Illuminatore
Nuovo Utente
- Registrato
- 26/1/13
- Messaggi
- 115
- Punti reazioni
- 20
Buonasera a tutti.
Mi rivolgo principalmente a chi ha già in essere polizze assicurative ramo I o miste.
Vi invito a leggere la documentazione presente ai seguenti link
https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs083.pdf
IVASS - Documento di consultazione n. 4/2017
dove sono riportate le modifiche regolatorie che IVASS intenderebbe apportare alle gestioni separate.
E' possibile inviare osservazioni, commenti e proposte all'IVASS, entro il 15 dicembre 2017 all'indirizzo di posta elettronica gestioniseparate@ivass.it utilizzando la tabella scaricabile da https://www.ivass.it/normativa/nazi...ibuti_doc_cons_n_4_2017.docx?force_download=1
Io intendo presentare delle osservazioni sulle parti che ritengo non eque. Ma se lo farò solo io ovviamente non verrò preso in considerazione.
Vi chiedo un apporto.
Quando ho sottoscritto le mie polizze l'ho fatto ponderando pro e contro. Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti. Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: sempre a sfavore del cliente finale o del cittadino.
Già abbiamo subito, a contratti in corso: l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) e la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €). E se fossi io a voler cambiare a mio favore le regole dei contratti che ho sottoscritto, IVASS mi appogierebbe?
Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.
Il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IVASS N. 4/2017 , con le proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, introdurrebbe delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.
L'art. 7 quater del testo in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità* di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati. Credo che tale possibilità, che verrà* forse utilizzata per la copertura dal rischio tassi, potrebbe anche essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia anche una spinta ad introdurre di fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti, che ci saranno tra qualche anno. La compagnia assicurativa, ben più strutturata e preparata del cliente, ha avuto a suo tempo modo di valutare l'alea contrattuale, ed ora non le si possono riconoscere favoritismi solo per sottrarla al problema dei tassi di interesse bassi. Se i tassi fossero invece saliti c'è ben da immaginare che i clienti non sarebbero stati oggetto di attenzioni da parte del regolatore,
Propongo pertanto che:
a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.
oppure
b. Si introduca un meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati.
in ogni caso
c. L'art. 14 quater comma 2 preveda il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di alcun onere.
d. In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.
Facciamo l'esempio che io abbia in essere una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale rinuncerei con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già* versati, della mia aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato: si devono considerare anche i potenziali congrui versamenti aggiuntivi.
Mi rivolgo principalmente a chi ha già in essere polizze assicurative ramo I o miste.
Vi invito a leggere la documentazione presente ai seguenti link
https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs083.pdf
IVASS - Documento di consultazione n. 4/2017
dove sono riportate le modifiche regolatorie che IVASS intenderebbe apportare alle gestioni separate.
E' possibile inviare osservazioni, commenti e proposte all'IVASS, entro il 15 dicembre 2017 all'indirizzo di posta elettronica gestioniseparate@ivass.it utilizzando la tabella scaricabile da https://www.ivass.it/normativa/nazi...ibuti_doc_cons_n_4_2017.docx?force_download=1
Io intendo presentare delle osservazioni sulle parti che ritengo non eque. Ma se lo farò solo io ovviamente non verrò preso in considerazione.
Vi chiedo un apporto.
Quando ho sottoscritto le mie polizze l'ho fatto ponderando pro e contro. Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti. Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: sempre a sfavore del cliente finale o del cittadino.
Già abbiamo subito, a contratti in corso: l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) e la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €). E se fossi io a voler cambiare a mio favore le regole dei contratti che ho sottoscritto, IVASS mi appogierebbe?
Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.
Il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IVASS N. 4/2017 , con le proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, introdurrebbe delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.
L'art. 7 quater del testo in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità* di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati. Credo che tale possibilità, che verrà* forse utilizzata per la copertura dal rischio tassi, potrebbe anche essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia anche una spinta ad introdurre di fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti, che ci saranno tra qualche anno. La compagnia assicurativa, ben più strutturata e preparata del cliente, ha avuto a suo tempo modo di valutare l'alea contrattuale, ed ora non le si possono riconoscere favoritismi solo per sottrarla al problema dei tassi di interesse bassi. Se i tassi fossero invece saliti c'è ben da immaginare che i clienti non sarebbero stati oggetto di attenzioni da parte del regolatore,
Propongo pertanto che:
a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.
oppure
b. Si introduca un meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati.
in ogni caso
c. L'art. 14 quater comma 2 preveda il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di alcun onere.
d. In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.
Facciamo l'esempio che io abbia in essere una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale rinuncerei con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già* versati, della mia aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato: si devono considerare anche i potenziali congrui versamenti aggiuntivi.