A quanto pare nemmeno è necessaria la querela, per ottenere i dati del beneficiario basta ricorrere in sede civile.
Viene spiegato molto bene qui:
Anna Carla Nazzaro – Assicurazione a favore di terzo, diritti degli eredi
Non sono convinto, la cassazione è stata in precedenza di diverso avviso:
Polizza vita: l'erede non puo avere i dati del beneficiario
come ho detto in apertura c'è il 50% di probabilità
Oh bestiale, dopo la sentenza della cassazione che ho citato pure il garante della privacy ha cambiato rotta, leggete qua:
Provvedimento del 10 marzo 2016
Registro dei provvedimenti
n. 123 del 10 marzo 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 dicembre 2015 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Di Benedetto, nei confronti di Carige Vita Nuova S.p.A., con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"),
ha chiesto la comunicazione di tutti i dati personali relativi alla madre defunta dalla medesima detenuti in relazione a talune polizze vita. In particolare la ricorrente dichiara di avere "diritto ed interesse a conoscere i beneficiari delle polizze", in quanto nell'ambito della vicenda successoria non è stata aperta una "successio ab intestato"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in favore dell'avvocato delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota datata 3 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 29 gennaio 2016 con la quale la resistente nel rilevare, in via preliminare, che "la società Carige Vita Nuova S.p.A. in data 14/10/2015 ha assunto la denominazione di
Amissima Vita S.p.A.", ha dichiarato di avere fornito riscontro alle richiesta avanzate dalla ricorrente, nella sua qualità di erede, e ha allegato copia della documentazione contrattuale inerente i rapporti tra la de cuius e la stessa Banca, precisando, altresì, di avere fornito, "conformemente alla normativa" tutti i dati in suo possesso "ad eccezione del nominativo dei terzi beneficiari delle polizze stesse";
VISTA la nota del 2 febbraio 2016 con la quale l'interessata ha lamentato l'incompletezza del riscontro ottenuto, ritenendo illegittimo il comportamento della Banca che ha negato alla ricorrente "tutte le informazioni relative alle cinque polizze vita, compresi quindi i beneficiari delle stesse";
RILEVATO che la richiesta della ricorrente verte sull'esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti dalla Banca e riferiti ad una persona deceduta e che al riguardo, la disciplina in materia di protezione dei dati personali riconosce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, co. 3, d.lg. 196/2003), legittimando, così, gli eredi ad esercitare tali diritti in rapporto anche a dati relativi a rapporti bancari e finanziari del de cuius ed obbligando la Banca a fornire all'erede tutte le notizie inerenti ai rapporti esistenti con la persona defunta, dal momento che si tratta di colui che ne subentra sotto il profilo patrimoniale;
RILEVATO che attraverso l'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 non è, invece, possibile conoscere informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi.
CONSIDERATO che tale indirizzo è stato espresso anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce dell'art. 9, co. 3, del Codice, che, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai "dati personali concernenti persone decedute", fa espresso "riferimento ai dati della persona deceduta, ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920, terzo comma, c.c.)" (cfr. Cass. civile, sez. I, sent. 8 settembre 2015, n. 17790);
RITENUTO, tutto ciò premesso, con specifico riferimento al caso di specie, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento -attraverso l'invio di copia delle polizze sottoscritte dalla de cuius- fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, alle richieste avanzate dall'interessata, in qualità di erede, volte ad ottenere tutti i dati personali ed in particolare tutti i rapporti esistenti presso la resistente a nome della de cuius;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dovere dichiarare infondato il ricorso per ciò che attiene alla richiesta formulata nei confronti della resistente, nella parte in cui essa è volta a conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze intestate alla de cuius;
VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 ad Amissima Vita S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di ottenere tutti i dati personali ed in particolare tutti i rapporti esistenti presso la resistente a nome della de cuius;
b)
dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze intestate alla de cuius;
c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi Amissima Vita S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 10 marzo 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia