modifiche in itinere per le gestioni separate assicurative - osservazioni

Illuminatore

Nuovo Utente
Registrato
26/1/13
Messaggi
115
Punti reazioni
20
Buonasera a tutti.
Mi rivolgo principalmente a chi ha già in essere polizze assicurative ramo I o miste.

Vi invito a leggere la documentazione presente ai seguenti link
https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs083.pdf
IVASS - Documento di consultazione n. 4/2017
dove sono riportate le modifiche regolatorie che IVASS intenderebbe apportare alle gestioni separate.
E' possibile inviare osservazioni, commenti e proposte all'IVASS, entro il 15 dicembre 2017 all'indirizzo di posta elettronica gestioniseparate@ivass.it utilizzando la tabella scaricabile da https://www.ivass.it/normativa/nazi...ibuti_doc_cons_n_4_2017.docx?force_download=1
Io intendo presentare delle osservazioni sulle parti che ritengo non eque. Ma se lo farò solo io ovviamente non verrò preso in considerazione.
Vi chiedo un apporto.

Quando ho sottoscritto le mie polizze l'ho fatto ponderando pro e contro. Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti. Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: sempre a sfavore del cliente finale o del cittadino.
Già abbiamo subito, a contratti in corso: l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) e la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €). E se fossi io a voler cambiare a mio favore le regole dei contratti che ho sottoscritto, IVASS mi appogierebbe?

Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.
Il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IVASS N. 4/2017 , con le proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, introdurrebbe delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.
L'art. 7 quater del testo in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità* di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati. Credo che tale possibilità, che verrà* forse utilizzata per la copertura dal rischio tassi, potrebbe anche essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia anche una spinta ad introdurre di fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti, che ci saranno tra qualche anno. La compagnia assicurativa, ben più strutturata e preparata del cliente, ha avuto a suo tempo modo di valutare l'alea contrattuale, ed ora non le si possono riconoscere favoritismi solo per sottrarla al problema dei tassi di interesse bassi. Se i tassi fossero invece saliti c'è ben da immaginare che i clienti non sarebbero stati oggetto di attenzioni da parte del regolatore,

Propongo pertanto che:
a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.
oppure
b. Si introduca un meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati.
in ogni caso
c. L'art. 14 quater comma 2 preveda il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di alcun onere.
d. In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.
Facciamo l'esempio che io abbia in essere una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale rinuncerei con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già* versati, della mia aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato: si devono considerare anche i potenziali congrui versamenti aggiuntivi.
 
Ciao @Illuminatore e grazie per aver portato alla luce questa iniziativa,sicuramente di interesse a tutto il forum.

Mi riservo di leggere più attentamente le modifiche e la circolare IVASS e di inoltrare eventualmente il modulo con le tue proposte o aggiungendone di altre.

OK!
 
Buonasera a tutti.
Mi rivolgo principalmente a chi ha già in essere polizze assicurative ramo I o miste.

Vi invito a leggere la documentazione presente ai seguenti link
https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs083.pdf
IVASS - Documento di consultazione n. 4/2017
dove sono riportate le modifiche regolatorie che IVASS intenderebbe apportare alle gestioni separate.
E' possibile inviare osservazioni, commenti e proposte all'IVASS, entro il 15 dicembre 2017 all'indirizzo di posta elettronica gestioniseparate@ivass.it utilizzando la tabella scaricabile da https://www.ivass.it/normativa/nazi...ibuti_doc_cons_n_4_2017.docx?force_download=1
Io intendo presentare delle osservazioni sulle parti che ritengo non eque. Ma se lo farò solo io ovviamente non verrò preso in considerazione.
Vi chiedo un apporto.

Quando ho sottoscritto le mie polizze l'ho fatto ponderando pro e contro. Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti. Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: sempre a sfavore del cliente finale o del cittadino.
Già abbiamo subito, a contratti in corso: l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) e la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €). E se fossi io a voler cambiare a mio favore le regole dei contratti che ho sottoscritto, IVASS mi appogierebbe?

Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.
Il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IVASS N. 4/2017 , con le proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, introdurrebbe delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.
L'art. 7 quater del testo in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità* di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati. Credo che tale possibilità, che verrà* forse utilizzata per la copertura dal rischio tassi, potrebbe anche essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia anche una spinta ad introdurre di fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti, che ci saranno tra qualche anno. La compagnia assicurativa, ben più strutturata e preparata del cliente, ha avuto a suo tempo modo di valutare l'alea contrattuale, ed ora non le si possono riconoscere favoritismi solo per sottrarla al problema dei tassi di interesse bassi. Se i tassi fossero invece saliti c'è ben da immaginare che i clienti non sarebbero stati oggetto di attenzioni da parte del regolatore,

Propongo pertanto che:
a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.
oppure
b. Si introduca un meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati.
in ogni caso
c. L'art. 14 quater comma 2 preveda il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di alcun onere.
d. In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.
Facciamo l'esempio che io abbia in essere una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale rinuncerei con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già* versati, della mia aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato: si devono considerare anche i potenziali congrui versamenti aggiuntivi.

Tanta roba..grazie della news Illuminatore

ti chiedo se puoi preparare una email sample da inoltrare all'IVASS in modo che i meno esperti come il sottoscritto possano copiare e inoltrare.
 
E' uscito il Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018
IVASS - Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018
Nel Documento di consultazione si prospettava la possibilità (non obbligo) per le compagnie assicurative, di utilizzare, anche per le gestioni separate e contratti collegati esistenti, strumenti finanziari derivati con una deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata.
Ciò con possibili effetti aleatori rimessi alle decisioni delle Compagnie, e forse negativi anche per i contratti in essere già agganciati alla Gestione separata interessata.

Nel Provvedimento finale non si è eliminata tale possibilità, ma si è introdotta nel Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 una forma di mitigazione nel caso di utilizzo di tale deroga, non prevista nel Documento di consultazione (ma da me suggerita per l’invio delle osservazioni :) ):
il diritto al trasferimento al trasferimento ad altra gestione, anch’esso senza oneri.
Art. 14-quater comma 2:
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti in vigore alla data di adozione della delibera, l’impresa, preventivamente alla data di efficacia, comunica ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche al regolamento della gestione separata connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all’articolo 7-quater, informandoli della possibilità di esercitare, senza l’applicazione di alcun onere, il diritto di riscatto o il trasferimento ad altra gestione separata istituita presso l’impresa, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trovo molto interessante tale opzione perché consentirebbe di mantenere in essere le vecchie polizze vita (di solito aventi migliori garanzie contrattuali), con la possibilità di agganciarle ad una gestione separata forse più performante (analisi delle G.S. non banali ma fattibili).

Buona serata.
 
Ma scusate questo vale anche per le polizze vita e/o finanziarie aperte uno o due anni fa, con rendimento minimo garantito 0.00?
 
Non necessariamente. Ma se la compagnia decide per la diversa contabilizzazione dei derivati in una gestione separata coinvolge tutti i contratti ad essa agganciati, anche quelli vecchi.
Ora sappiamo che in tal caso abbiamo tre scelte: non fare nulla; esercitare il riscatto senza oneri; trasferire la posizione su altra gestione separata. E' da valutarsi.
Nel terzo caso la struttura della polizza rimarrebbe comunque immutata, compreso il rendimento minimo contrattuale.
 
Quindi in tutti i casi ci dovrà essere una comunicazione scritta obbligatoria per l'assicurato se cambiano i criteri? giusto?
 
Indietro