Antitrust: maxi sanzioni per intesa anticoncorrenziale a società attive nella fornitura dei contatori idrici
Intesa anticoncorrenziale che ha condizionato un numero consistente di gare, nello specifico 161 lotti, indette tra il 2011 e il 2019 da vari gestori del Servizio Idrico Integrato attivi in Italia, che - nelle varie forme consentite dal Codice dei Contratti pubblici - si approvvigionano di contatori idrici per acqua fredda ad uso domestico o industriale per la misurazione legale dei consumi.
A verificarne la sussistenza l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha così comminato sanzioni di oltre 10 milioni di euro alle società G2 Misuratori S.r.l., Maddalena S.p.a., Itron Italia S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico e WaterTech S.p.a., principali operatori del settore che si sono aggiudicati oltre il 90% dei lotti censiti nel periodo, e alle società che controllano queste ultime tre imprese, Itron Inc., Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl e ARAD Ltd. La cifra corrisponde a circa un quinto del fatturato generato dalle gare sicuramente alterate. Secondo l’Autorità l’intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti e ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale, che si sarebbe dovuto instaurare in occasione delle procedure di gara, a danno delle amministrazioni pubbliche appaltanti.
A verificarne la sussistenza l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha così comminato sanzioni di oltre 10 milioni di euro alle società G2 Misuratori S.r.l., Maddalena S.p.a., Itron Italia S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico e WaterTech S.p.a., principali operatori del settore che si sono aggiudicati oltre il 90% dei lotti censiti nel periodo, e alle società che controllano queste ultime tre imprese, Itron Inc., Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl e ARAD Ltd. La cifra corrisponde a circa un quinto del fatturato generato dalle gare sicuramente alterate. Secondo l’Autorità l’intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti e ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale, che si sarebbe dovuto instaurare in occasione delle procedure di gara, a danno delle amministrazioni pubbliche appaltanti.