provvedimento prevede che la legittimazione venga attribuita alle associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed anche alle associazioni dei professionisti e alle Camere di commercio. Questi soggetti possono richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Un’altra differenza dal modello originale che ha già scatenato le proteste del Codacons è invece l’assenza nel disegno di legge del danno punitivo in stile americano, ossia di una sanzione proporzionata al fatturato per il soggetto economico che danneggia la collettività.


In attesa di una trasformazione in legge del Ddl, per i consumatori italiani valgono le disposizioni contenute nel Codice del consumo, che consentono ad esempio alle associazioni dei consumatori di convenire in giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca un comportamento scorretto o l’uso della clausola di cui si sia accertata l’abusività. Strumenti che servono a far cessare la lesione di interessi di gruppo ma non a risarcire i danni individuali.