Le nuove linee guida sugli ETF. In vigore tra meno di due mesi
Meno di due mesi per l’entrata in vigore delle nuove linee guida per gli ETF e gli altri fondi indicizzati. L’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha infatti pubblicato il 18 dicembre sul proprio sito (vedi documento) le traduzioni ufficiali delle linee guida per ETF e altri organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dopo due mesi dalla pubblicazione, ossia il 18 febbraio 2013, ci sarà l’effettiva entrata in vigore. Le autorità nazionali sono chiamate a reperire tali tasti per comunicare all’autorità europea la loro adesione ai nuovi orientamenti indicando eventualmente i motivi della mancata osservanza entro due mesi dopo la data di pubblicazione.
Lo scopo delle linee guida Esma
Il percorso di ridefinizione delle norme legate agli ETF è stato intrapreso dall’autorità europea per i mercati finanziari nel luglio 2011 con le prime consultazioni, con un secondo round a inizio 2012 sfociato a luglio di quest’anno con la pubblicazione delle nuove linee guida. Il documento intitolato “Orientamenti su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM” rimarca come lo scopo dei orientamenti è tutelare gli investitori, fornendo indicazioni sulle informazioni che devono essere comunicate, nonché sulle norme specifiche che gli ETF devono applicare quando effettuano operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter, OTC) e su tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Gli orientamenti definiscono inoltre i criteri che devono essere rispettati dagli indici finanziari in cui i fondi a gestione passiva investono.
Prospetto con massima trasparenza d’informazione
Particolare attenzione è data alla trasparenza delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti a partire da quelle contenute nel prospetto informativo. Per avere una descrizione chiara e aggiornata degli indici, il prospetto informativo dovrà contenere anche un richiamo al sito web dove trovare le informazioni aggiornate circa la composizione effettiva dell’indice sottostante. E’ poi necessario dare informazioni sulla replica dell’indice (modello di replica fisica completa o “a campione” o modello di replica sintetica) e sulle implicazioni del metodo scelto per gli investitori in termini di esposizione all’indice sottostante e al rischio di controparte. Va indicato anche il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali e infine dei fattori che possono influire sulla capacità di replicare l’andamento degli indici (costi di transazione, piccole componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi). Inoltre il rendiconto annuale e la relazione semestrale dovranno indicare l’entità del tracking error alla fine del periodo in esame. Il rendiconto annuale deve spiegare eventuali divergenze tra il tracking error previsto e quello realizzato per il periodo rilevante. Andrà poi spiegata la tracking difference annuale tra il rendimento dell’OICVM e il rendimento dell’indice replicato. Per quanto riguarda i prodotti a leva, il prospetto informativo dovrà contenere la descrizione della politica di leva, di come si ottiene la leva, il costo della leva e dei rischi associati a tale politica, dell’impatto di un eventuale effetto leva inverso e di come il rendimento può differire significativamente dal multiplo del rendimento dell’indice sul medio–lungo periodo.
C’è poi la stretta sull’attività di prestito titoli (securities lending). Il prospetto dovrà informare gli investitori sull’intenzione di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio con “una descrizione particolareggiata dei rischi connessi a tali attività, tra cui il rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, e dell’impatto che avranno sul rendimento dell’OICVM”. In aggiunta, tutti gli introiti derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono essere riconosciuti al fondo.
Dicitura UCITS ETF nel nome
Tra le novità c’è l’indicazione “UCITS ETF” da inserire nel nome del fondo per distinguerlo chiaramente come fondo negoziato in borsa. La scritta UCITS ETF deve essere utilizzata anche nel regolamento del fondo, nel prospetto, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e nelle comunicazioni di marketing. Un fondo indicizzato che non è un ETF non deve utilizzare né l’identificatore “UCITS ETF” né le diciture “ETF” o “fondo negoziato in borsa”.