Detrazioni interessi passivi: raccolta quesiti

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Da istruzioni modello 730/2015:

"Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E12

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2014 per i mutui,
a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi
passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per
l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di
“onere rimborsato”.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
 mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
 mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza
secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire
dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in
generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su
immobili.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte
del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte
di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi
oneri sono compresi: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta,
la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la
cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria,
notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio
per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio
per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione
“Oneri detraibili” della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.
Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione
principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione
spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza,
se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali
del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della
detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa
anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto
sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.
Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione
principale entro sei mesi dall’acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla
disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione spetta purché l’unità immobiliare sia stata adibita ad
abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione
principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per
volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi
in Appendice la voce “Rinegoziazione del contratto di mutuo”), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che
risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con
l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015
42
Se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione
principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro
tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile
sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento
per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione
principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia,
se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate
a decorrere da quel momento.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui
ipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del
mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che,
nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli
di lavoro.
Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso
anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina
fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo” in Appendice)"


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...18+03+2015.pdf
 
detrazioni su mutuo

Buongiorno, ho acquistato casa nel luglio del 2014 e vi ho preso residenza a dicembre 2014 (è stata oggetto di manutenzione straordinaria).
Leggo dall'informativa dell'agenzia delle entrate che posso usufruire delle detrazioni dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale questo penso voglia dire che quindi gli interessi relativi alle rate che ho pagato da agosto fino a novembre non siano detraibili corretto?
e l'imposta sostitutiva??quella immagino (e spero..) sia detraibile anche se non ero residente, d'altronde viene pagata contestualmente all'erogazione del mutuo...
grazie
 
Ti consiglio di basarti su quello che troverai scritto sul 730 precompilato e di non modificarlo...
 
ok grazie ma gli anni scorsi in cui il precompilato non c'era come funzionava?nessuno si è trovato nella situazione?immagino che sia abbastanza frequente. anche solo per curiosità
 
Buongiorno, ho acquistato casa nel luglio del 2014 e vi ho preso residenza a dicembre 2014 (è stata oggetto di manutenzione straordinaria).
Leggo dall'informativa dell'agenzia delle entrate che posso usufruire delle detrazioni dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale questo penso voglia dire che quindi gli interessi relativi alle rate che ho pagato da agosto fino a novembre non siano detraibili corretto?
e l'imposta sostitutiva??quella immagino (e spero..) sia detraibile anche se non ero residente, d'altronde viene pagata contestualmente all'erogazione del mutuo...
grazie

Scusa a quale informativa fai riferimento? Io sapevo che c'è tempo fino a 18 mesi per trasferire la residenza. Basta rispettare questa regola ed hai tutte le detrazioni come prima casa, comprese anche quelle sugli interessi delle prime rate quindi.
 
Ti consiglio di basarti su quello che troverai scritto sul 730 precompilato e di non modificarlo...

Perchè scrivere queste stupidate? sul 730 precompilato non ci saranno certamente le detrazioni per gli interessi del mutuo...stiamo scherzando? va integrato..
 
Scusa a quale informativa fai riferimento? Io sapevo che c'è tempo fino a 18 mesi per trasferire la residenza. Basta rispettare questa regola ed hai tutte le detrazioni come prima casa, comprese anche quelle sugli interessi delle prime rate quindi.
Io credo che lui parli di questo:
"Se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione
principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto"
 
Io credo che lui parli di questo:
"Se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione
principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto"

facevo riferimento a questo http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...vendita/Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita_1.pdf
a pag 17 si dice appunto che "Per avere diritto alla detrazione è necessario essere intestatari del mutuo e proprietari
dell'abitazione.
Inoltre, la detrazione spetta:
- dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale..."
il dubbio era relativo alle rate di mutuo pagate prima di prendere la residenza e all'imposta sostitutiva (sulla cui detrazione però mi sentirei sicuro visto che viene pagata contestualmente al rogito per cui la vedrei difficile averci già preso la residenza...)
e la domanda era a prescindere da cosa verrà scritto nel precompilato ma su come si procedesse negli anni precedenti tutto qua, in modo da avere un'idea in anticipo su cosa aspettarmi. Anche io l'ho sempre pensata come scalar è per questo che mi chiedevo cosa si intendesse per "dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale"
 
Prendiamo il mio caso, acquisto immobile prima casa, quindi con tutte le agevolazioni, settembre 2014, con mutuo. Ad oggi non ho ancora fatto la residenza, in quanto ho 18 mesi di tempo per farla e non perdere le agevolazioni. Pagata anche la tasi a dicembre. Sul 730/2015, io posso chiedere le detrazioni degli interessi pagate sul mutuo, in quanto ripeto, ho 18 mesi per potermi mettere in regola.
Ora, non ho capito bene il tuo caso, ed a cosa ti riferisci per " la detrazione spetta:- dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. "
Perchè come ti dicevo questa postilla vale se l'immobile è sottoposto a ristrutturazione edilizia.
 
Anch'io ho avuto lo stesso identico dubbio, quindi ho chiesto delucidazioni al notaio e mi ha confermato che gli interessi pagati prima di portare la residenza si possono detrarre, certamente però rispettando i tempi di 18 mesi di cambio residenza.
 
Prendiamo il mio caso, acquisto immobile prima casa, quindi con tutte le agevolazioni, settembre 2014, con mutuo. Ad oggi non ho ancora fatto la residenza, in quanto ho 18 mesi di tempo per farla e non perdere le agevolazioni. Pagata anche la tasi a dicembre. Sul 730/2015, io posso chiedere le detrazioni degli interessi pagate sul mutuo, in quanto ripeto, ho 18 mesi per potermi mettere in regola.
Ora, non ho capito bene il tuo caso, ed a cosa ti riferisci per " la detrazione spetta:- dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. "
Perchè come ti dicevo questa postilla vale se l'immobile è sottoposto a ristrutturazione edilizia.

Attenzione però, per la tasi (e imu) i 18 mesi non valgono. Si applica la quota per abitazione non principale, quindi più alta, fino a quando non hai trasferito la residenza.
 
Attenzione però, per la tasi (e imu) i 18 mesi non valgono. Si applica la quota per abitazione non principale, quindi più alta, fino a quando non hai trasferito la residenza.

Sei sicuro..... ho parlato con alcuni colleghi e tutti mi hanno detto che vale sempre la regola dei 18 mesi :confused:
 
Confermo quanto detto da scalar.
Detrazione interessi passivi e ICI/IMU/TASI sono due argomenti distinti.
Infatti, per chi ha la certezza (e la possibilità) di andare a vivere subito a casa nuova, il suggerimento è sempre stato quello di portare lì immediatamente la residenza, subito dopo il rogito.
 
Confermo quanto detto da scalar.
Detrazione interessi passivi e ICI/IMU/TASI sono due argomenti distinti.
Infatti, per chi ha la certezza (e la possibilità) di andare a vivere subito a casa nuova, il suggerimento è sempre stato quello di portare lì immediatamente la residenza, subito dopo il rogito.
Va be', andrò all'ufficio comunale per togliermi ogni dubbio, anche perchè tra poco dovro' fare la dichiarazione Imu-Tasi
 
Va be', andrò all'ufficio comunale per togliermi ogni dubbio, anche perchè tra poco dovro' fare la dichiarazione Imu-Tasi

risparmia pure tempo e benzina.ti hanno detto giusto

Questo vale ai fini IMU:
"Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente."

Chi deve pagare l'IMU, normativa, modalità di pagamento :: IMU Imposta Municipale Unica (o propria) :: IMU


dichiarazione IMU perchè? hai diritto a qualche riduzione d'imposta? :mmmm:
 
Anch'io ho avuto lo stesso identico dubbio, quindi ho chiesto delucidazioni al notaio e mi ha confermato che gli interessi pagati prima di portare la residenza si possono detrarre, certamente però rispettando i tempi di 18 mesi di cambio residenza.

:no::no::no::no:
ATTENTI!!!

State facendo confusione tra il concetto di prima casa e abitazione principale

- il cambio di residenza da fare entro 18 mesi serve x non perdere le agevolazioni prima casa

- x detrarre gli interessi passivi bisogna adibire l'immobile ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto (non serve mica x forza spostare la residenza basterebbe il domicilio x intenderci)

a pag. 17 evidenziato in lilla: http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...vendita/Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita_1.pdf


quindi il ns amico swimfast.80 è nei termini indipendentemente dalla ristrutturazione o meno

n.b. x usufruire del termine legato alla ristrutturazione ci vuole una DIA o SCIA. se non c'è comunicazione al comune non è dimostrabile
 
Non so voi ma a me questo 730 precompilato dà l'idea che ci saranno tanti di quei casini che la gente rimpiangerà quello non precompilato
 
Detrazioni stipula mutuo

Ciao,
sono alle prese con i preparativi della dichiarazione, quindi sto facendo l'inventario.
L'anno scorso ho comprato casa (abitazione principale), cointestata, mutuo cointestato.
La mia consorte ed io presenteremo 2 dichiarazioni (una a testa in sostanza).

E' abbastanza chiaro che:
- INTERESSI PASSIVI, COMMISSIONI ADDEBITO RATA, SPESE ISTRUTTORIA, IMPOSTA SOSTITUTIVA CLIENTE: saranno detratti al 50% tra noi due
- SPESE PERIZIA: pagata in contanti, fatturata a nome mio. La detraggo al 100% a me??
- ONERI NOTAIO PRATICA MUTUO (1): la fattura è a nome mio ed ho pagato con bonifico da un conto intestato a me. La detraggo al 100% a me??
- ONERI NOTAIO PRATICA MUTUO (2): il notaio ha rilasciato 2 fatture (compravendita e mutuo), io ho fatto un bonifico sommatorio delle 2 fatture. Ci possono essere problemi?

Grazie a chi mi illuminerà!
 
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