Divieto vendite allo scoperto.

genioarcipelago

la borsa e la vita
Registrato
22/9/01
Messaggi
46.237
Punti reazioni
2.364
[h=1]Consob rinnova divieto vendite allo scoperto: la lista dei 20 titoli[/h]17/03/2020 08:34 di Daniela La Cava



La Consob ha rinnovato il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell’art. 23 del Regolamento europeo n. 236/2012. Il provvedimento sarà operativo nella giornata di oggi (17 marzo 2020). Nella stessa seduta la Consob, si legge nella nota dell’istituto guidato da Paolo Savona, ha deciso di avviare la procedura finalizzata all’adozione di ulteriori misure restrittive ai sensi dell’art. 20 del suddetto regolamento.
Consob spiega che “questa iniziativa si accompagna alla decisione presa dall’ESMA di ridurre la soglia di notifica alle autorità di vigilanza delle posizioni nette corte dallo 0,2% allo 0,1% ex art. 28 del medesimo regolamento”. I provvedimenti presi “sono finalizzati a ripristinare un contesto operativo che garantisca una maggiore trasparenza e stabilità delle negoziazioni di Borsa”.





Venti in tutto i titoli sui quali sono vietate le vendite allo scoperto: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, DoValue, Cerved Group, Ovs, Maire Tecnimont, Marr, Autogrill, Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), e Astm.

A sospendere lo scoperto su tutte non potrebbero trombare tutti...
svegliati Consob.
 
Consob rinnova divieto vendite allo scoperto: la lista dei 20 titoli

17/03/2020 08:34 di Daniela La Cava



La Consob ha rinnovato il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell’art. 23 del Regolamento europeo n. 236/2012. Il provvedimento sarà operativo nella giornata di oggi (17 marzo 2020). Nella stessa seduta la Consob, si legge nella nota dell’istituto guidato da Paolo Savona, ha deciso di avviare la procedura finalizzata all’adozione di ulteriori misure restrittive ai sensi dell’art. 20 del suddetto regolamento.
Consob spiega che “questa iniziativa si accompagna alla decisione presa dall’ESMA di ridurre la soglia di notifica alle autorità di vigilanza delle posizioni nette corte dallo 0,2% allo 0,1% ex art. 28 del medesimo regolamento”. I provvedimenti presi “sono finalizzati a ripristinare un contesto operativo che garantisca una maggiore trasparenza e stabilità delle negoziazioni di Borsa”.





Venti in tutto i titoli sui quali sono vietate le vendite allo scoperto: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, DoValue, Cerved Group, Ovs, Maire Tecnimont, Marr, Autogrill, Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), e Astm.

A sospendere lo scoperto su tutte non potrebbero trombare tutti...
svegliati Consob.


Qualcuno deve aver dato una bella tirata d'orecchie a bisnonno SAVONA...
era ora.

Meglio tardi che mai.

17.jpg

Il mio augurio...
non che prendano il coronavirus gli scopertisti..
che non sono così cattivo...
ma che vadano in malora glielo auguro di vero cuore.
 
Genio ti ringrazio di aver aperto una discussione in merito,ripeto qui quello che ho scritto in un altra discussione ,IW fa fare short indici e e directa come altri no perchè??la consob risponde o controlla ????
 
Genio ti ringrazio di aver aperto una discussione in merito,ripeto qui quello che ho scritto in un altra discussione ,IW fa fare short indici e e directa come altri no perchè??la consob risponde o controlla ????

Segnalix
grazie a te per aver cambiato posto...
che quel che ti avevo scritto là te lo riposto...
per chi il tutto fosse scappato.


12 (1).jpg
13.jpg

e ci metto pure l'esempio dal vero...
sempre uguale con IW???

E la Consob che dice???

14.jpg
 
la responsabilità finale è sempre del cliente, se iw bank ha avvertito i clienti del divieto in teoria non deve per forza bloccare la piattaforma...
 
la responsabilità finale è sempre del cliente, se iw bank ha avvertito i clienti del divieto in teoria non deve per forza bloccare la piattaforma...

Non credo proprio che sia cosi' semplicxe la storia Sticky...
scommetterei un caffe' corretto.

Troppo comodo sarebbe...
a me Directa non fanno shortare manco 10 UBI adesso...
che ci avevo mandato per sbaglio.
 
Non credo proprio che sia cosi' semplicxe la storia Sticky...
scommetterei un caffe' corretto.

Troppo comodo sarebbe...
a me Directa non fanno shortare manco 10 UBI adesso...
che ci avevo mandato per sbaglio.

sono d'accordo con te, ma non credo che tutti gli intermediari siano in gradi di bloccare in automatico gli short. Quindi magari sapendo che la responsabilità finale è del cliente (che se ci pensi potrebbe avere posizioni lunghe con altro intermediario ancora), lo avvisano del divieto e se ne lavano le mani
 
Genio ti ringrazio di aver aperto una discussione in merito,ripeto qui quello che ho scritto in un altra discussione ,IW fa fare short indici e e directa come altri no perchè??la consob risponde o controlla ????

sono d'accordo con te, ma non credo che tutti gli intermediari siano in gradi di bloccare in automatico gli short. Quindi magari sapendo che la responsabilità finale è del cliente (che se ci pensi potrebbe avere posizioni lunghe con altro intermediario ancora), lo avvisano del divieto e se ne lavano le mani

Per non sentirmi come Ponzio Pilato...
e per bere il caffe' che da Sricky mi verra' pagato...

il tutto come qua riportato...
alla Conson ho segnalato.

Esposto 2672 mi hanno protocollato.

Se son rose fioriranno.
 
Lo spagnolo iBroker sbarca in Italia

interessante leggere che comprare put e vendere call non è vietato a monte, ma è possibile se fatto all'interno di una strategia con delta pari o superiore a zero. Anche gli altri fanno cosi?
 
Lo spagnolo iBroker sbarca in Italia

interessante leggere che comprare put e vendere call non è vietato a monte, ma è possibile se fatto all'interno di una strategia con delta pari o superiore a zero. Anche gli altri fanno cosi?

Devi firmare una una certrificazione e rischi in ogni caso di grossissimo...
in campana...
penso che qua c'e' nessuno così fesso che voglia finire in gattabuia dopo.




Il sottoscritto MACCARINELLI EUGENIO titolare del conto trading XXXX

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- di essere a conoscenza della Delibera Consob n. 21303 del 17 marzo 2020 dal titolo "Divieto temporaneo di assumere o incrementare nette corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012" disponibile al seguente link

http://www.consob.it/documents/46180/46181/d21303.pdf/e582ed6d-2474-4993-b06c-66fc61f7270f

- di conoscere le modalità di calcolo della "posizione netta corta" sui titoli azionari oggetto di divieto, riportati nell'allegato 1 del sopracitato provvedimento, così come contenute nel regolamento (UE) n. 236/2012 (articolo 3 del regolamento) e negli articoli 5, 6, 7 e 10 degli allegati I e II del regolamento delegato della Commissione n. 918/2012, unitamente alle Q&A dell'ESMA;

- di essere consapevole delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 193-ter del Testo Unico della Finanza per chiunque violi le misure adottate ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento n. 236/2012 che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 2.500.000 euro, eventualmente aumentate sulla base delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

FIRMALA te che a me vien da ridere
 
scusate ma con cfd su indici è possibile lo short? Io con Activtrades nn ho ricevuto nessuna comunicazione in merito
Ciao
 
scusate ma con cfd su indici è possibile lo short? Io con Activtrades nn ho ricevuto nessuna comunicazione in merito
Ciao

Sulle FAQ spiegano che il divieto si applica pure ai mercati OTC, quindi, no, non puoi shortare neanche coi CFD
 
Sulle FAQ spiegano che il divieto si applica pure ai mercati OTC, quindi, no, non puoi shortare neanche coi CFD

Cosa significa che non puoi shortare all'atto pratico? Ti bloccano via software con un codice errore, ti chiudono subito la posizione d'ufficio, o addirittura si commette qualche illecito penale?
 
Cosa significa che non puoi shortare all'atto pratico? Ti bloccano via software con un codice errore, ti chiudono subito la posizione d'ufficio, o addirittura si commette qualche illecito penale?

Dipende dal broker. Alcuni bloccano via software e non permettono l'apertura di posizioni corte, mentre altri lasciano fare visto che a loro non cambia nulla e la responsabilità delle transazioni che fai è solo tua. Se violi il divieto, rischi multa da 25k€ minimo a 2mln e mezzo massimo più confisca del guadagno
 
Dipende dal broker. Alcuni bloccano via software e non permettono l'apertura di posizioni corte, mentre altri lasciano fare visto che a loro non cambia nulla e la responsabilità delle transazioni che fai è solo tua. Se violi il divieto, rischi multa da 25k€ minimo a 2mln e mezzo massimo più confisca del guadagno

OK! Molto chiaro :bow:
 
FAQ - DOMANDE E RISPOSTE SUL DIVIETO ALLE POSIZIONI NETTE CORTE
(DELIBERA N. 21303 DEL 17 MARZO 2020)
Di seguito una serie di risposte a domande relative all’interpretazione del divieto adottato dalla
Consob il 18 marzo 2020. Le FAQ possono essere aggiornate ed integrate in ogni momento. Si
invita a consultare l’ultima versione disponibile sul sito internet della Consob al seguente link:
http://www.consob.it/web/area-pubblica/pnc
Versione del 25 marzo 2020
1. A chi si applica il divieto?
Il divieto si applica a chiunque: persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici (di
seguito, l’investitore), sia italiani che esteri. Il divieto si applica inoltre indipendentemente dalla
sede di esecuzione delle operazioni, siano esse avvenute su una trading venue o over-the-counter
(“OTC”), in Italia o in un altro Paese UE o extra UE.
Ciò significa che il divieto si applica alle operazioni effettuate da un intermediario in conto proprio
e alle operazioni effettuate dai clienti.
Il divieto non si applica alle attività di market making che beneficiano dell’esenzione
conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012 (si veda
punto 11 di seguito).
L’ambito di applicazione del divieto dipende altresì dall’autorità competente del mercato più
rilevante in termini di liquidità di uno specifico strumento finanziario, come più precisamente
indicato al punto sub 7.
1-bis. Il divieto si applica anche alla attività di trading dei piccoli investitori privati?
Sì. La Delibera n. 21303 del 17 marzo 2020 ha l’obiettivo di impedire qualsiasi operazione
ribassista, da parte di chiunque, la cui esecuzione dia origine o aumenti una posizione netta corta su
una o più delle azioni soggette a restrizione, vale a dire una posizione dalla quale consegua un
vantaggio in caso di ribasso del prezzo di tali azioni.
Risultano pertanto vietate le vendite allo scoperto oppure altre tipologie di operazioni ribassiste
sulle azioni soggette a restrizione (ad es. acquisto di una opzione put sul titolo).
La vendita di azioni precedente acquistate, in assenza di altre posizioni corte, è permessa perché
non genera una posizione netta corta.
Le operazioni ribassiste su strumenti legati a indici che comprendono tali azioni sono vietate se il
peso delle azioni soggette a restrizione supera il 20% dell’indice. Poiché le azioni soggette a
restrizione compongono, tra l’altro, l’intero indice FTSEMIB, l’operatività ribassista su strumenti
legati al FTSEMIB (ad es. vendita di un miniFIB, acquisto di un ETF “ribassista”) è vietata, a meno
che l’investitore non abbia una posizione lunga su tutte le azioni componenti l’indice FTSEMIB
nelle corrette proporzioni.
2
I divieti sopra indicati si applicano anche all’operatività infragiornaliera, indipendentemente dal
controvalore.
I divieti, invece, non si applicano qualora le operazioni ribassiste sulle azioni soggette a restrizioni
siano effettuate a copertura di una posizione lunga.
In tali casi, tuttavia, risulta necessario prestare particolare attenzione a che la posizione corta
assunta con le operazioni ribassiste di copertura non sia più grande della posizione lunga che si
intende coprire, nel qual caso si darebbe origine a una posizione netta corta, violando il divieto
posto con la Delibera.
In proposito, si comunica che la Consob non fornirà risposte a quesiti relative a specifiche situazioni
di investitori, ma provvederà ad aggiornare queste FAQ qualora il quesito sottoposto sia di interesse
generale.
2. A partire da quando il divieto sarà in vigore e per quanto tempo?
Il divieto sarà applicabile dall’inizio della giornata di negoziazione del 18 marzo 2020 fino alla fine
della giornata di negoziazione del 18 giugno 2020. Il divieto potrebbe essere revocato prima del 18
giugno 2020 in base alle condizioni del mercato.
3. Quali sono gli strumenti finanziari per i quali è applicabile il divieto?
Il divieto si applica alle azioni incluse nell’elenco allegato alla delibera (di seguito “azioni soggette
a restrizioni”), nonché agli strumenti correlati inclusi nel calcolo della posizione netta corta, come
azioni di risparmio/privilegiate, derivati, certificati di deposito, strumenti legati a indici (si veda
punto 9 di seguito).
Si applicano al riguardo le disposizioni relative alle modalità di calcolo delle posizioni nette corte
contenute del regolamento (UE) n. 236/2012 (articolo 3 del regolamento n. 236/2012 e articoli 5, 6,
7 e 10 e gli allegati I e II del regolamento delegato della Commissione n. 918/2012, unitamente alle
Q&A dell’ESMA).
In sintesi, una posizione netta corta per un investitore si calcola come differenza tra: i) la somma di
tutte le posizioni corte detenute su un’azione e sugli strumenti correlati e ii) la somma di tutte le
posizioni lunghe detenute sui medesimi strumenti finanziari.
A scopo illustrativo, nel calcolo della posizione netta corta si considerano, inter alia, le posizioni
derivanti dalle seguenti transazioni:
 acquisti o vendite di azioni;
 operazioni su opzioni, swaps, futures, contracts for difference (CFD), covered warrants,
certificates.
Gli strumenti finanziari che consentono di trarre profitto da una discesa del prezzo delle azioni
sottostanti, come l’acquisto di opzioni put, contribuiscono alla costituzione di posizioni corte.
Le posizioni in strumenti derivati devono essere prese in considerazione corrette per il delta,
secondo quanto previsto all’allegato II, parte 1, del regolamento delegato n. 918/2012.
3
In particolare, in base al citato regolamento delegato, il delta di uno strumento finanziario derivato
va calcolato giornalmente dall’investitore che detiene lo strumento, utilizzando i prezzi di chiusura
delle azioni sottostanti al derivato.
Ad es. un’opzione put su un nozionale di 1.000 azioni X con delta pari a 0,3 corrisponde ad una
posizione corta di 1.000*0,3 = 300 azioni X. L’investitore, per poter acquistare tale opzione put,
dovrà aver precedentemente acquistato almeno 300 azioni X, in modo che la sua posizione netta sia
pareggiata e non si crei o non si incrementi una posizione netta corta.
Se il giorno successivo il delta dell’opzione si incrementa a 0,4 (ad esempio a causa di una discesa
del prezzo delle azioni X), la posizione corta sarà pari a 1.000*0,4 = 400 azioni X. Si evidenzia che
incrementi ad una posizione netta corta derivanti da variazioni del delta sono ammesse (cfr. FAQ n.
8).
Come indicato nelle Q&A dell’ESMA (Q6.6), nel calcolo della posizioni nette corte sono incluse le
azioni di ogni classe (ordinarie, di risparmio, privilegiate, ecc.) emesse dallo stesso emittente,
indipendentemente dai diritti di voto (“All classes of issued shares should be considered in the
calculation of the net short position (both numerator and denominator) irrespective of their
characteristics (common stock, preferred, saving, etc.) as the regulation refers to the issued share
capital of an issuer, in particular irrespective if voting rights are included or not”).
È perciò possibile acquistare azioni ordinarie e vendere una pari quantità di azioni di risparmio
dello stesso emittente.
Gli strumenti finanziari a reddito fisso o gli strumenti mediante i quali si trasferisce il rischio di
credito relativo a qualsiasi emittente di azioni (come i credit default swap) non devono essere presi
in considerazione.
Ai titoli di Stato e agli strumenti correlati (ad es. future su titoli di Stato) non si applica il divieto.
Il divieto non si applica neanche agli strumenti finanziari collegati a merci (ad es. ETC su oro o
petrolio).
I titoli presi in prestito o prestati non sono inclusi nel calcolo della posizione netta corta. In
particolare, le operazioni di prestito titoli in base alle quali le azioni sono date in prestito non
devono essere considerate come una posizione corta per il creditore. Allo stesso tempo, le
operazioni di prestito titoli in base alle quali le azioni sono prese in prestito non devono essere
considerate una posizione lunga per il debitore. Le medesime previsioni si applicano anche ai pronti
contro termine (repo).
Tuttavia, non sono consentite vendite allo scoperto garantite da operazioni di prestito titoli o pronti
contro termine, a meno che l’investitore abbia una posizione lunga equivalente nella stessa azione.
Alle posizioni corte coperte da posizioni lunghe in diritti di opzione e in obbligazioni convertibili si
applicano disposizioni speciali (si veda il punto 12 di seguito).
4. Cosa deve verificare un investitore prima di effettuare un’operazione sulle azioni soggette a
restrizioni e sugli strumenti correlati?
4
L’investitore deve assicurarsi che l’operazione che intende effettuare non dia origine o incrementi
una posizione netta corta su un’azione soggetta a restrizioni. Particolare attenzione deve essere
prestata nel caso di operazioni in derivati, dal momento che in tali casi le posizioni devono essere
prese in considerazione corrette per il delta.
5. È consentita l’assunzione di posizioni nette corte infragiornaliere?
No, creare o incrementare una posizione netta corta (indipendentemente dal tipo di operazione
effettuata) nel corso della giornata di negoziazione è vietato, anche se l’investitore intende chiudere
la posizione prima del termine della giornata.
6. Cosa deve fare un investitore che aveva aperto una posizione netta corta prima dell’entrata
in vigore del divieto?
Il divieto si riferisce solo alla creazione o all’incremento di una posizione netta corta. Pertanto,
l'investitore che ha assunto una posizione netta corta prima dell’entrata in vigore del divieto può
ridurla o mantenerla invariata. Mantenere invariata una posizione netta corta non viola il divieto.
D’altra parte, non è consentito aumentare una posizione netta corta dopo averla ridotta.
Se un investitore ha immesso, prima dell’entrata in vigore della Delibera, un ordine idoneo a creare
o aumentare una posizione netta corta e l’ordine non è stato eseguito all’entrata in vigore della
Delibera l’investitore è tenuto a cancellare l’ordine.
Si veda anche il punto 8 in relazione ai derivati.
7. Il divieto si applica anche agli scambi conclusi fuori dai mercati italiani?
Si. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione sulla quale l’operazione è eseguita
qualora dia origine o incrementi una posizione netta corta su un’azione soggetta a restrizioni. Di
conseguenza, il divieto di applica alle operazioni effettuate su un mercato regolamentato o su un
MTF, in Italia o all’estero. Parimenti, sono incluse nel divieto le operazioni effettuate over-thecounter.
Quanto sopra riportato si applica in relazione a strumenti finanziari per i quali la Consob è
l’“autorità competente interessata”, ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012, la quale coincide, in
buona sostanza, con l’autorità competente del “mercato più rilevante in termini di liquidità”, come
determinato ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 590/2017, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014. Si applica altresì alla negoziazione dei cosiddetti “global depositary receipts”.
Per la verifica dell’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di uno
specifico strumento finanziario, si può fare riferimento al sito dell’ESMA, nella sezione relativa al
FIRDS (“Financial Instrument Reference Data”).1
8. È consentito creare o incrementare una posizione netta corta sulle azioni soggette a
restrizioni utilizzando derivati?

1
<https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds>.
 
No. È vietato utilizzare derivati per creare o aumentare una posizione netta corta. Gli investitoripossono utilizzare derivati solo ai fini di copertura ovvero per creare o aumentare una posizionenetta lunga.Non è tuttavia considerata una violazione del divieto l’aumento di una posizione netta corta checonsegua a una involontaria variazione del delta.Allo stesso modo, non è considerata una violazione del divieto l’aumento di una posizione nettacorta che consegua ad una modifica nella composizione di un indice su cui un investitore abbiaassunto una posizione corta, ad es. tramite un contratto future o altro strumento derivato collegatoall’indice/paniere.In questi casi, gli investitori devono notificare alla Consob la loro posizione netta corta seraggiungono una soglia di comunicazione rilevante (0,1%, 0,2%, 0,3% del capitale sociale emesso ecosì via); nel campo “commenti” della notifica va indicato che la variazione è stata causata dallamodifica del delta o da un ribilanciamento dell’indice.È inoltre possibile che, a seguito di una modifica alla composizione di un indice, il peso delle azionioggetto delle restrizioni sull’indice superi il 20%. In tale situazione, gli strumenti finanziaricollegati a tale indice saranno impattati dal divieto a partire dalla data in cui la modifica allacomposizione dell’indice è divenuta effettiva.Al contrario, gli investitori non possono creare o aumentare una posizione netta corta inconseguenza di una posizione lunga in derivati in scadenza.A titolo di esempio, un investitore che detiene una posizione corta in un basket di azioni soggette aldivieto e una corrispondente posizione lunga tramite un future è obbligato a fare il roll-over delfuture; alternativamente, l’investitore può chiudere la posizione corta prima della scadenza delfuture.8-bis. È consentito fare il roll-over di strumenti finanziari derivati?Gli investitori che detengono una posizione netta corta su azioni soggette a restrizioni tramitederivati in scadenza possono rinnovare la loro posizione, a condizione che il rinnovo non comportiun incremento della posizione netta corta.9. Sono consentite operazioni in strumenti legati a indici se l’indice sottostante include azionisoggette a restrizioni?L’operatività in strumenti legati a indici (come futures e altri derivati, ETF, certificates) non èvietata se il peso complessivo sull’indice delle azioni soggette a restrizioni è uguale o inferiore al20%.È invece vietata l’operatività in strumenti legati a indici qualora il peso complessivo sull’indicedelle azioni soggette a restrizioni sia superiore al 20%, a condizione che la Consob sia l’autoritàcompetente interessata dello strumento in questione, ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012.A tal ultimo proposito, rimane fermo quanto specificato al precedente punto 7, senza necessità chela suddetta condizione sia ribadita volta per volta negli esempi sotto riportati.6Ad esempio, vendere un future sull’indice FTSEMIB, così come l’acquisto di un ETF che comportil’assunzione di una posizione ribassista sullo stesso indice, è impattato dal divieto in quanto l’indiceFTSEMIB è composto interamente da azioni soggette a restrizioni.Per ciò che concerne le strategie di copertura di portafogli variamente collegati al rischio Italiatramite l’assunzione di posizioni corte sull’indice FTSEMIB, si sottolinea che le eventuali posizioninette corte sulle azioni costituenti il medesimo indice sono soggette alle condizioni previste in viagenerale dalla Delibera: è fatto divieto di assunzione di nuove posizioni nette corte sulle azionicostituenti l’indice FTSEMIB e i detentori di posizioni nette corte sulle azioni costituenti l’indiceFTSEMIB possono mantenerle, ma non possono aumentarle.Tuttavia, tali prescrizioni non si applicano alle posizioni nette corte sulle azioni costituenti l’indiceFTSEMIB derivanti da posizioni corte sul future sullo stesso indice, se sono soddisfatte in ognimomento tutte le condizioni seguenti:1. Il portafoglio, o parte di esso, è diversificato e consiste di azioni italiane;2. Il valore del portafoglio, o parte di esso, è correlato al prezzo del future sull’indice FTSEMIB;il detentore del portafoglio, o parte di esso, dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenzadella correlazione su richiesta della Consob;3. Le posizioni corte sulle azioni costituenti l’indice FTSEMIB sono proporzionate rispetto alleposizioni lunghe che soddisfano le precedenti condizioni 1) e 2); e4. Le posizioni nette corte sulle azioni costituenti l’indice FTSEMIB non sono assunte conl’obiettivo di eludere il divieto imposto con la Delibera della Consob; l’obiettivo di eludere ildivieto sarebbe, per esempio, rinvenibile in una strategia consistente nell’assunzione di unaposizione netta corta esclusivamente in una o più delle azioni costituenti l’indice FTSEMIB.È altresì vietata la seguente strategia operativa:1) acquistare una delle azioni costituenti l’indice FTSEMIB; e2) vendere l’indice per un importo equivalente;tale strategia darebbe infatti origine a una posizione netta corta su tutte le azioni costituenti l’indiceFTSEMIB, salvo una.Tra gli indici per i quali il peso complessivo delle azioni soggette a restrizioni è superiore al 20%rientra l’indice EURO STOXX® BANKS INDEX. La negoziazione degli strumenti finanziari(collegati a tale indice) indicati nel file excel incluso di seguito è impattata dalle misure restrittive.2020_03_22_EUROSTOXX® BANKS (EU0009658426) Consob RCA.XLSXIn generale, è vietata l’assunzione di posizioni nette corte per il tramite di strumenti finanziari – peri quali la Consob è l’autorità competente interessata, ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 (siveda il precedente punto 7) – collegati ad un qualsiasi indice nel quale il peso complessivo delleazioni soggette a restrizioni sia superiore al 20%.All’opposto, a mo’ di esempio, la negoziazione di strumenti finanziari collegati agli indiciEuroStoxx 50, STOXX® Europe 600, MSCI Europe and MSCI EMU non è impattata dalle misurerestrittive, in quanto il peso delle azioni soggette a restrizioni è inferiore alla soglia del 20%
 
Per quanto riguarda la negoziazione di altri indici, l’investitore dovrebbe compiere ogni ragionevolesforzo per assicurarsi che le azioni soggette a restrizioni non rappresentino più del 20% del pesodell’indice, anche acquistando dati e informazioni relativi alla composizione dell’indice. In caso didubbio, la Consob raccomanda di astenersi dall’assumere posizioni corte in tale indice.Risulta vietata l’assunzione o l’incremento di posizioni nette corte sulle azioni soggette a restrizioniche derivi dalla combinazione dell’operatività in strumenti legati a indici e di altre operazioni. Adesempio, è vietato porre in essere la seguente strategia operativa: vendere contratti future su un indice che include fra i costituenti le azioni soggette arestrizioni; e acquistare contratti future su tutti o la maggior parte dei titoli inclusi nell’indice di cui alpunto precedente ad eccezione delle azioni soggette a restrizioni.L’investitore deve essere in grado di dimostrare che le transazioni su strumenti legati a indici nonsono state effettuate per dare corso a strategie ribassiste sulle azioni soggette a restrizioni e aggirareil divieto.Si evidenzia che se a causa della negoziazione di strumenti legati a indici una posizione netta cortasu azioni soggette a restrizioni dovesse raggiungere una soglia rilevante (0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%del capitale azionario emesso e successive soglie), il detentore della posizione ha obbligo dicomunicare alla Consob la variazione della posizione netta corta. In tal caso, si raccomanda che ildetentore della posizione specifichi, nel campo “commenti” della notifica, che la variazione dellaposizione è stata causata dalla negoziazione di strumenti legati a indici.In proposito, si ricorda che, a seguito della decisione dell’ESMA del 16 marzo 2020, la sogliaminima per la segnalazione di posizioni nette corte su azioni ammesse alla negoziazione in unmercato regolamentato è stata ridotta allo 0,1% del capitale.Infine, si evidenzia che, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive, i panieri di titoli azionarisono assimilati agli indici. Un investitore può quindi assumere una posizione netta corta tramitestrumenti finanziari collegati ad un paniere di titoli azionari, purché il peso delle azioni oggettodelle restrizioni nel paniere non sia superiore al 20%.10. Se un gestore di fondi opera per conto di più fondi, il calcolo della posizione netta cortadeve essere effettuato a livello di fondo, di gestore o di entrambi? Quali regole si applicano incaso di gruppi?Si applicano le disposizioni previste dal Regolamento n. 236/2012 e, pertanto, il calcolo deve essereeffettuato a livello di gestore. Nel caso di gruppi il calcolo deve essere effettuato sia a livello disingola entità sia a livello di gruppo.11. Il divieto sui applica ai market makers?No. Alle attività di market making definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento n.236/2012, non si applica il divieto, a condizione che l’entità che svolge l'attività di market makingsia inclusa nell’elenco pubblicato dall'ESMA e abbia espletato la procedura prevista dall’articolo 17del citato regolamento.12. Quali regole si applicano ai diritti di opzione e alle obbligazioni convertibili?8Come indicato nella delibera, il divieto non si applica alle posizioni nette corte su azioni soggette arestrizioni create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura della componente azionariadi obbligazioni convertibili acquistate precedentemente.La stessa esenzione dal divieto si applica alle posizioni nette corte su azioni soggette a restrizionicreate o incrementate esclusivamente per finalità di copertura di diritti di opzione acquistatiprecedentemente.Ciò significa che, ad esempio, un investitore può acquistare diritti di opzione o obbligazioniconvertibili e vendere un numero corrispondente di azioni sottostanti.Per determinare il numero corrispondente di azioni, l’investitore deve calcolare e applicare il delta(si veda il precedente punto 3). I diritti di opzione esercitati e le obbligazioni convertibili delle qualiè stata richiesta la conversione hanno un delta pari a 1.In entrambi i casi l’investitore ha obbligo di comunicare alla Consob la posizione netta cortaderivante da tale attività di copertura. In tal caso, si raccomanda che l’investitore specifichi, nelcampo “commenti” della notifica, che la posizione corta è coperta da una posizione lunga in dirittidi opzione o obbligazioni convertibili.In proposito, si ricorda che, a seguito della decisione dell’ESMA del 16 marzo 2020, la sogliaminima per la segnalazione di posizioni nette corte su azioni ammesse alla negoziazione in unmercato regolamentato è stata ridotta allo 0,1% del capitale.13. Sanzioni – Quali sono le conseguenze del mancato rispetto del divieto?Ai sensi dell'articolo 193-ter del Testo Unico della Finanza, chiunque violi le misure adottatedall’autorità competente ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento n. 236/2012 è soggetto a unasanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 2.500.000 euro. Le sanzioni possono essereaumentate sulla base delle qualità personali del colpevole, dell’entità del prodotto o del profittoconseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato. L’applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.14. L’intermediario deve monitorare il rispetto del divieto da parte dei suoi clienti?L’intermediario deve informare i propri clienti del divieto. L’intermediario è legittimato a fareaffidamento sulle dichiarazioni fornitegli dal cliente sulla sua posizione complessiva e, pertanto, suposizioni lunghe da questo eventualmente detenute presso altri intermediari o che gli derivano daoperatività in essere con altri intermediari.15. Un investitore può vendere allo scoperto azioni non italiane?Misure restrittive in relazione alle posizioni nette corte in azioni spagnole, francesi, belghe,austriache e greche sono state adottate dalle autorità nazionali competenti di tali paesi (CNMV,AMF, FMA, FMA, HCMC).Si prega di controllare i loro siti web (https://www.cnmv.es/portal/home.aspx; https://www.amffrance.org; FSMA - Error Page - Website http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home]Seite nicht gefunden | FMA Osterreich[/url]) per ulteriori informazioni.Ulteriori domande possono essere inviate a: shortselling-service@consob.it.
 
scusate

ma i prodotti WisdomTree non avendo come sottostante indice o azioni fisiche ma derivati e swap agiscono in modo sintetico?

Quindi il peso delle azioni sarebbe inferiore al 20%? Anzi pari a ZERO? Quindi utilizzabili?

In particolare WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short (3ITS)?

E' questa la differenza tra ETN e ETF?
 
Indietro