BUONI POSTALI FRUTTIFERI RENDIMENTO, TASSAZIONE E PRESCRIZIONE con particolare riguardo alle vecchie serie (serie "Q" e precedenti) Tutti i Buoni Postali Fruttiferi sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (l'Emittente) per propri fini istituzionali. I relativi rendimenti (e le tabelle con il relativo calcolo) sono stabiliti dall'Emittente ed approvati dal Ministero del Tesoro (che e' l'organo di governo e controllo in materia). Pertanto BancoPosta - in quanto semplice collocatrice del prodotto d'investimento a risparmio - non puo' che eseguire disposizioni normative inderogabili. Per ogni precisazione in materia di BPF inoltre si puo' anche consultare il sito ufficiale dell'emittente, www. cassaddpp. it.
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L'art. 173 dell'ormai abrogato Codice Postale (D. P. R. 29/03/1973 n. 156) stabiliva che "i tassi di interesse dovevano essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che gli stessi non potevano subire variazioni". Successivamente tale articolo e' stato modificato con il D. L. 30/09/1974 n. 460 (convertito nella Legge 25/11/1974 n. 588) nel seguente modo "le variazioni del saggio d'interesse dei B. P. F..... omissis.... possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie".
Tale possibilita' di variazione dei tassi di interesse, voluta dal legislatore per la necessita' di adeguare i tassi d'interesse all'andamento del mercato finanziario, finora e' stata effettivamente utilizzata dall'Emittente solo in tre circostanze, attraverso appositi Decreti Interministeriali Tesoro - Poste.
In tali circostanze, quindi, oltre ad emettere nuove "serie", si e' disposta la variazione dei tassi di interesse anche delle "serie" di Buoni Postali emesse in precedente. Per queste vecchie emissioni, quindi, gli importi da corrispondere all'atto della richiesta di rimborso non dovevano piu' essere rilevati dalle tabelle stampate a tergo dei titoli stessi, ma su appositi Prontuari messi a disposizione presso gli Uffici Postali.
(Tali tabelle, al momento, sono disponibili anche in Internet, sul sito www. poste. it, dove un'apposito software calcola l'importo di un BPF alla data indicata. L'importo a rimborso fornito da tale funzione di calcolo coincide con quella a disposizione degli uffici postali. E' inoltre possibile acquistare il Prontuario cartaceo per il Pagamento dei BPF delle varie serie. Per informazioni su come acquistarlo chiamare il Call Center di Poste Italiane numero gratuito 803.160).
Tali interventi di variazione, in passato hanno disposto un aumento dei tassi di interesse (decreti istitutivi delle serie "M", "N", e "O" rispettivamente del 22/02/1975, 22/06/1976 e 15/06/1981) mentre, in una sola ed unica circostanza (D. M. del 13/06/86 - istituzione serie "Q") - veniva sancita una diminuzione dei tassi d'interesse delle serie emesse in precedenza.
Si precisa pertanto che per effetto del D. M. del 13/06/86 (pubblicato sulla G. U. n°148 del 28/06/86), istitutivo della serie di BPF contraddistinti con la lettera "Q", tutti i buoni delle serie precedenti (pertanto, ad es., "O", "N" e "P") si considerano come rimborsati alla data del 31/12/86, ed il relativo montante (capitale + interesse) maturato, viene riconvertito come nuova emissione della serie "Q" con decorrenza 1/01/87 (per i Buoni della serie "P" emessi tra l'01/01/86 e il 30/06/86 i nuovi saggi decorrono dall'01/07/1987) i cui saggi sono stati stabiliti nelle seguenti misure: 8% per i primi 5 anni; 9% dal 6° al 10° anno; 10, 50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno.
In altre parole: la vita residua dei titoli delle serie "Q" e precedenti in pratica (esclusivamente ai fini del calcolo degli interessi) viene ricalcolata a partire dall'01/01/1987 (per i Buoni della serie "P" emessi tra l'01/01/86 e il 30/06/86 la decorrenza e' dall'01/07/1987), e dunque l'incremento del rendimento (dovuto agli scaglioni temporali dei tassi, articolati a valori crescenti) risulta inferiore, particolarmente rispetto all'aspettativa psicologica di quel risparmiatore che non fosse completamente a conoscenza del quadro normativo di riferimento e al suo meccanismo di concreta applicazione, ma facesse esclusivamente conto sulle tabelle poste sul retro, ma invalidate da disposizioni successive alla stampa del titolo.
L'applicazione di quanto sancito dal D. M. 13/06/86 ha deteminato che i BPF vigenti al 1° luglio 1986 hanno usufruito e/o usufruiscono ancora dei seguenti rendimenti netti:.
Ø8, 00% dall'1/01/1987 al 31/12/1991
Ø9, 00% dall'1/01/1992 al 31/12/1996
Ø10, 50% dall'1/01/1997 al 31/12/2001
Ø12, 00% dall'1/01/2002 al 31/12/2006
Dal 1° gennaio 2007 e fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BPF usufruiscono di un interesse semplice calcolato nella misura del 12, 00%.
(segue) Nessun interesse e' dovuto sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
Gli interessi (per le serie ordinarie) vengono calcolati su base bimestrale; Il bimestre s'intende maturato il giorno corrispondente numeralmente quello di emissione. Nessun interesse e' dovuto per il bimestre non completamente maturato al momento del rimborso. Il relativo "montante" (capitale + interessi) e' a sua volta fruttifero. Ogni BPF ordinario (cioe' non quelli del tipo "a termine") emesso prima del 28/12/2000, e' fruttifero entro e non oltre il "31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello d'emissione". Quelli emessi dal 28/12/2000 nel giorno e nel mese numeralmente corrispondente quello d'emissione, del ventesimo anno successivo a quello d'emissione.
Il credito di qualsiasi BPF si prescrive, secondo l'innovazione introdotta dal D. M. Tesoro, Bilancio e P. E. del 19/12/2000 (pubblicato in G. U. n. 30 del 27/12/2000), dopo dieci anni dalla data della "scadenza naturale" della serie cui il titolo appartiene.
Tra l'altro questo decreto (istitutivo delle nuove serie di BPF "A1" e "AA1", e dei c. d. "Buoni dematerializzati"), abrogando il Codice Postale e le relative Disposizioni di Esecuzione limitatamente a quanto concerne i Buoni Postali, ha reso inapplicabile di diritto la norma che consentiva le variazioni di interesse sui Buoni Postali (D. L. 30/09/74 n.460, convertito in legge il 25/11/74 n.588). Cio' comporta che un BPF, una volta emesso, mantiene le condizioni economiche della propria serie, attribuitegli per Legge, per tutta la vita del titolo, senza possibilita' di poterle variare durante il corso naturale di godimento. Oggi, non sussiste piu' quindi la possibilita' di variare i tassi di interesse delle serie dei Buoni emesse in precedenza.
Un altro aspetto che ha inciso fortemente sui rendimenti dei BPF, anche quelli delle vecchie serie, e' il regime fiscale.
I B. F. P., essendo equiparati ai titoli del debito pubblico, sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati.
Tutti i BPF emessi antecedentemente al 21/09/1986 sono esenti da qualsiasi ritenuta erariale (D. L. 19/09/86 n° 556 convertito nella L. 17/11/86 n° 759). Quelli emessi fra il 21/9/86 ed il 31/8/87 sono soggetti a ritenuta fiscale sugli interessi del 6, 25%, quelli emessi dal 01/09/87 in poi subiscono la ritenuta del 12, 50%, (sempre solo ed esclusivamente sugli interessi maturati).
Tutti i Buoni Fruttiferi emessi a partire dal 10.12.1998 sono stati assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D. legis. n. 461 del 21.11.1997, (riordino della disciplina tributaria redditi di capitale e dei redditi diversi
- c. d. "Capital gains"), ovvero - se rimborsati dopo 18 o piu' mesi dalla loro sottoscrizione, e fino al 31/12/2003
-all'applicazione del c. d. "equalizzatore fiscale" di cui all'art. 13 D. Legis. 21/11/97 n. 461 come regolato dal D. M. Finanze 30/06/1998.
Tale combinato disposto puo' aver fatto si che l'effettiva tassazione sia risultata leggermente superiore alla ordinaria ritenuta fiscale 12, 50%, essendo in pratica l'"equalizzatore" un "coefficiente di rettifica" da applicare agli interessi lordi maturati al momento della corresponsione, per parificare il prelievo fiscale operato in base alla percezione con quello in base alla maturazione.
In altre parole: l'equalizzatore e' un coefficiente di rettifica che viene applicato al fine di rendere equivalenti, a parita' di tasso nominale, gli interessi netti maturati su forme di investimenti che prevedono la percezione degli interessi e il versamento della relativa ritenuta solo al momento del rimborso, come appunto nel caso dei BPF, con quelle su cui la ritenuta fiscale viene detratta dagli interessi pagati periodicamente durante la vita del titolo, come nel caso di obbligazioni, titoli c. d. "cedolari" (che "staccano" una cedola periodica, es. CCT, BTP, ecc...) e titoli similari.
Tale meccanismo - secondo volonta' del Legislatore - ha consentito di omogeneizzare le imposte gravanti su tutti i redditi provenienti dall'attivita' in titoli, nelle sue diverse forme.
A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs n.269/2003, a partire dal 1° gennaio 2004 agli interessi dei buoni fruttiferi postali e' applicata un'unica tassazione a titolo di imposta sostitutiva nella misura del 12, 50%, quindi viene di fatto eliminato il coefficiente di rettifica (c. d. equalizzatore fiscale).
In particolare, all'art.41 comma 4 il sopraccitato D. lgs abroga l'articolo 13 del d. lgs 461/1997 e stabilisce che questa nuova forma di tassazione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004, mantenendo valida, fino al 31 dicembre, l'applicazione dell'equalizzatore fiscale di cui all'art.13 del d.lgs n.461/1997.