Aiuti di Stato in Italia: Commissione Ue, sgravi fiscale concessi anche a imprese non colpite da danni
La Commissione europea ha constatato che determinate misure di riduzione delle imposte e dei contributi previdenziali in zone colpite da calamità naturali adottate dall'Italia sono andate a vantaggio anche di imprese che non hanno subito danni, dando luogo a sovracompensazioni e squilibrio concorrenziale. L'indagine è iniziata nel 2011: in seguito a una richiesta di un giudice italiano, la Commissione è venuta a conoscenza di diverse misure che l'Italia ha introdotto tra il 2002 e il 2011 ai fini della riduzione delle imposte e dei contributi previdenziali a carico di imprese situate in zone colpite da calamità naturali. Le misure riguardavano, in particolare, sei calamità naturali verificatesi in Italia tra il 1990 e il 2009. La Commissione ha avviato un'indagine approfondita nell'ottobre 2012 per valutare se tali misure fossero in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. L'indagine ha rilevato due aspetti critici: le misure (ad eccezione della misura relativa alle alluvioni del 1994 in Italia settentrionale) non obbligavano le imprese a dimostrare di avere subito un danno; inoltre le misure non imponevano alle imprese di provare l'importo dei danni subiti.
Ora, visto che sono passati dieci anni e le imprese non sono più obbligate a fornire la documentazione contabile, le autorità italiane dovranno recuperare gli aiuti di Stato incompatibili solamente nei casi in cui i beneficiari non avevano alcuna attività economica in zona. Per la misura più recente relativa al terremoto del 2009 in Abruzzo, le autorità italiane devono recuperare anche l'importo della sovracompensazione ottenuta dalle imprese. Infine, in entrambi i casi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente.
Ora, visto che sono passati dieci anni e le imprese non sono più obbligate a fornire la documentazione contabile, le autorità italiane dovranno recuperare gli aiuti di Stato incompatibili solamente nei casi in cui i beneficiari non avevano alcuna attività economica in zona. Per la misura più recente relativa al terremoto del 2009 in Abruzzo, le autorità italiane devono recuperare anche l'importo della sovracompensazione ottenuta dalle imprese. Infine, in entrambi i casi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente.