bluck
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a chiarimento:
sui dividendi distribuiti da soc.estere (indipendentemente da una loro o meno quotazione in italia) la rit.italiana del 12,5%,applicata ad investitori persone fisiche assume sempre natura d'acconto, anche se l'investitore ha optato, per i div.az italiane, la ritenuta d'imposta (cedolare secca).
Sussiste pertanto l'obbligo di indicazione, da parte dell'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi:
- nell'Unico, rigo RI 7, colonna 1 (e nel rigo RN 1 colonna 1) oppure
-nel 730, rigo D 3, colonna 1 (e nel rigo F 8 colonna 1) per il loro
ammontare al lordo sia della ritenuta subita all'estero, sia della ritenuta d'acconto italiana.
RITENUTA ITALIANA
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.104 del 3/7/01 ha precisato che la ritenuta italiana deve essere applicata, dall'intermediario, "sull'importo del dividendo al lordo dell'eventuale ritenuta applicata nello stato estero ri residenza della societa' emittente".Tale precisazione costituisce una novita'
rispetto al comportamento tenuto da sempre dagli intermediari che, per prassi, applicavano la ritenuta del 12,5% sull'importo netto della ritenuta estera.
Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni ministeriali, la gran
parte degli intermediari ha provveduto a ricalcolare le ritenute originariamente operate sui div.esteri pagati nell'anno 2001.
L'importo della ritenuta d'acconto deve essere indicato dall'investitore:
-nell'Unico, rigo RI 7 colonna 3 oppure
-nel 730 , rigo D 3 colonna 4
RITENUTA ESTERA
se fra l'italia e lo stato estero è stata stipulata una convenzione
contro le doppie imposizioni che prevede l'applicazione della ritenuta con aliquota ridotta, l'investitore potra':
- in alcuni cas (dividendi USA) ottenere direttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta convenzionale.
- in altri casi (la maggior parte dei casi ed in specifico anche svizzera e germania) subire l'iniziale applicazione della ritenuta ordinariamente prevista dallo stato estero e poi fruire della possibilita' di presentare-a propria cura- istanza di rimborso all'autorita' fiscale estera.
Al fine di evitare l'eventuale doppia imposizione che cmq potrebbe verificarsi, è previsto un credito per le imposte pagate all'estero.
L'importo del credito spettante, che non puo' eccedere l'ammontare della rit.ridotta prevista dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati tra italia ed i diversi paesi (di solito pari al 15% del dividendo), è riportato nella certificazione alla voce
"altri dati utili per la compilazione dei redditi" e puo' essere scomputato nella dich. dei redditi italiana indicandolo:
-nell'Unico, rigo RN 24 colonna 2 oppure
-nel 730 rigo F8 colonna 2.
Resta fermo che se lo stato estero applica di iniziativa una rit.inferiore all'aliquota convenzionale (es.gran bratagna10%)
il credito non puo' superare cmq l'importo della ritenuta stabilita.
CRED.D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI
I dividendi esteri non danno diritto al credito d'imposta del 58,73%, che spetta solo sui dividendi pagati da soc.italiane,qualora l'investitore non abbia optato per la "cedolare secca"; si precisa che la misura del 58,73% è stabilita per i dividendi italia pagati nel 2001, mentre per quelli
pagati nell'anno in corso, il credito è previsto nella misura del 56,25%
tanto vi dovevamo e ben distintamente Vi salutiamo
sui dividendi distribuiti da soc.estere (indipendentemente da una loro o meno quotazione in italia) la rit.italiana del 12,5%,applicata ad investitori persone fisiche assume sempre natura d'acconto, anche se l'investitore ha optato, per i div.az italiane, la ritenuta d'imposta (cedolare secca).
Sussiste pertanto l'obbligo di indicazione, da parte dell'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi:
- nell'Unico, rigo RI 7, colonna 1 (e nel rigo RN 1 colonna 1) oppure
-nel 730, rigo D 3, colonna 1 (e nel rigo F 8 colonna 1) per il loro
ammontare al lordo sia della ritenuta subita all'estero, sia della ritenuta d'acconto italiana.
RITENUTA ITALIANA
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.104 del 3/7/01 ha precisato che la ritenuta italiana deve essere applicata, dall'intermediario, "sull'importo del dividendo al lordo dell'eventuale ritenuta applicata nello stato estero ri residenza della societa' emittente".Tale precisazione costituisce una novita'
rispetto al comportamento tenuto da sempre dagli intermediari che, per prassi, applicavano la ritenuta del 12,5% sull'importo netto della ritenuta estera.
Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni ministeriali, la gran
parte degli intermediari ha provveduto a ricalcolare le ritenute originariamente operate sui div.esteri pagati nell'anno 2001.
L'importo della ritenuta d'acconto deve essere indicato dall'investitore:
-nell'Unico, rigo RI 7 colonna 3 oppure
-nel 730 , rigo D 3 colonna 4
RITENUTA ESTERA
se fra l'italia e lo stato estero è stata stipulata una convenzione
contro le doppie imposizioni che prevede l'applicazione della ritenuta con aliquota ridotta, l'investitore potra':
- in alcuni cas (dividendi USA) ottenere direttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta convenzionale.
- in altri casi (la maggior parte dei casi ed in specifico anche svizzera e germania) subire l'iniziale applicazione della ritenuta ordinariamente prevista dallo stato estero e poi fruire della possibilita' di presentare-a propria cura- istanza di rimborso all'autorita' fiscale estera.
Al fine di evitare l'eventuale doppia imposizione che cmq potrebbe verificarsi, è previsto un credito per le imposte pagate all'estero.
L'importo del credito spettante, che non puo' eccedere l'ammontare della rit.ridotta prevista dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati tra italia ed i diversi paesi (di solito pari al 15% del dividendo), è riportato nella certificazione alla voce
"altri dati utili per la compilazione dei redditi" e puo' essere scomputato nella dich. dei redditi italiana indicandolo:
-nell'Unico, rigo RN 24 colonna 2 oppure
-nel 730 rigo F8 colonna 2.
Resta fermo che se lo stato estero applica di iniziativa una rit.inferiore all'aliquota convenzionale (es.gran bratagna10%)
il credito non puo' superare cmq l'importo della ritenuta stabilita.
CRED.D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI
I dividendi esteri non danno diritto al credito d'imposta del 58,73%, che spetta solo sui dividendi pagati da soc.italiane,qualora l'investitore non abbia optato per la "cedolare secca"; si precisa che la misura del 58,73% è stabilita per i dividendi italia pagati nel 2001, mentre per quelli
pagati nell'anno in corso, il credito è previsto nella misura del 56,25%
tanto vi dovevamo e ben distintamente Vi salutiamo