Hanno pubblicato la sentenza completa del tribunale di Parma;
Anche in emilia la nullità dell'anatocismo e della clausola uso piazza è pacifica.
TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Parma, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott. Renato MARI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA N. 1464/06
Nella causa civile iscritta al n. 4365/2001 del ruolo generale
Tra
ELCAB Snc, rappresentata e difeso dall'avv. Antonio TANZA e dall'Avv. Giorgio DE MARCHI,
attore
Contro
BANCA POPOLARE di VERONA S.p.A., con sede in Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto SCOTTI, mandato in atti,
Oggetto: Declaratoria di nullità e inefficacia condizioni generali di rapporti bancari
Causa Civile iscritta al n. 4365/01 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti
1.ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cc., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, a c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo
vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 cc., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente n. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, nel corso dell'intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c. c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. ACCERTARE e DICHIARARE per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale, ai sensi degli artt. 117 e 118 del TUb., e del complesso contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c n. 8810 e 20119, nonché successive versioni contrattuali del c/c n. 5391, oggetto del rapporto tra la ELCAB S.N.C. di CABRE Giacomo & C. e la banca, particolarmente in relazione alla mancata pattuizione degli interessi, competenze e costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con l'applicazione delle condizioni economiche di cui all'art. 1175 del TUb. per i vari periodi;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (TE. G.) dell'indicato rapporto bancario, per ogni singolo conto e complessivamente;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli arti. 1339 e 14192 della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
9. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la convenuta:
Nel merito:Respingersi tutte le domande proposte nei confronti di BPV dalla attrice ELCAB SNC, contestando altresì integralmente quanto ex adverso dedotto nella memoria autorizzata ex art. 80 c.p.c. depositata in data 19.09.2002.
In ogni caso condannarsi ELCAB snc a rifondere BPV spese, diritti e onorari di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2001, ELCAB ha convenuto in giudizio BPV avanti l'intestato Tribunale, contestando l'assenta illegittimità di interessi, commissioni, competenze, spese addebitati, applicati nel corso dei rapporti di conto corrente ed apertura di credito Im. 5391, 5414, 5453, 5841, 8810 e 20119, intercorsi con BPV e intrattenuti presso la filiale di Panna di BPV e chiedendo la condanna di BPV alla restituzione in favore della società attrice di quanto risulterà illegittimamente percepito, oltre agli interessi legali.
Siffatte domande sono in sintesi basate da ELCAB sulle seguenti osservazioni ed eccezioni:
BPV avrebbe illecitamente applicato alle partite debitorie dei conti interessi ultralegali, principali ed anatocistici;
•BPV avrebbe applicato una commissione di massimo scoperto asseritamente non dovuta;
•BPV avrebbe ingiustificatamente anticipato la valuta rispetto alle operazioni di prelevamento e ritardato la stessa rispetto a quelle di versamento.
BPVN si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 19.03.2002, contestando integralmente quanto esposto e richiesto da parte attrice.
Alla prima udienza del 19.03.2002 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza dell'8.10.2002 con concessione di termine sino al 30.09.2002 per comunicazione di comparse ex artt. 170-180 c.p.c.
ELCAB ha depositato memoria autorizzata ex art. 180 c.pc. in data 19.09.2002. All'udienza dell' 8.10.2002 il procuratore di BPV ha dichiarata l'intervenuta estinzione della Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S.
Prospero per il fusione con la Banca Popolare di Novara ed il Giudice ha quindi dichiarato l'interruzione del giudizio.
A seguito della notifica di ricorso in riassunzione, con pedissequo provvedimento di fissazione di nuova udienza, da parte di ELCAB, il nuovo soggetto BPVN si costituzione con comparsa di costituzione in data
11.06.2003.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 24.06.2003 il Giudice ha fissato nuovamente l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione all'udienza del 21.10.2003.
A tale udienza, la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. al 2.02.2004, con concessioni dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, 5° Co., c.p.c. e successive repliche.
BPVN ha depositato memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. in data 19.11.2003; ELCAB ha dimesso memoria di replica in data 19.12.2003.
All'udienza del 2.02.2004, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie a prova diretta ed a prova contraria, la causa è stata rinviata all'11.05.2004.
Parte attrice ha depositato memoria istruttoria in data 30.03.2004 e BPVN memoria istruttoria di replica in data 3.05.2004.
A seguito di semplice rinvio, all'udienza del 6.07.2004 fissata per la discussione sui mezzi istruttori richiesti dalle parti, il procuratore di parte attrice ha depositato delle “repliche autorizzate ex art. 184 c.p.c.” con una serie di documenti bancari, Il procuratore di BPVN si è opposto a quanto sopra eccependo lrritualità del modo di procedere avversario, chiedendo che repliche e documenti venissero espunti ad ogni effetto dal fascicolo e contestando in ogni caso il contenuto dei medesimi ed insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Controparte ha allora trasformato le suddette repliche in deduzioni a verbale, che sono state comunque contestate da BPVN.
Il Giudice si è riservato. Con ordinanza in data 15.07.2004, il Giudice ha rigettato l'istanza di esibizione di parte attrice ed ha disposto CTU contabile.
All'udienza dell'8.10.2004 ha prestato giuramento il CTU Dott. Roberto Perlini, che ha poi dimesso il proprio elaborato peritale in data 25.11.2004.
Alla successiva udienza del 25.01.2005 la causa è stata rinviata al 15.02.2005 per l'esame dell'elaborato peritale e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'opponente ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie.
All'udienza del 4.07.2006, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.
Motivi della decisione
Rileva il giudicante, in relazione alle nullità dedotte da parte attrice (si rimanda agli scritti difensivi in atti, da ritenersi qui integralmente riportati, per la compiuta esposizione dei profili di nullità dedotti e per le tesi svolte in proposito) che devono ritenersi prive di pregio gli assunti svolti circa la “inammissibilità della provvigione di massimo scoperto” e la “indeterminabilità e/o indeterminatezza della valuta” ritenendosi invece di dovere aderire alla tesi svolta circa la “nullità della clausola di determinazione dell'interessi ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso di piazza”, significandosi che nel caso se è vero, per come dedotto dalla banca convenuta, che la misura degli interessi applicata oltre il tasso legale non è fatto solo con il rinvio al cd. “uso di piazza” ma anche secondo una espressa previsione contrattuale secondo prevedendosi nei contratti di c/c inter partes ( n. 5391 e 5841) “un tasso di interesse debitore come da accordi e comunque in misura non inferiore a tre punti in più del tasso ufficiale di sconto e relative variazioni”, è altrettanto vero che detta previsione non appare assolutamente idonea ai dedotti fini siccome “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale” (cfr Cass 2005/4094) considerato che la entità del tasso è rimessa nel corso del rapporto alla totale discrezionalità della banca che si limita ad indicare la misura minima (“non inferiore a tre punti”) senza alcuna indicazione invece del tetto massimo: per cui il correntista alla fine non è assolutamente in condizioni di sapere quale è il tasso di interesse debitore che verrà applicato in concreto nei suoi confronti.
Per gli altri contratti inter partes (conto corrente n. 8810 e conto corrente 20119) il tasso di interesse debitore risulta invece determinato in misura ultralegale sia espressamente (per il conto 8810) che con riferimento ai c.d. fogli informativi (per il conto 20119) (v. sul punto oltre la documentazione versata in atti dall'istituto di credito anche le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa di parte Banca Popolare di Verona): di tal chè deve ritenersi, in relazione a detti contratti di conto corrente, la regolarità della previsione di tasso ultralegale e conseguentemente la legittimità dei conteggi effettuati dalla banca.
Ulteriormente osservandosi che devono parimenti ritenersi infondate le eccezioni proposte dalla difesa di parte attrice circa la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ( peraltro applicate solo al c/c 5391 e a quello n. 20119) e le valute applicate dalla banca posto che i contratti di accensione dei conti correnti n. 5391, n 5841 e n. 8810 prevedono espressamente il richiamo, per valute, commissioni e spese, agli avvisi alla clientela esposti nei locali del Banco mentre i contratti di c/c n. 8810 in data 21.12.1993 e n. 20119 del 17.12.1996 prevedono espressamente il richiamo per valute, commissioni e spese, ai fogli informativi analitici allegati ai contratti (e di cui è dato atto del ricevimento dal correntista) riportanti le condizioni applicate alla clientela pubblicizzate a norma della legge sulla trasparenza prima e del TU successivamente. Gli assunti di parte attrice meritano invece adesione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi -relativamente ai conti correnti 5391 e 584- la cui illegittimità è stata peraltro già affermata in più pronunce della S.C., con orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato (cfr in tal senso fra le altre Cass 2005/10599 e 1999/3096 secondo cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla “opinio juris ac necessitatis”, per cui le relative clausole sono da considerarsi nulle).
Dovendosi invece ritenere la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi prevedendosi nel caso all'art 7 comma I del contratto di conto corrente inter partes che “i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno portando in conto oltre agli interessi e alle provvigioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento”.
La domanda proposta va quindi accolta nei limiti di cui sopra con la affermazione della nullità della previsione relativa alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che della commissione di massimo scoperto, potendosi provvedere solo alla capitalizzazione annuale delle stesse. (cfr Cass 11772/2002 sulla rilevabilità di ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto) (ciò che peraltro risulta nel caso avvenuto per le commissioni di massimo scoperto) e della determinazione degli interessi debitori in misura ultra legale relativamente ai conti correnti n. 5391 e n. 5841. Devono conseguentemente determinarsi i relativi saldi dei conti correnti secondo le previsioni di cui ai n. 2.2 (per il conto 5391), n. 2.2 (per il conto n. 5841) (tasso passivo legale, tasso attivo legale, con capitalizzazione annuale), della espletata cu con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto a restituire all'attrice le somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi come sopra determinati.
Sussistono giusti motivi, alla luce della soluzione adottata, per compensare fra le parti per un terzo le spese di lite ponendosi a carico dell'istituto convenuto, comunque soccombente in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e per la applicazione di un tasso ultralegale , in realtà non dovuto, in relazione ai conti sopra evidenziati, i restanti due terzi liquidati per tale misura come in dispositivo.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
accerta e dichiara la nullità delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per i conti correnti n. 5391 e 5841 in essere fra le parti;
accerta e dichiara la nullità degli addebiti di interessi ultrategali applicati per tutta la durata del rapporto per i conti correnti n. 5391 e 5841;
dichiara tenuto e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore della attrice delle somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi dei contratti di conto corrente n. 5391 e 5841 come determinati nei termini di cui in parte motiva, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese del giudizio e pone a carico della convenuta i restanti due terzi che liquida per tale misura nella complessiva somma di Euro 10.390,00 di cui Euro 7.260,00 per spese Euro 1.530,00 per diritti e Euro 1600,00 per onorario oltre rimborso forfettario, cassa e Iva come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Parma, 1.12.2006
Il G.I. in funzione di Giudice Unico
Dott. RENATO MARI
Il Cancelliere
Annamaria PECCHINI