L’articolo 88 del decreto legislativo 180 prevede che un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere.
Infine, l’articolo 89 prevede:
1. Ciascun azionista o creditore, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 è a carico del fondo di risoluzione.
GIUNTI A QUESTO PUNTO, NON PENSATE CHE BISOGNA CONCENTRARCI ANCHE SULLE VALUTAZIONI CHE FARA' L'ESPERTO INDIPENDENTE?
L'IPERSVALUTAZIONE DELLE SOFFERENZE HANNO DETTO CHE ERA RICHIESTA IN CASO DI RISOLUZIONE, MA IN CASO DI LIQUIDAZIONE I VALORI SICURAMENTE SAREBBERO STATI MAGGIORI...