Spese di chiusura conto,decreto Bersani.

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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dididj

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Ho aperto un conto fineco e vorrei chiudere il mio conto (bper).
Pensavo di essere destinato a dover pagare le spese di estinzione del rapporto che per la mia banca ammontano a 50euro, ma oggi mi arriva una lettera dalla banca con una "proposta di modifica unilaterale del contratto" che dice:
gentile cliente
le comunichiamo che in conseguenza dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (indice inflazione istat) nell'anno 2007,la banca effettuerà con decorrenza 15 febbraio 2008 un aumento pari al 2% delle spese e delle commissioni applicate ai rapporti di conto corrente,affidamento,bonifici e di portafoglio commerciale.
Resta inteso che le suddette variazioni troveranno applicazione solo in relazione a commissioni e spese gia previste nei rapporti a lei interessati.
Le variazioni si intederanno approvate ove il cliente non receda,senza spese,dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della presente.In tal caso in sede di liquidazione avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Quindi secondo il Decreto Bersani, Le banche sono tenute ad avvisare in anticipo e per iscritto di mutate variazioni di condizioni contrattuali (tassi e costi) sul conto corrente, e in tal caso, il debitore può decidere di chiudere il conto senza sostenere le tanto odiate spese di chiusura.
Sbaglio!? o potrebbero cmq costringermi a pagare i 50 euro?

Altra domanda, nel contratto del mio conto bper leggo la voce "spese per trasferimento saldo conto estinto ad altra banca 52euro" , ora se io prima di chiuderlo uso la funzione autoalimentazione presente sul conto fineco prelevando l'intera cifra e lasciandoci giusto 300-400euro (in questo modo evito ahche di pagare bonifici ecc..) al momento che andrò a chiudere mi farò dare i contanti restanti a mano quindi la voce che ho riportato pocanzi non dovrebbe riguardarmi giusto!?
 
non esistono spese di chiusura in nessun caso. devi solo pagare gli eventuali bolli e operazioni arretrate.
 
Sicuro?
Perchè cercando su internet avevo trovato questo chiarimento sul decreto Bersani:

-Se la banca comunica aumenti nelle voci di costo di un conto corrente, il titolare può non accettare e chiudere il conto senza “spese di chiusura”, ma con la sola applicazione delle spese di utilizzo del conto, alle condizioni precedentemente praticate.
- Se invece il correntista chiude il conto senza che la banca abbia richiesto aumenti, dovrà affrontare tutte le spese indicate dal contratto (comprese quelle di chiusura se contemplate).
 
Delucidazioni in merito!?
 
Manda una raccomandata alla tua attuale banca nella quale indichi che qualora venissero applicate spese per il trasferimento, in palese contrasto a quanto disposto dal decreto bersani, ti vedrai costretto, tuo malgrado, a comunicare cio' agli organi di vigilanza della banca d'italia.


Vedrai che non ti addebitano nulla, anzi ti chiedono pure scusa 'sti pezzi di "beeep"




http://www.investireoggi.it/risparm...te-banche-ancora-applicano-costi-p485620.html
 
Delucidazioni in merito!?

Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
 
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