Anatocismo

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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OK Genio ... ora dinuovo tutto ok ... ora vedo anch'io l'articolo completo ... rimodificato

Passiamo ad altro ... Mi chiedevo se ci sono news ... ricordi il 5 ottobre 2006 presso il TRIBUNALE di PALMI c'era udienza. Il Gup del Tribunale di Palmi, Carlo Alberto Indelicati, aveva rinviato a giudizio i presidenti di Capitalia e Banca Nazionale del Lavoro, Cesare Geronzi e Luigi Abete e l’ex presidente di Antonveneta, Dino Marchiorello. I tre dovevano comparire davanti ad un collegio giudicante il 5 ottobre.

Se qualcuno ha news li può postare? grazie

Buona giornata a tutti
 
Banche e usura. Nell'aula di Palmi la denuncia della parte civile
«La Piana frenata dal credito»



Palmi- Negli ambienti giudiziari viene festeggiato il giovane rappresentante della pubblica accusa, Alberto Cianfarini, per il risultato ottenuto, nel delicato processo alle banche, accusate di usura. Cianfarini, pur tra mille difficoltà e nel trovarsi ad accusare i big delle Banche nazionali, è riuscito nel suo intento, grazie anche all'apporto del Gip, Carlo Alberto Indelicati, che ha deciso il rinvio a giudizio di ben undici quotati dirigenti degli istituti di credito. Soddisfazione anche presso gli uffici giudiziari della Procura di Palmi che agiscono dietro le direttive di un valente magistrato quale è il dottore Antonio Vincenzo Lombardo.
Il magistrato inquirente, da parte sua, ha affrontato questo tema importante, ed attorno al quale ruota tutto il processo, della circolare della banca d'Italia del 30 settembre 1996 8 e le sue successive modifiche che fissano la media aritmetica semplice della commissione massimo scoperto applicata dagli istituti di credito, nella quale è riportato che nell'applicazione della normativa in materia di interessi leali, la commissione massimo scoperto non entra nel calcolo del tasso effettivo globale. Il P.M., quindi, ha puntato il dito sull'interpretazione avanzata dalla difesa e ritenuta come riduttiva. Alberto Cianfarini aveva chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati.
L'intervento della parte civile per il Comune di Rosarno era stato efficace da parte del rappresentante avv. Giacomo Saccomanno, che ha messo in risalto le accuse mosse ai 40 indagati che dovranno rispondere ai sensi dell'art 644. Dopo la decisione del Gip, il difensore parla di metodica impiegata per ottenere la massima rimunerazione con l'applicazione di tali interessi che era duplice; da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle normative vigenti nel periodo, dall'altra, applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro. Essendo evidente la qualità di parte offesa del Comune, la parte civile rappresentata dall'avv. Giocomo Saccomanno, ha chiesto il danno morale e di immagine che si quantifica in euro cinquecentomila.
"Pertanto, non può esservi dubbio - sostiene la parte civile - non può esservi dubbio alcuno che il Comune di Rosarno avesse interesse all'azione proposta, per tutelare i propri diritti riuscendovi con l'attesa decisione del Gip, Indelicati, relativamente sia al territorio che allo sviluppo di questo, oltre che quelli relativi alla crescita economica sociale".
"Orbene - prosegue - le norme richiamate sono state violate dai comportamenti tenuti dagli imputati, in relazione alle violazioni contestate dalla Procura della Repubblica di Palmi, con causazione di gravi ed irreparabili danni allo sviluppo economico ed alla crescita occupazionale, imprenditoriale della Piana" .
"Si lamentano, in relazione ai reati ipotizzati che costituiscono un attentato a quella libertà dell'iniziativa economica privata, i gravi danni che ha subito l'intero gruppo imprenditoriale".


Giuseppe Parrello

il quotidiano della Calabria
 
crazytrader1 ha scritto:
OK Genio ... ora dinuovo tutto ok ... ora vedo anch'io l'articolo completo ... rimodificato

Passiamo ad altro ... Mi chiedevo se ci sono news ... ricordi il 5 ottobre 2006 presso il TRIBUNALE di PALMI c'era udienza. Il Gup del Tribunale di Palmi, Carlo Alberto Indelicati, aveva rinviato a giudizio i presidenti di Capitalia e Banca Nazionale del Lavoro, Cesare Geronzi e Luigi Abete e l’ex presidente di Antonveneta, Dino Marchiorello. I tre dovevano comparire davanti ad un collegio giudicante il 5 ottobre.

Se qualcuno ha news li può postare? grazie

Buona giornata a tutti

Tutto quel che ho trovato su Palmi e usura...

IL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE PENALE di PALMI
(Pres. Dott. GIGLIO)


Il 05 ottobre 2006, come da programma, è iniziato il Processo contro i vertici delle tre banche interessate : BANCA di ROMA Spa, BANCA NAZIONALE del LAVORO Spa e BANCA ANTONIANA VENETA Spa.
La difesa del Gruppo DE MASI (Avv.ti Tanza, Gobbi, Saccomanno, Amato e D'Inzillo) ha registrato subito una vittoria: è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e di inammissiblità delle costituzioni di parte civile dell'intero gruppo e dei componenti della famiglia De Masi.
Il processo è stato rinviato per il prosieguo, dal Presidente Giglio, alle udienze del 18 ottobre, 8 e 22 novembre.
La sentenza si prevede prima del giugno 2007.
Il 18 ottobre 2006, inizia l'ascolto dei testi del PM.
 
pare che ci sia qualche novità sul sito di Tanza Genio...ma sempre poca cosa.

Mi sei venuto in mente quando ho letto l'articolo sul giornale dove il presidente del tribunale di Milano invitava i giudici a fare MENO udienze perchè non ci sono più soldi per pagare i cancellieri.... :p :angry: :wall: :D :bow:
 
aston ha scritto:
pare che ci sia qualche novità sul sito di Tanza Genio...ma sempre poca cosa.

Mi sei venuto in mente quando ho letto l'articolo sul giornale dove il presidente del tribunale di Milano invitava i giudici a fare MENO udienze perchè non ci sono più soldi per pagare i cancellieri.... :p :angry: :wall: :D :bow:
Telepatia Aston???

avevo copiato questo sotto...
prima di aver letto questo sopra.

Beh...
per me la prossima sull'anatocismo e' il 7 novembre 2007...
il cancelliere puo' riposare intanto.
;)

Questa non l'ho capita per la verita'...
:confused:
XXII
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dott. Alberto MUNNO, ha emesso il seguente provvedimento nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 112 del R.G. 2002, sul

RECLAMO SULL'ORDINANZA n. 1/06 (ex art. 186 ter cpc)
TRA

S.A.C.O.L. Srl e POMES Eugenio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio TANZA

ATTORI

CONTRO

MONTE dei PASCHI di SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso MARRAZZA

CONVENUTO

Sciogliendo la riserva che precede pronunciando fuori udienza; visti gli articoli ed i verbali di causa;

OSSERVA

L'istanza di revoca proposta dal MPS è infondata e deve essere rigettata......
 
genioarcipelago ha scritto:
per me la prossima sull'anatocismo e' il 7 novembre 2007...

Fai conto di essere tornato a naja...1 anno all'alba! :o

Solo che qui l'assegno.... ;)
 
aston ha scritto:
Fai conto di essere tornato a naja...1 anno all'alba! :o

Solo che qui l'assegno.... ;)

Quindi Aston
nel frattempo leggiamo pure la XXIII tanto costa poco pure questa...
ancora UNA e Tanza sta a posto...
ma la 18 mica l'han mai pubblicata o sbaglio???
:D

XXIII
TRIBUNALE DI MARSALA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, decidendo in composizione monocratica, nella persona del Dott. Pier Luigi TOMAIUOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 742/2006

nella causa iscritta al n° 1170/02 del ruolo generale A.C. promossa
DA


R. A., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tanza e dall'Avv. Andrea Pellegrino Linares, come da mandato in atti;


ATTORE


CONTRO


BANCA INTESA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare SPANO', come da procura in atti;


CONVENUTA




(..............)
P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e deccezione disattese, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, condanna Banca Intesa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a R. A. la somma di euro 10.461,19 oltre interessi come in motivazione;
2) rigetta la domanda attrice di risarcimento;
39 condanna la Banca Intesa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di R. A. delle spese di lite, che liquida in Euro 3.900,00 di cui Euro 1.300,00 per competenze ed euro 350,00 per spese, oltre iva, cap e spese generali come per legge;
4) pone definitivamente a carico della Banca Intesa Spa le spese della consulenza tecniva d'Ufficio.
Così deciso in Marsala, il 31 ottobre 2006
Il Giudice
Pier Luigi TOMAIUOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 2006
Il Cancelliere
Giuseppe BUFFA
 
genioarcipelago ha scritto:
ma la 18 mica l'han mai pubblicata o sbaglio???

a me risulta questa la 18...

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano


Il Tribunale di Roma, undicesima Sezione, in persona del Giudice Unico Dott. Rosa Maria DELL'ERBA, ha emesso la seguente:

SENTENZA N. 12956 / 06

Nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 75617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2000, posta in deliberazione all'udienza del 24/11/2005, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

Tra

CROGNALI GUIDO, BORCHIO SANDRA E CROBOR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dagli Avv.ti Romano Cerquetti ed Antonio Tanza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cerquetti in Roma Piazza Adriana n° 15 giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

Contro

BANCA DI ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ranchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via C. Colombo n° 177 giusta procura per atto del Notaio Zappone del 2/11/1993 rep.43055 in atti

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16/11/2000 Crognali Guido, Borchio Sandra e Crobor sri convenivano in giudizio Banca di Roma spa deducendo che fin dal 19/4/1988 Crobor srl aveva intrattenuto con l'allora Cassa di Risparmio di Roma filiale di Castelnuovo di Porto un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento per £ 300.000.000, mediante scopertura di conto corrente n° 518/53, garantita da fideiussione omnibus degli attori Crognali e Borchio; che dopo il 1996, a seguito di una situazione di crisi della Crobor la Cassa di Risparmio di Roma, con nota del 11/9/1996, aveva revocato le linee di credito concesse, chiedendo la restituzione del saldo debitore di £ 327.507.309; che questa comunicazione era stata inviata per errore a tale Borchio Paola, persona del tutto estranea alla Crobor e ciò aveva determinato il diffondersi in ambito locale del convincimento che Crobor versasse in serie difficoltà economico finanziarie ed i fornitori avevano cessato di fornire la merce alle usuali condizioni, esigendone il pagamento allo scarico; che tale situazione aveva provocato un danno pari a £ 300.000000; che Crobor aveva perso altresì la possibilità di diventare agente della ditta Pettinicchio, la quale aveva interrotto le trattative iniziate in proposito; che considerato anche il danno all'immagine commerciale il pregiudizio ammontava a complessive £ 1.500.000.000 ; che in data 22/10/1992 Crobor aveva concluso un contratto di mutuo con la convenuta per la durata di 10 anni e per l'ammontare di £ 350.000.000, da rimborsarsi in venti rate semestrali posticipate al tasso di interesse nominale annuo del 19,25%, con facoltà della banca di aumentarne la misura ex art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza; che la clausola dell'art. 7 del contratto di conto corrente era nulla per indeterminatezza dell'oggetto facendo riferimento per il tasso debitore ai così detti “usi su piazza” , tanto che il tasso pattuito del 20,25% era stato ampiamente derogato nel corso del rapporto; che pure illegittima era la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell' art. 1283 c.c.; che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, mai pattuita né le parti avevano concordato nulla circa i giorni di valuta; che inoltre la banca aveva preteso costi tali da determinare la nullità delle relative clausole per contrasto con norme di ordine pubblico; che la banca aveva segnalato alla Centrale Rischi la Crobor rappresentando una situazione di insolvenza non accertata e per importi nor documentati; che il modello di contratto di conto corrente predisposto dall'ABI e adottato dalla banca era incompatibile con le norme degli art. 85 e 86 del Trattato CE e pertanto le relative norme erano nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c.; che gli interessi pretesi dalla banca sulla somma mutuata erano superiori al tasso soglia prescritto dalla legge 108/96 ; che pertanto la clausola relativa agli interessi era nulla ex art 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che gli interessi non erano dovuti; che la banca nel coro del rapporto aveva violato gli obblighi di buona fede imposti dagli art. 1175 e 1376 c.c. Premesso quanto sopra gli attori chiedevano in via preliminare la sospensione del giudizio ex art 177 del Trattato Ce per la decisione su quesiti attinenti alla conformità delle norme bancarie uniformi applicate nel caso in esame agli art 85 e 86 del Trattato ed in via principale di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente oggetto dei rapporti fra le parti in relazione alla determinazione di interessi ultralegali, dell' anatocismo trimestrale, delle provvigioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di determinare in conseguenza l'esatto dare e avere fra le parti; di determinare il costo effettivo annuo del rapporto bancario; di condannare la convenuta a restituire le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali a favore degli attori; di dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario; di condannare la convenuta al risarcimento dei danno provocato: dall'illegittima trasmissione della comunicazione di revoca a soggetto diverso dai destinatari, nonché a seguito dell'illegittima segnalazione del rischio a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, danno quantificato in complessive £ 1.500.000.000; di dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. e della clausola di determinazione del tasso ultralegale per contrasto con la legge 108/96, ovvero l'annullamento del contratto ex art 1427 e 1439 c.c. per violazione del principio di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto. Si costituiva Banca di Roma S.p.A. che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo che le contestazioni erano tardive in quanto gli estratti conto, periodicamente inviati alla correntista, non erano stati mai contestati e pertanto dovevano ritenersi approvati ex art. 8 del contratto di conto corrente e 1832 e 1857 c.c. ; che il rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi previsto dalla norma dell' art. 7 del contratto era stato considerato legittimo dalla Cassazione, poiché il tasso può ben essere ricostruito per relationem in base ai cd accordi di cartello nazionale ed il tasso era stato comunque reso noto mediante gli appositi avvisi alla clientela esposti nei locali della banca aperti al pubblico; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non era illegittima poiché effettivamente rispondente ad un uso normativo; che la segnalazione alla Centrale Rischi era stata legittimamente eseguita a fronte dell'insolvenza della debitrice principale ed il danno dedotto non era stato provato nell'an e nel quantum; che quanto al contratto di mutuo, il tasso era stato convenzionalmente stabilito dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge 108/96, dovendosi avere riguardo, nella valutazione del conformità a tale legge del tasso stesso al momento della conclusione del contratto e non al momento della corresponsione degli interessi. La causa, istruita con produzioni documentali, previa esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio, era assunta in decisione all'udienza del 24/11/2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

Và pure respinta l'eccezione di nullità della citazione, proposta per la prima volta dalla convenuta nella comparsa di costituzione ex art 163 c.p.c. con specifico riferimento ai fatti dedotti a sostegno della nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Invero gli attori hanno soddisfatto il requisito di cui all'art. 163 n° 4 c.p.c., spiegando che la clausola è da ritenersi nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. e chiedendo di ordinate alla banca l'esibizione degli estratti conto bancari ex art 210 c.p.c., nonché CTU contabile al fine di quantificare le somme illegittimamente pretese dalla banca a tale titolo. Nè l'attore era tenuto a contestare singole operazioni contabili avendo esteso la sua doglianza a tutto il rapporto.
(...)

Nel merito occorre subito precisare che la dedotta mancata contestazione degli estratti conto inviati alla cliente non le preclude affatto la successiva contestazione della quantificazione del credito operata dalla banca, atteso che la giurisprudenza ha chiarito come l'estratto conto bancario sia un mero documento contabile e le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate, a differenza del conto corrente ordinario, non diano luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentino l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente ( Cfr. Cass. Civ. n° 5876/91, n° 10185/94, n° 4140/95). Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano ( Cass. civ. n° 673 6/95 e n° 1978/96).

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, prevista dall'art 7 delle condizioni generali di contratto, si osserva che la clausola è invalida in quanto basata su un uso negoziale e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opino juris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art 1283 c.c. — nullo perchè anteriore alla scadenza degli interessi (Cfr. Cass civ. ti0 2374, 3096, 3845, l257/99. 4490, 8442/00,2593/03). Questo Giudicante non condivide il diverso orientamento espresso dal Tribunale di Roma con le sentenze del 26/5/1999 e 14/4/1999 in F.I.,II,c 2371 e 2371, 1999. richiamato da Banca di Roma S.p.A. nella comparsa conclusionale che si fonda sui seguenti assunti : 1) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari prescinde dall'art 1283 c.c. poiché essa è la conseguenza delle periodiche chiusure del conto corrente convenute nei contratti o negli usi: 2) l'art 1823 co2 prevede che il saldo del conto è esigibile alla scadenza pattuita e che se non stato richiesto il pagamento, il saldo finale si pone come prima rimessa di un nuovo rapporto ed il contratto si intende rinnovato; 3) l'art 1831 c.c. nell' ambito del conto corrente ordinario è applicabile, pur in assenza di specifico richiamo ad opera dell'art. 1957 c.c. al conto corrente bancario 4) la capitalizzazione è stata già riconosciuta dal legislatore in quanto se ne parla all' art. 8 della L. 154/92; 5) il differente regime tra conti debitori e conti creditori trova giustificazione sulla base del rischio assunto dalla banca per i primi. A detto orientamento si possono agevolmente muovere le seguenti obiezioni: 1) essendo il conto corrente bancario un contratto attraverso il quale la banca si obbliga in favore del cliente ad effettuare riscossioni e pagamenti, questi ultimi nei limiti della disponibilità del conto, svolgendo quindi una funzione di gestione delle somme ed anche un servizio di cassa, non possono trasporsi le norme sul conto corrente ordinario al conto corrente bancario, al di fuori delle norme espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c. per le differenze strutturali dei due contratti; 2) l'intento della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è comunque quello di eludere l'applicazione dell'art. 1283 c.c. 3) l'art 8 L. 154/92 non è stato riprodotto integralmente nel TU. n° 385/93; 4) la previsione di cui all'art 1283 co2 c.c. nel conto corrente ordinario, implica che il saldo costituisce la prima rimessa di un nuovo conto non già dello stesso, mentre per il conto corrente bancario anche i saldi passivi sono immediatamente esigibili, salvo siano ricollegati ad operazioni bancarie che ne blocchino temporaneamente la disponibilità ( Cfr. Cass. Civ. n° 4022/85); 5) l'art 1853 c.c. in tema di conto corrente bancario consente salvo patto contrario, la compensazione tra banca e correntista dei saldi attivi e passivi anche di più conti di corrispondenza allo stesso cliente intestati ed anche quando i rapporti siano ancora in corso, proprio perchè non si applica alle operazioni bancarie in conto corrente l'art 1823 c.c. sulla inesigibilità dei crediti sino alla chiusura del conto ( Cfr. Cass. civ. n° 6558/97); 6 ) negli affidamenti in conto corrente il costo del mantenimento di una disponibilità di somma di denaro e del conseguente rischio di non restituzione è assolto dalla commissione di massimo coperto.
Alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi consegue la necessità di determinare il credito della banca scegliendo tra tre pssibi1i soluzioni. In particolare la Corte d'Appello di Torino e di Milano con le sentenze n° 64 del 21/1/2002 e n° 1142/ 2003 hanno stabilito che và negato ogni diritto della banca anche all'anatocismo annuale e gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale, in quanto non vi è possibilità alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità e non essendo l'anatocismo previsto, ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse (C.App. di Milano no i 142103). Si potrebbe poi ipotizzare una capitalizzazione semestrale sulla scorta della sentenza della Cassazione n° 23 74/99 in cui è stato sostenuto che nel vigore del codice civile del 1865 vi era un uso normativo in tal senso. Tuttavia l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, cui il Giudicante ritiene di aderire è quello della capitalizzazione annuale (vedi T. Milano 4/7/2002, T. Roma 8/11/2002, T. Torino 14/11/2002 in G. Me. 2003, 242, T. Roma 28/11/2002, T. Reggio Calabria 28/6/2002 in G. Me. 2003,901, T. Torino 16/12/2002 in G.L. 2003, 501). Tale soluzione è preferibile per i seguenti motivi: 1) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore del cliente; 2) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme secondo una certa dottrina alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art 1284 co1 c.c. Per il ricorso a detta soluzione è necessario applicare il meccanismo integrativo ex lege della clausola nulla di cui all'art 1374 c.c. , in base al quale (vedasi anche art. 1339 e 1419 comma 2 c.c.) le clausole contrattuali contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste. Occorre poi rinvenire nella disciplina generale una fonte normativa idonea a supportare il meccanismo della suddetta capitalizzazione annuale che sembra potersi individuare proprio nell' art. 1284 comma 1 c.c.

( ... )

Nulla sarà dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto e spese, poiché non risulta che le partì abbiano concluso alcun accordo in merito ed i relativi importi sono stati applicati unilateralmente ed illegittimamente dalla banca.

Quanto alle valute il CTU sulla scorta di considerazioni condivisibili, in quanto logiche e coerenti, ha ritenuto di non dovere effettuare alcuna rettifica di valuta per la coincidenza accertata fra la valuta e la data contabile di alcune operazioni ovvero in altri casi per l'insufficienza della documentazione contabi1e a disposizione (vedi pag. 7 e 8 dell'elaborato in data 2/3/2004).

( ... )
Sussistono motivi di equità per compensare fra le parti le spese di lite. Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 10/3/2004, sono poste dèfinitivamente a carico della Banca convenuta.

PQM

il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni còntraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta che il credito di Banca di Roma Spa nei confronti degli attori è pari a complessivi € 33.333,91 e respinge ogni altra domanda;
2) compensa fra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di liquida come in motivazione che pone definitivamente a carico della convenuta
Roma il 22/5/O6
Depositato in Cancelleria il 7 giugno2006

Il Giudice
Rosa Maria DELL'ERBA

il cancelliere
Pierpaolo Masi
 
aston ha scritto:
a me risulta questa la 18...

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

(...)


2) compensa fra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di liquida come in motivazione che pone definitivamente a carico della convenuta
Roma il 22/5/O6
Depositato in Cancelleria il 7 giugno2006

Il Giudice
Rosa Maria DELL'ERBA

il cancelliere
Pierpaolo Masi



Eccerto che e' questa Aston...
:clap: :clap: :clap:
ma quando l'han messa???

Dopo che ieri sera ho scritto anche sul sito dell'adusbef che non ci stava la 18.

Quindi il dubbio m'assale adesso...
l'avran letto qua o la...
che mi lamentavo???

:D
 
genioarcipelago ha scritto:
Eccerto che e' questa Aston...
:clap: :clap: :clap:
ma quando l'han messa???

Dopo che ieri sera ho scritto anche sul sito dell'adusbef che non ci stava la 18.

Quindi il dubbio m'assale adesso...
l'avran letto qua o la...
che mi lamentavo???

:D


:D
E per la verita'...
ieri era gia oggi..
che la prova sta qua...
di quando ce l'ho detto di la'...
che fino a ieri non ci stava...
per quel che ricordo io.

P.S.
Comunque io di questa ci ho capito niente...
a quanto ammontano o ammontavano le cifre???

:mmmm: :mmmm: :mmmm: :mmmm: :mmmm:
 

Allegati

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    Anonimo.jpg
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Genio adesso facciamo la controprova per vedere se ci leggono:

Gentile Adusbef potete pubblicare per cortesia le seguenti sentenze?

Tribunale di Legnano Sent. n. 456 del 31/12/2005
Tribunale di Rho Sent. n. 4 del 10/01/2006
Tribunale di Rho Sent. n. 76 del 28/02/2006

Così almeno aggiungiamo dei nuovi tribunali alla lista ;) :D
 
aston ha scritto:
Genio adesso facciamo la controprova per vedere se ci leggono:

Gentile Adusbef potete pubblicare per cortesia le seguenti sentenze?

Tribunale di Legnano Sent. n. 456 del 31/12/2005
Tribunale di Rho Sent. n. 4 del 10/01/2006
Tribunale di Rho Sent. n. 76 del 28/02/2006

Così almeno aggiungiamo dei nuovi tribunali alla lista ;) :D
:no: :no: :no:
Aston
mi par che non ci siamo...
o ho capito male...
chi legge per me...
e' lo studio Tanza...
mica l'Adusbef.

:bow: :D
Che ci fai ancora in piedi???

:D OK!
 
avevi ragione Genio :bow: , non ci leggono. :no: :wall:

Certo che la 24ma ce la fa aspettare proprio fino alla fine.
 
aston ha scritto:
avevi ragione Genio :bow: , non ci leggono. :no: :wall:

Certo che la 24ma ce la fa aspettare proprio fino alla fine.

Aston
ci siamo...
24
il numero era esatto.
:D

Han cambiato il volto al sito...
c'e' un po'm di casino per ritrovarla...
l'ultima.
XXIV
TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Lecce, sezione civile, decidendo in composizione monocratica, nella persona del Dott. Grazia ERREDE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 1946/2006

nella causa iscritta al n° 2581/1997 del ruolo generale A.C. promossa
DA


CARROZZO L., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;


ATTORE


CONTRO


BANCA del SALENTO SPA, oggi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in personaa del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R. FATANO, come da procura in atti;


CONVENUTA



OGGETTO: ripetizione somme; anatocismo; clausola uso piazza; commissioni massimo scoperto; data valuta; spese.
CONCLUSIONI per le parti come da rispettivi atti introduttivi.


PROCESSO

P.Q.M.


Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carrozzo L. contro Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca del Salento Spa) la accoglie e per l'effetto dichiara la nullià parziale del contratto stipulato l'1.2.1988 con riferimento alla determinazione degli interessi.
Dichiara la Banca convenuta a corrispondere in favore di Carrozzo L. la somma di euro 20.279,82, oltre interessi legali dal 23.7.97 al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna l'istituto di credito a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro 7.500, di cui euro 4.439,00 per diritti, oltre spese forfettarie, iva e cap e spese di consulenza per intero.
Lecce, 1° ottobre 2006
Il Giudice
Dott.ssa Grazia ERREDE
Depositata in cancelleria il 17 novembre 2006
Il Cancelliere
Fabrizio PETRELLI
 

Allegati

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Alla fine hanno voluto esagerare...sono a 27! :clap:

Peccato che quella di un tribunale nuovo (Parma) non abbia ancora le motivazioni.

Buon anno a tutti! :bye:
 
aston ha scritto:
una recente ed articolata sentenza del Tribunale di Pescara (è un file pesante ma vale la pena aspettare ;) )

http://www.cofisrl.net/upload/sentenze/Sentenza%20F.lli%20Capriotti%209%20Novembre%202006.pdf

Genio sei riuscito a trovare qualcosa di nuovo? quel Tondi che mi dicevi a che punto è? :bye:

Urca come lunga questa Aston...
grazie tante...
e quel che conta si vince anche senza l'Avv. Tanza allora.

Tondi par sparito...
l'ho piu' sentito e manco ha piu' scritto sul sito dell'Adusbef.
Spero abbia vinto pure Lui e sia alle Maldive ormai.
P.S.
Per me fino a Novembre...
niente di nuovo in vista per l'anatocismo...
ma per l'ipoteca sulla casa ci si sente prima.
 
Hanno pubblicato la sentenza completa del tribunale di Parma; :bow:
Anche in emilia la nullità dell'anatocismo e della clausola uso piazza è pacifica.



TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Parma, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott. Renato MARI, ha pronunziato la seguente

SENTENZA N. 1464/06


Nella causa civile iscritta al n. 4365/2001 del ruolo generale

Tra


ELCAB Snc, rappresentata e difeso dall'avv. Antonio TANZA e dall'Avv. Giorgio DE MARCHI,

attore

Contro


BANCA POPOLARE di VERONA S.p.A., con sede in Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto SCOTTI, mandato in atti,

Oggetto: Declaratoria di nullità e inefficacia condizioni generali di rapporti bancari


Causa Civile iscritta al n. 4365/01 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti
1.ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cc., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, a c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo
vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 cc., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente n. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, nel corso dell'intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c. c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. ACCERTARE e DICHIARARE per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale, ai sensi degli artt. 117 e 118 del TUb., e del complesso contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c n. 8810 e 20119, nonché successive versioni contrattuali del c/c n. 5391, oggetto del rapporto tra la ELCAB S.N.C. di CABRE Giacomo & C. e la banca, particolarmente in relazione alla mancata pattuizione degli interessi, competenze e costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con l'applicazione delle condizioni economiche di cui all'art. 1175 del TUb. per i vari periodi;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (TE. G.) dell'indicato rapporto bancario, per ogni singolo conto e complessivamente;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli arti. 1339 e 14192 della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
9. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la convenuta:
Nel merito:Respingersi tutte le domande proposte nei confronti di BPV dalla attrice ELCAB SNC, contestando altresì integralmente quanto ex adverso dedotto nella memoria autorizzata ex art. 80 c.p.c. depositata in data 19.09.2002.
In ogni caso condannarsi ELCAB snc a rifondere BPV spese, diritti e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 21.12.2001, ELCAB ha convenuto in giudizio BPV avanti l'intestato Tribunale, contestando l'assenta illegittimità di interessi, commissioni, competenze, spese addebitati, applicati nel corso dei rapporti di conto corrente ed apertura di credito Im. 5391, 5414, 5453, 5841, 8810 e 20119, intercorsi con BPV e intrattenuti presso la filiale di Panna di BPV e chiedendo la condanna di BPV alla restituzione in favore della società attrice di quanto risulterà illegittimamente percepito, oltre agli interessi legali.
Siffatte domande sono in sintesi basate da ELCAB sulle seguenti osservazioni ed eccezioni:
BPV avrebbe illecitamente applicato alle partite debitorie dei conti interessi ultralegali, principali ed anatocistici;
•BPV avrebbe applicato una commissione di massimo scoperto asseritamente non dovuta;
•BPV avrebbe ingiustificatamente anticipato la valuta rispetto alle operazioni di prelevamento e ritardato la stessa rispetto a quelle di versamento.
BPVN si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 19.03.2002, contestando integralmente quanto esposto e richiesto da parte attrice.
Alla prima udienza del 19.03.2002 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza dell'8.10.2002 con concessione di termine sino al 30.09.2002 per comunicazione di comparse ex artt. 170-180 c.p.c.
ELCAB ha depositato memoria autorizzata ex art. 180 c.pc. in data 19.09.2002. All'udienza dell' 8.10.2002 il procuratore di BPV ha dichiarata l'intervenuta estinzione della Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S.
Prospero per il fusione con la Banca Popolare di Novara ed il Giudice ha quindi dichiarato l'interruzione del giudizio.
A seguito della notifica di ricorso in riassunzione, con pedissequo provvedimento di fissazione di nuova udienza, da parte di ELCAB, il nuovo soggetto BPVN si costituzione con comparsa di costituzione in data
11.06.2003.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 24.06.2003 il Giudice ha fissato nuovamente l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione all'udienza del 21.10.2003.
A tale udienza, la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. al 2.02.2004, con concessioni dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, 5° Co., c.p.c. e successive repliche.
BPVN ha depositato memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. in data 19.11.2003; ELCAB ha dimesso memoria di replica in data 19.12.2003.
All'udienza del 2.02.2004, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie a prova diretta ed a prova contraria, la causa è stata rinviata all'11.05.2004.
Parte attrice ha depositato memoria istruttoria in data 30.03.2004 e BPVN memoria istruttoria di replica in data 3.05.2004.
A seguito di semplice rinvio, all'udienza del 6.07.2004 fissata per la discussione sui mezzi istruttori richiesti dalle parti, il procuratore di parte attrice ha depositato delle “repliche autorizzate ex art. 184 c.p.c.” con una serie di documenti bancari, Il procuratore di BPVN si è opposto a quanto sopra eccependo lrritualità del modo di procedere avversario, chiedendo che repliche e documenti venissero espunti ad ogni effetto dal fascicolo e contestando in ogni caso il contenuto dei medesimi ed insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Controparte ha allora trasformato le suddette repliche in deduzioni a verbale, che sono state comunque contestate da BPVN.
Il Giudice si è riservato. Con ordinanza in data 15.07.2004, il Giudice ha rigettato l'istanza di esibizione di parte attrice ed ha disposto CTU contabile.
All'udienza dell'8.10.2004 ha prestato giuramento il CTU Dott. Roberto Perlini, che ha poi dimesso il proprio elaborato peritale in data 25.11.2004.
Alla successiva udienza del 25.01.2005 la causa è stata rinviata al 15.02.2005 per l'esame dell'elaborato peritale e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'opponente ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie.
All'udienza del 4.07.2006, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.

Motivi della decisione

Rileva il giudicante, in relazione alle nullità dedotte da parte attrice (si rimanda agli scritti difensivi in atti, da ritenersi qui integralmente riportati, per la compiuta esposizione dei profili di nullità dedotti e per le tesi svolte in proposito) che devono ritenersi prive di pregio gli assunti svolti circa la “inammissibilità della provvigione di massimo scoperto” e la “indeterminabilità e/o indeterminatezza della valuta” ritenendosi invece di dovere aderire alla tesi svolta circa la “nullità della clausola di determinazione dell'interessi ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso di piazza”, significandosi che nel caso se è vero, per come dedotto dalla banca convenuta, che la misura degli interessi applicata oltre il tasso legale non è fatto solo con il rinvio al cd. “uso di piazza” ma anche secondo una espressa previsione contrattuale secondo prevedendosi nei contratti di c/c inter partes ( n. 5391 e 5841) “un tasso di interesse debitore come da accordi e comunque in misura non inferiore a tre punti in più del tasso ufficiale di sconto e relative variazioni”, è altrettanto vero che detta previsione non appare assolutamente idonea ai dedotti fini siccome “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale” (cfr Cass 2005/4094) considerato che la entità del tasso è rimessa nel corso del rapporto alla totale discrezionalità della banca che si limita ad indicare la misura minima (“non inferiore a tre punti”) senza alcuna indicazione invece del tetto massimo: per cui il correntista alla fine non è assolutamente in condizioni di sapere quale è il tasso di interesse debitore che verrà applicato in concreto nei suoi confronti.
Per gli altri contratti inter partes (conto corrente n. 8810 e conto corrente 20119) il tasso di interesse debitore risulta invece determinato in misura ultralegale sia espressamente (per il conto 8810) che con riferimento ai c.d. fogli informativi (per il conto 20119) (v. sul punto oltre la documentazione versata in atti dall'istituto di credito anche le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa di parte Banca Popolare di Verona): di tal chè deve ritenersi, in relazione a detti contratti di conto corrente, la regolarità della previsione di tasso ultralegale e conseguentemente la legittimità dei conteggi effettuati dalla banca.
Ulteriormente osservandosi che devono parimenti ritenersi infondate le eccezioni proposte dalla difesa di parte attrice circa la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ( peraltro applicate solo al c/c 5391 e a quello n. 20119) e le valute applicate dalla banca posto che i contratti di accensione dei conti correnti n. 5391, n 5841 e n. 8810 prevedono espressamente il richiamo, per valute, commissioni e spese, agli avvisi alla clientela esposti nei locali del Banco mentre i contratti di c/c n. 8810 in data 21.12.1993 e n. 20119 del 17.12.1996 prevedono espressamente il richiamo per valute, commissioni e spese, ai fogli informativi analitici allegati ai contratti (e di cui è dato atto del ricevimento dal correntista) riportanti le condizioni applicate alla clientela pubblicizzate a norma della legge sulla trasparenza prima e del TU successivamente. Gli assunti di parte attrice meritano invece adesione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi -relativamente ai conti correnti 5391 e 584- la cui illegittimità è stata peraltro già affermata in più pronunce della S.C., con orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato (cfr in tal senso fra le altre Cass 2005/10599 e 1999/3096 secondo cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla “opinio juris ac necessitatis”, per cui le relative clausole sono da considerarsi nulle).
Dovendosi invece ritenere la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi prevedendosi nel caso all'art 7 comma I del contratto di conto corrente inter partes che “i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno portando in conto oltre agli interessi e alle provvigioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento”.
La domanda proposta va quindi accolta nei limiti di cui sopra con la affermazione della nullità della previsione relativa alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che della commissione di massimo scoperto, potendosi provvedere solo alla capitalizzazione annuale delle stesse. (cfr Cass 11772/2002 sulla rilevabilità di ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto) (ciò che peraltro risulta nel caso avvenuto per le commissioni di massimo scoperto) e della determinazione degli interessi debitori in misura ultra legale relativamente ai conti correnti n. 5391 e n. 5841. Devono conseguentemente determinarsi i relativi saldi dei conti correnti secondo le previsioni di cui ai n. 2.2 (per il conto 5391), n. 2.2 (per il conto n. 5841) (tasso passivo legale, tasso attivo legale, con capitalizzazione annuale), della espletata cu con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto a restituire all'attrice le somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi come sopra determinati.
Sussistono giusti motivi, alla luce della soluzione adottata, per compensare fra le parti per un terzo le spese di lite ponendosi a carico dell'istituto convenuto, comunque soccombente in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e per la applicazione di un tasso ultralegale , in realtà non dovuto, in relazione ai conti sopra evidenziati, i restanti due terzi liquidati per tale misura come in dispositivo.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
accerta e dichiara la nullità delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per i conti correnti n. 5391 e 5841 in essere fra le parti;
accerta e dichiara la nullità degli addebiti di interessi ultrategali applicati per tutta la durata del rapporto per i conti correnti n. 5391 e 5841;
dichiara tenuto e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore della attrice delle somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi dei contratti di conto corrente n. 5391 e 5841 come determinati nei termini di cui in parte motiva, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese del giudizio e pone a carico della convenuta i restanti due terzi che liquida per tale misura nella complessiva somma di Euro 10.390,00 di cui Euro 7.260,00 per spese Euro 1.530,00 per diritti e Euro 1600,00 per onorario oltre rimborso forfettario, cassa e Iva come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Parma, 1.12.2006

Il G.I. in funzione di Giudice Unico
Dott. RENATO MARI

Il Cancelliere
Annamaria PECCHINI
 
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