Articolo 4.1.7
(Determinazione del prezzo teorico di asta)
1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo
informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue:
a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore
quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2
e 3, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di
negoziazione;
b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il
prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non
negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi
uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all’articolo
4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di
negoziazione;
c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di
strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a
quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;
d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi
equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore
dei due.
2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite
di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo.
3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato:
a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati
del mercato;
b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo
in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita;
c) qualora, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, il quantitativo
negoziabile sia inferiore al lotto minimo di negoziazione.
Articolo 4.1.8
(Validazione del prezzo teorico di asta)
1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo
temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della
fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi
dell’articolo 4.1.7 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta
per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non
supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle
Istruzioni.
3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo
teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione
massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di
tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico
d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono
trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle
proposte originarie e con il prezzo:
a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine
della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;
c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al
termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.
5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico
d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata
specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite
automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le
seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di
proposte con limite di prezzo;
b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta
di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.1.9
(Conclusione dei contratti al prezzo d’asta)
1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.1.8,
comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano
dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o
superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo
stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad
esaurimento delle quantità disponibili.
2. Nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, nella fase di asta di apertura,
l’abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi
ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo. A tal
fine, le proposte spezzature aventi un quantitativo complessivo inferiore a un lotto
minimo perdono la priorità nei confronti della proposta successiva, qualora la stessa
sia pari o multipla del lotto minimo. Nell’abbinamento le proposte spezzature
possono dare luogo a una sola ulteriore spezzatura su ogni lato del mercato.
3. Al termine dell’asta di apertura o dell’asta di cui all’articolo 4.1.14, comma 4, le
proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla
negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti
modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di
proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si
tratta di proposte senza limite di prezzo.
4. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia
stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono
automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo
secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di
proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di
proposte senza limite di prezzo.