Il principio a cui ci si deve sempre attenere è quello secondo cui l’amministrazione di un’eredità beneficiata deve porsi in funzione conservativa, cioè non deve tendere a migliorare o arricchire il patrimonio ereditario, ma deve essere svolta in funzione della sua liquidazione.
Proprio perché, come si è detto prima, si tratta di amministrare un patrimonio separato, il giudice delle successioni generalmente, in sede di autorizzazione alla vendita di un bene ereditario, dispone che la somma ricavata da tale vendita venga depositata in un conto o libretto postale o bancario intestato ad “Eredità beneficiata del de cuius” (in tal senso si parla di deposito vincolato).
Dal punto di vista pratico, però, risulta abbastanza difficile dare attuazione ad un provvedimento di questo tipo, in quanto molti uffici postali e/o bancari neppure sono a conoscenza di tale prodotto.
La soluzione che si utilizza per raggiungere il medesimo obiettivo della separazione dei patrimoni è quello di richiedere l’apertura di un conto corrente ordinario, intestato all’erede che ha accettato con beneficio di inventario, destinandolo a svolgere esclusivamente le funzioni di conto corrente riservato all’eredità beneficiata.
In esso potranno farsi confluire i proventi della liquidazione dei beni immobili lasciati dal defunto, tenendosi presente che, argomentando anche dall’art. 492 c,c,, si tratta di somme vincolate alla liquidazione e che, unitamente ai proventi che se ne ricaverebbero, potrebbero essere distratte da questo fine solo per indispensabili atti di conservazione dei beni.