In realtà, il suffisso "autonomo" è riferito all'indipendenza relativa ai prodotti che il consulente consiglia... per intenderci è autonomo colui che nel fornire una consulenza finanziaria non riceve dalle case prodotto un ritorno sulla vendita fondi consigliati ai propri clienti.
In quest'ottica, il consulente può comunque far parte di una società di consulenza dove anche la società agisce in piena autonomia secondo la definizione di cui sopra.
I commi 35 -41 dell’art. unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), recano alcune importanti novità in materia di promotori finanziari e consulenti finanziari.
Si prevede, infatti,
- l’unificazione, nell’albo dei promotori finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), dell’albo dei consulenti finanziari di cui agli artt. 18-bis e 18-ter, T.U.F.. L’albo dei promotori assume quindi la denominazione di albo unico dei consulenti finanziari (art. unico, comma 37, legge 208/2015);
- e l’unificazione dell’organismo per la tenuta dell’albo, che assume la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari» (art. unico, comma 36, legge 208/2015).
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (art. unico, comma 37, legge 208/2015).
I promotori finanziari di cui all'articolo 31 T.U.F. assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede», con conseguente sostituzione della relativa dicitura agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196, T.U.F. (art. unico, comma 39, legge 208/2015)
Possono peraltro richiedere l’iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e a seguito di prova valutativa semplificata il cui contenuto verrà definito con delibera dall’organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. In tal caso, si applica il regime di vigilanza e le regole di condotta previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (art. unico, comma 38, legge 208/2015).
I consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis T.U.F. assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi» (art. unico, comma 39, legge 208/2015).
La terza sezione dell’albo è quella delle Società di consulenza finanziaria disciplinate dall’art. 18-ter, T.U.F.
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https://sites.google.com/site/ogget...iari-e-consulenti-finanziari-albo-e-3-sezioni
I «consulenti finanziari autonomi» e le società di consulenza saranno in sezioni diversi dell' Albo Unico previsto dalla recente legislazione.
Se qualcuno in quanto dipendente di una società di consulenza deve consigliare portafogli scelti nell' ambito di quelli predisposti dalla società di consulenza e non può consigliare altro , mi pare evidente che non sia autonomo.
E nell' ambito di MoneyFarm coloro che interagiscono con i clienti sono dipendenti? Hanno un contratto da lavoratori dipendenti? Con quali tutele? A tempo indeterminato?
Hanno uno stipendio fisso o in tutto o in parte legato all' ammontare investito dai clienti che seguono personalmente?