Notizie Obbligazioni Banche venete, sfuggire al bail-in con liquidazione ordinata. Scenario per obbligazionisti e correntisti

Banche venete, sfuggire al bail-in con liquidazione ordinata. Scenario per obbligazionisti e correntisti

7 Giugno 2017 10:29

Banche venete, evitare il bail-in con la “liquidazione ordinata”.

Da indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, risulta che sia Roma che Bruxelles starebbero esplorando tale opzione, per scongiurare il peggio, e per evitare dunque che, con la potenziale risoluzione degli istituti, delle loro perdite si facciano carico gli azionisti, i detentori di bond subordinati e i correntisti con depositi superiori a 100.000 euro. Oltre a chi detiene anche bond senior, come emerge dai vari alert lanciati da mesi.

L’alert delll’Ad di Intesa SanPaolo sul bail-in

Tra l’altro, nelle ultime ore un avvertimento sul bail-in è arrivato da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa SanPaolo: a suo avviso, il collasso potenziale delle due banche potrebbe avere un impatto sia sull’economia italiana che sui BTP, i titoli di stato italiani.

Ma la situazione di stallo continua, dopo il diktat dell’Unione europea, che ha fissato nella iniezione di capitale nelle banche venete di 1,2 miliardi di euro da parte di investitori privati la condizione sine qua non di una ricapitalizzazione precauzionale. E, finora, questa cifra non si trova.

Banche venete: opzione liquidazione ordinata

La liquidazione ordinata potrebbe essere il male minore per le banche venete. Il Corriere ricorda che tale ipotesi ha un suo fondamento giuridico negli articoli 65-67 della Comunicazione bancaria della Commissione Ue del 2013.

L’articolo 65, in particolare, statuisce che “gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in maniera ordinata in modo da tutelare la stabilità finanziaria. L’ipotesi della liquidazione ordinata di un ente creditizio in difficoltà dovrebbe sempre essere presa in considerazione qualora l’ente non riuscisse a ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine”.

Finanza online è andata a individuare tale Comunicazione. Di seguito, alcuni articoli che disciplinano il caso della liquidazione ordinata.

Liquidazione ordinata: cosa accade a bond subordinati

Nell’articolo 66, si legge che:

“La Commissione riconosce che, a causa delle specificità degli enti creditizi e in assenza di meccanismi che consentano la risoluzione degli enti creditizi senza minacciare la stabilità finanziaria, potrebbe non essere possibile procedere alla liquidazione di un ente creditizio secondo le procedure di insolvenza ordinarie. Per questo motivo, le misure statali volte a sostenere la liquidazione di enti creditizi in dissesto possono essere considerate aiuti compatibili a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al punto 44. (Ovvero, recita l’articolo 44: Nei casi in cui la banca non soddisfi più i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il debito subordinato deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite”.

Si deduce di conseguenza che con la liquidazione ordinata comunque il debito subordinato debba essere convertito o ridotto. E’ vero tuttavia che è poi lo stesso articolo 45 che afferma che si potrebbe derogare all’attuazione di tali misure dell’articolo 44 (e anche 43) nel caso in cui la loro applicazione mettesse in pericolo la stabilità finanziaria o determinasse risultati sproporzionati”.

Liquidazione ordinata finalizzata alla vendita di asset

L’articolo 67 scrive inoltre:

“L’obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell’ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l’esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell’attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell’eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione”.

In che modo la liquidazione ordinata potrebbe scongiurare lo spettro del bail-in?

L’articolo 72 afferma che:

“gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti permettono l’effettiva liquidazione ordinata dell’ente creditizio, limitando l’importo degli aiuti al minimo necessario per mantenerlo in attività nel corso della liquidazione, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione degli oneri previste dalla presente comunicazione”.

Liquidazione ordinata e condivisione degli oneri

“Nel contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati. I crediti degli azionisti e dei creditori subordinati non devono pertanto essere trasferiti ad alcuna attività economica che continui ad essere svolta e le disposizioni di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 devono essere osservate mutatis mutandi.

Ovvero, la condivisione degli oneri comporta:

“una volta che le perdite saranno state in primo luogo assorbite dal capitale, contributi da parte di detentori di capitale ibrido e di debito subordinato. I detentori di capitale ibrido e di debito subordinato devono contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale di base di classe 1 (16) o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti. In ogni caso, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di tali titoli devono essere evitati nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile”.

Liquidazione ordinata: a chi non saranno chiesti contributi

Il testo continua, affermando che “non verranno richiesti “contributi ai detentori di titoli di debito di primo rango [in particolare da depositi assicurati e non assicurati, obbligazioni e tutti gli altri titoli di debito di primo rango (senior)] come componente obbligatoria della ripartizione degli oneri ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato tramite conversione in capitale o riduzione di valore degli strumenti”.

Insomma, sarebbero salvi i possessori di obbligazioni ordinarie e di depositi assicurati, mentre pagherebbero i detentori di titoli subordinati. Ma in quest’ultimo caso il governo italiano potrebbe intervenire attraverso i rimborsi.

E così verrebbe sventato il bail-in, che imporrebbe perdite, nell’ordine, agli azionisti, ai detentori di bond subordinati e ai correntisti con depositi superiori a 100.000 euro. E, nel caso delle banche venete, anche ai detentori di bond senior, che sono detenuti in gran parte dagli investitori retail.