Vorre i il Vs parere sulla situazione che vi descrivo di seguito.
Tizio, coniugato in separazione dei beni, è proprietario al 100% di un appartamento, dove risiede, ricevuto in donazione senza usufruire delle agevolazioni prima casa.
Poichè la normativa prevede che, per ottenere le agevolazioni prima casa, acquistando un altro immobile, non bisogna essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa nello stesso comune tizio considera le seguenti possibilità:
1) Donazione dell'immobile di proprietà ai tutti i figli.
In questo modo certamente Tizio ha la possibilità di acquistare un altro immobile come prima casa.
A parte , però, le difficoltà che potrebbe determinare tale soluzione nel caso di una futura vendita dell'immobile donato (soprattutto in presenza di figli minori) vi è il dubbio che in questo modo i figli non potrebbero più usufruire delle agevolazioni nel caso volessero acquistare nel futuro una loro casa.
2) donazione o vendita di una piccola quota della casa al coniuge che a sua volta non può usufruire delle agevolazioni.
In questo modo da un lato Tizio non sarebbe proprietario al 100% e dall'altro la contitolarità con il coniuge non sarebbe dovuta ad un regime di cominione dei beni .
3) Cessione al coniuge dell'usufrutto dell'immobile di proprietà.
4) donazione/vendita di una quota dell'immobile o ai figli (o cessione dell'usufrutto).
A parte la prima soluzione che certamente consente di ottenere le agevolazioni ho il dubbio che anche negli altri casi si possa ottenere lo stesso risultato.
Ho letto, infatti che l'agenzia delle entrate consente a colui il quale abbia già fruito delle agevolazioni prima casa in occasione di un acquisto a titolo gratuito (quindi a titolo di successione o donazione), di reiterare la richiesta di agevolazioni, in sede di successivo acquisto, purché a titolo oneroso.
Naturalmente nel presupposto ulteriore che, se la nuova casa si trovi nel medesimo Comune di quella ereditata o donata, quest’ultima appartenga al soggetto in questione solo in quote e non in titolarità esclusiva.
Che dite?
Tizio, coniugato in separazione dei beni, è proprietario al 100% di un appartamento, dove risiede, ricevuto in donazione senza usufruire delle agevolazioni prima casa.
Poichè la normativa prevede che, per ottenere le agevolazioni prima casa, acquistando un altro immobile, non bisogna essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa nello stesso comune tizio considera le seguenti possibilità:
1) Donazione dell'immobile di proprietà ai tutti i figli.
In questo modo certamente Tizio ha la possibilità di acquistare un altro immobile come prima casa.
A parte , però, le difficoltà che potrebbe determinare tale soluzione nel caso di una futura vendita dell'immobile donato (soprattutto in presenza di figli minori) vi è il dubbio che in questo modo i figli non potrebbero più usufruire delle agevolazioni nel caso volessero acquistare nel futuro una loro casa.
2) donazione o vendita di una piccola quota della casa al coniuge che a sua volta non può usufruire delle agevolazioni.
In questo modo da un lato Tizio non sarebbe proprietario al 100% e dall'altro la contitolarità con il coniuge non sarebbe dovuta ad un regime di cominione dei beni .
3) Cessione al coniuge dell'usufrutto dell'immobile di proprietà.
4) donazione/vendita di una quota dell'immobile o ai figli (o cessione dell'usufrutto).
A parte la prima soluzione che certamente consente di ottenere le agevolazioni ho il dubbio che anche negli altri casi si possa ottenere lo stesso risultato.
Ho letto, infatti che l'agenzia delle entrate consente a colui il quale abbia già fruito delle agevolazioni prima casa in occasione di un acquisto a titolo gratuito (quindi a titolo di successione o donazione), di reiterare la richiesta di agevolazioni, in sede di successivo acquisto, purché a titolo oneroso.
Naturalmente nel presupposto ulteriore che, se la nuova casa si trovi nel medesimo Comune di quella ereditata o donata, quest’ultima appartenga al soggetto in questione solo in quote e non in titolarità esclusiva.
Che dite?