Buy back

Acquisto di azioni proprie di solito svolto per sostenere il valore dell’azione in borsa. L’operazione è regolata dall’art. 2357 del codice civile, secondo cui è possibile l’acquisto solo di azioni interamente liberate e per un importo non superiore agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato