Operazioni temporanee delle banche
Vendite (acquisti) di titoli “a pronti” alla (dalla) clientela, alla (dalla) Banca d’Italia, a (da) altri enti creditizi da parte delle banche e contestuale acquisto (vendita) a termine” degli stessi titoli da parte del cedente (cessionario) a un prezzo concordato al momento della stipula del contratto (nel caso delle operazioni con la Banca d’Italia, il prezzo è determinato mediante asta). Vengono ricondotte nelle segnalazioni statistiche di Vigilanza quelle operazioni che prevedono l’obbligo di successivo riacquisto (rivendita) a termine. Le vendite temporanee alla clientela ordinaria effettuate dalle banche con raccolta a breve termine sono state assoggettate, dal gennaio del 1983 all’aprile del 1991, alla riserva obbligatoria, al pari dei depositi.