trattamento fiscale dei dividendi esteri

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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bluck

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a chiarimento:
sui dividendi distribuiti da soc.estere (indipendentemente da una loro o meno quotazione in italia) la rit.italiana del 12,5%,applicata ad investitori persone fisiche assume sempre natura d'acconto, anche se l'investitore ha optato, per i div.az italiane, la ritenuta d'imposta (cedolare secca).
Sussiste pertanto l'obbligo di indicazione, da parte dell'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi:
- nell'Unico, rigo RI 7, colonna 1 (e nel rigo RN 1 colonna 1) oppure
-nel 730, rigo D 3, colonna 1 (e nel rigo F 8 colonna 1) per il loro
ammontare al lordo sia della ritenuta subita all'estero, sia della ritenuta d'acconto italiana.
RITENUTA ITALIANA
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.104 del 3/7/01 ha precisato che la ritenuta italiana deve essere applicata, dall'intermediario, "sull'importo del dividendo al lordo dell'eventuale ritenuta applicata nello stato estero ri residenza della societa' emittente".Tale precisazione costituisce una novita'
rispetto al comportamento tenuto da sempre dagli intermediari che, per prassi, applicavano la ritenuta del 12,5% sull'importo netto della ritenuta estera.

Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni ministeriali, la gran
parte degli intermediari ha provveduto a ricalcolare le ritenute originariamente operate sui div.esteri pagati nell'anno 2001.

L'importo della ritenuta d'acconto deve essere indicato dall'investitore:
-nell'Unico, rigo RI 7 colonna 3 oppure
-nel 730 , rigo D 3 colonna 4

RITENUTA ESTERA
se fra l'italia e lo stato estero è stata stipulata una convenzione
contro le doppie imposizioni che prevede l'applicazione della ritenuta con aliquota ridotta, l'investitore potra':
- in alcuni cas (dividendi USA) ottenere direttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta convenzionale.
- in altri casi (la maggior parte dei casi ed in specifico anche svizzera e germania) subire l'iniziale applicazione della ritenuta ordinariamente prevista dallo stato estero e poi fruire della possibilita' di presentare-a propria cura- istanza di rimborso all'autorita' fiscale estera.
Al fine di evitare l'eventuale doppia imposizione che cmq potrebbe verificarsi, è previsto un credito per le imposte pagate all'estero.
L'importo del credito spettante, che non puo' eccedere l'ammontare della rit.ridotta prevista dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati tra italia ed i diversi paesi (di solito pari al 15% del dividendo), è riportato nella certificazione alla voce
"altri dati utili per la compilazione dei redditi" e puo' essere scomputato nella dich. dei redditi italiana indicandolo:
-nell'Unico, rigo RN 24 colonna 2 oppure
-nel 730 rigo F8 colonna 2.
Resta fermo che se lo stato estero applica di iniziativa una rit.inferiore all'aliquota convenzionale (es.gran bratagna10%)
il credito non puo' superare cmq l'importo della ritenuta stabilita.

CRED.D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI
I dividendi esteri non danno diritto al credito d'imposta del 58,73%, che spetta solo sui dividendi pagati da soc.italiane,qualora l'investitore non abbia optato per la "cedolare secca"; si precisa che la misura del 58,73% è stabilita per i dividendi italia pagati nel 2001, mentre per quelli
pagati nell'anno in corso, il credito è previsto nella misura del 56,25%

tanto vi dovevamo e ben distintamente Vi salutiamo!;)
 
bluck ha scritto:
a chiarimento:
sui dividendi distribuiti da soc.estere (indipendentemente da una loro o meno quotazione in italia) la rit.italiana del 12,5%,applicata ad investitori persone fisiche assume sempre natura d'acconto, anche se l'investitore ha optato, per i div.az italiane, la ritenuta d'imposta (cedolare secca).
Sussiste pertanto l'obbligo di indicazione, da parte dell'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi:
- nell'Unico, rigo RI 7, colonna 1 (e nel rigo RN 1 colonna 1) oppure
-nel 730, rigo D 3, colonna 1 (e nel rigo F 8 colonna 1) per il loro
ammontare al lordo sia della ritenuta subita all'estero, sia della ritenuta d'acconto italiana.
RITENUTA ITALIANA
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.104 del 3/7/01 ha precisato che la ritenuta italiana deve essere applicata, dall'intermediario, "sull'importo del dividendo al lordo dell'eventuale ritenuta applicata nello stato estero ri residenza della societa' emittente".Tale precisazione costituisce una novita'
rispetto al comportamento tenuto da sempre dagli intermediari che, per prassi, applicavano la ritenuta del 12,5% sull'importo netto della ritenuta estera.

Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni ministeriali, la gran
parte degli intermediari ha provveduto a ricalcolare le ritenute originariamente operate sui div.esteri pagati nell'anno 2001.

L'importo della ritenuta d'acconto deve essere indicato dall'investitore:
-nell'Unico, rigo RI 7 colonna 3 oppure
-nel 730 , rigo D 3 colonna 4

RITENUTA ESTERA
se fra l'italia e lo stato estero è stata stipulata una convenzione
contro le doppie imposizioni che prevede l'applicazione della ritenuta con aliquota ridotta, l'investitore potra':
- in alcuni cas (dividendi USA) ottenere direttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta convenzionale.
- in altri casi (la maggior parte dei casi ed in specifico anche svizzera e germania) subire l'iniziale applicazione della ritenuta ordinariamente prevista dallo stato estero e poi fruire della possibilita' di presentare-a propria cura- istanza di rimborso all'autorita' fiscale estera.
Al fine di evitare l'eventuale doppia imposizione che cmq potrebbe verificarsi, è previsto un credito per le imposte pagate all'estero.
L'importo del credito spettante, che non puo' eccedere l'ammontare della rit.ridotta prevista dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati tra italia ed i diversi paesi (di solito pari al 15% del dividendo), è riportato nella certificazione alla voce
"altri dati utili per la compilazione dei redditi" e puo' essere scomputato nella dich. dei redditi italiana indicandolo:
-nell'Unico, rigo RN 24 colonna 2 oppure
-nel 730 rigo F8 colonna 2.
Resta fermo che se lo stato estero applica di iniziativa una rit.inferiore all'aliquota convenzionale (es.gran bratagna10%)
il credito non puo' superare cmq l'importo della ritenuta stabilita.

CRED.D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI
I dividendi esteri non danno diritto al credito d'imposta del 58,73%, che spetta solo sui dividendi pagati da soc.italiane,qualora l'investitore non abbia optato per la "cedolare secca"; si precisa che la misura del 58,73% è stabilita per i dividendi italia pagati nel 2001, mentre per quelli
pagati nell'anno in corso, il credito è previsto nella misura del 56,25%

tanto vi dovevamo e ben distintamente Vi salutiamo!;)

Quindi se ho ben capito nel caso dei dividendi USA in regime amministrato la banca trattiene automaticamente il 12.5% e permane l'obbligo di dichiarazione (ma sulla dichiarazione pesa oltre?) in altri casi, tu porti l'esempio di Svizzera e Germania, subisco la ritenuta dello Stato estero e dovrei presentare istanza di rimborso (dove e come?).
Ci resto male per la Germania che cavolo di Europa è questa?
Per quanto riguarda il Giappone sapresti dirmi?

Grazie
 
Il thread è vecchio.

Dal 1 gennaio 2004 i dividendi esteri si tassano col 12.5% secco, senza dichiarazione e senza recupero della doppia imposta.

Certamente sarà giudicato anti-costituzionale perché si tassa due volte lo stesso reddito (prima con l'aliquota estera ed il netto col 12.5%). Stesso discorso per i dividendi italiani.
 
Voltaire ha scritto:
Il thread è vecchio.

Dal 1 gennaio 2004 i dividendi esteri si tassano col 12.5% secco, senza dichiarazione e senza recupero della doppia imposta.

Certamente sarà giudicato anti-costituzionale perché si tassa due volte lo stesso reddito (prima con l'aliquota estera ed il netto col 12.5%). Stesso discorso per i dividendi italiani.

Doppia tassazione? Pazzesco! :mad:
 
Sì, perché il 12.5% si applica sul netto già tassato in origine.

Sarà certamente dichiarato anti-costituzionale, come il sistema per i dividendi italiani: ma evidentemente il concetto era troppo complicato per l'ex-ministro Tremonti.....
 
La riforma tributaria ha comportato un mutamento nel regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche che detengano partecipazioni non qualificate a partire dal periodo di imposta avente data 1 gennaio 2004. Più precisamente, a decorrere dalla data indicata, l'erogazione di utili da parte di soggetti di impresa sarà tassata con un regime di ritenuta a titolo di imposta con rivalsa obbligatoria pari a 12,5% per quanto inerisce soci che non siano imprenditori (quindi qualsiasi investitore persona fisica).
Tale regime si applicherà pure ai dividendi esteri, che verranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta dello stesso ammontare, che però sarà applicata al netto dello imposte pagate nello Stato estero: né consegue che, a differenza di quanto avvenuto fino al 31 dicembre 2003 , la base imponibile sulla quale l'intermediario finanziario applicherà l'aliquota del 12,5% sarà data dall' utile netto effettivamente accreditato in Italia.
Questo costituisce un indubbio vantaggio fiscale per situazioni reddituali medio alte; si considerino i seguente esempi:
a) aliquota = 33%
1) regime ante riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta estera convenzionale = 15% e quindi 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta di acconto in Italia = 125 (12,5%)
utile percepito = 725
utile imponibile (si è detto che si applicava sull'utile lordo) = 1000
imposta lorda = 330 (33%)
recupero credito di imposta = 150 (15% di 1000)
scomputo ritenuta di acconto = 125
imposta dovuta = 55 cioè [330 - (150 + 125)]
dividendo netto = 670
2) regime post riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta convenzionale estera = 15% e quindi 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta in Italia (a titolo di imposta) = 106,25 (applicata su utile netto come detto)




utile netto percepito (dividendo netto) = 743,75
Vediamo invece cosa accadrebbe con una aliquota marginale del 23%:
b) aliquota 23%
1) regime ante riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta convenzionale estera = 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta di acconto = 125
utile percepito dal contribuente = 750
utile imponibile = 1000
imposta lorda = 230
recupero credito di imposta = 150
scomputo ritenuta di acconto = 125
imposta dovuta = - 45 cioè credito [230 - (150+ 125)]
dividendo netto = 770 [725 - (-45)]
2) regime post riforma
dividendo netto = 743,75
Come risulta dall'esempio citato, la riforma è fiscalmente penalizzante per i redditi bassi. Questo, almeno teoricamente, è tanto più penalizzante, laddove si consideri che mentre per gli utili nazionali, già prima si applicava la ritenuta al 12,5%, salvo l'opzione del regime della dichiarazione, per gli utili prodotti all'estero il regime della dichiarazione era esclusivo.
Tale riforma assume a mio avviso i connotati dell' incostituzionalità, non solo per l'esclusività del regime che prescinde dalla capacità contributiva, ma anche perché nelle more dell'applicazione della nuova disciplina, non è contemplata una "clausola di salvaguardia" a beneficio di coloro che a seguito della mutata disciplina si troveranno a corrispondere imposte più elevate a fronte di un reddito sicuramente non alto.


Come citato, la normativa fiscale riformata vale per questo periodo di imposta e pertanto per l'anno 2003, al quale si riferisce il modello 730/2004, valgono ancora le norme previdenti.

estratto da mio forum
 
NON SOLO E' ANTICOSTITUZIONALE ma lesivo della circolazione dei capitali, perchè se è vero che aliquota è 12,5 per dividendi interni ed esteri, sostanzialmente si produce uno squilibrio nelle scelte dell'investitore
 
redon ha scritto:
NON SOLO E' ANTICOSTITUZIONALE ma lesivo della circolazione dei capitali, perchè se è vero che aliquota è 12,5 per dividendi interni ed esteri, sostanzialmente si produce uno squilibrio nelle scelte dell'investitore

io credo che sia anche anti-europea ossia incoerente con l'indirizzo comunitario di cui la stessa moneta unica dovrebbe essere più ampia espressione :wall:
 
Appunto quello che intendevo, è lesivo della concorrenza comunitaria poichè favorisce l'allocazione dell'investimento azionario in Italia, sul mercato interno. Infatti nelle riviste specializzate si parla anche di possibili ricorsi
 
redon ha scritto:
Appunto quello che intendevo, è lesivo della concorrenza comunitaria poichè favorisce l'allocazione dell'investimento azionario in Italia, sul mercato interno. Infatti nelle riviste specializzate si parla anche di possibili ricorsi

a proposito di riviste, scusando l'off-topic, potete consigliarmi qualche rivista\sito con il rating della qualità dei bilanci delle bluechip giapponesi?
Se poi vi fosse anche la data di stacco dei dividendi ed il loro valore non sarebbe affatto male.

Grazie
 
ma il mod. W-8BEN è necessario ed a cosa serve?
 
Per vedersi applicare ritenuta al 15% anzichè al 30%.
 
se è una faccina di risata:DDD
 
redon ha scritto:
Per vedersi applicare ritenuta al 15% anzichè al 30%.

Grazie per avermi risposto, ma in ogni caso non è possibile recuperare in fase di dichiarazione dei redditti la doppia tassazione attraverso il modello rad?
 
No, quella è una ritenuta che viene applicata dall'erogante statunitense
 
redon ha scritto:
No, quella è una ritenuta che viene applicata dall'erogante statunitense

potresti spiegarti meglio perchè vedi intesa ieri mi ha scritto che avrei potuto recuperare la doppia tassazione sui dividendi esteri (non solo USA) con il RAD :confused:

Per mia fortuna chiedo sempre conferma in questo forum. Grazie OK!
 
una grandissima..

che sia una grandissima..lo puoi capire tu stesso per chè il Rad (oggi si chiama anzi ieri si chiamava certificazione degli utili) non è più necessario, dal momento che come ampiamento detto dal 1 gennaio 2004 gli utili, anche esteri, sono tassati con previlievo definitivo dall'intermediario al 12,5%. Quindi... vedi anche o rivedi dove se ne parla su Officine giuridiche.
Inoltre anche ammesso che con la certificazione degli utili si potesse recuperare nella dichiarazione dei redditi la trattenuta usa, questa sarebbe limitata al 15%, mentre per il residuo spetterebe il rimborso negli Stati Uniti.
Cosa ha fatto allora banca Intesa. Ha commesso un'omissione se è stata commessa da ignoranza della materia. Il modello W8 ben serve unicamente per stabilire che i dividendi in uscita hanno come beneficiario un soggetto che nel Paese di residenza assoggetterà i medesimi a tassazione non privilegiata. Ne consegue che qualora non venga richiesto loro applicano la ritenuta al 30% per assenza di identificazione
 
modello w8 ben e relative istruzioni

:cool:
 

Allegati

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trendinrialzo ha scritto:
Per mia fortuna chiedo sempre conferma in questo forum. Grazie OK!

non amo ripetermi ma: "Per mia fortuna chiedo sempre conferma in questo forum"

Grazie Redon, appena mi si sblocca il meccanismo dei voti ti premio con un meritato bollino verde OK!
 
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