Accesso prima del rogito

L'accettazione beneficiata funziona così, serve a tenere separato il patrimonio del de cuius da quello dell'erede. Se vendi un immobile i soldi ricavati restano sempre "del defunto" e non dell'erede cioè a disposizione di eventuali creditori. In teoria quel denaro deve restare liquido non sarebbe possibile nemmeno investirlo in titoli di Stato.

Il notaio non sostiene quello che dici perché se fosse così non potresti nemmeno venderlo e trasformarlo in denaro e successivamente in titoli di stato.
 
E infatti è proprio così, non puoi vendere senza l'autorizzazione del Tribunale.
Non puoi investire il ricavato in titoli di Stato senza l'autorizzazione del Tribunale.
Il tutto ha una sua logica, immagina se l'inabilitato (o chi lo assiste) spendesse tutto il ricavato della vendita in viaggi o al casinò (tipo Rainman). Successivamente salta fuori un creditore del defunto e... ops! spiacente, non è rimasto nulla!! attaccati a sto c. !! :censored:

Leggi ad esempio la consulenza a fondo pagina di Brocardi - art. 747 cpc

Il principio a cui ci si deve sempre attenere è quello secondo cui l’amministrazione di un’eredità beneficiata deve porsi in funzione conservativa, cioè non deve tendere a migliorare o arricchire il patrimonio ereditario, ma deve essere svolta in funzione della sua liquidazione.

Proprio perché, come si è detto prima, si tratta di amministrare un patrimonio separato, il giudice delle successioni generalmente, in sede di autorizzazione alla vendita di un bene ereditario, dispone che la somma ricavata da tale vendita venga depositata in un conto o libretto postale o bancario intestato ad “Eredità beneficiata del de cuius” (in tal senso si parla di deposito vincolato).
Dal punto di vista pratico, però, risulta abbastanza difficile dare attuazione ad un provvedimento di questo tipo, in quanto molti uffici postali e/o bancari neppure sono a conoscenza di tale prodotto.
La soluzione che si utilizza per raggiungere il medesimo obiettivo della separazione dei patrimoni è quello di richiedere l’apertura di un conto corrente ordinario, intestato all’erede che ha accettato con beneficio di inventario, destinandolo a svolgere esclusivamente le funzioni di conto corrente riservato all’eredità beneficiata.
In esso potranno farsi confluire i proventi della liquidazione dei beni immobili lasciati dal defunto, tenendosi presente che, argomentando anche dall’art. 492 c,c,, si tratta di somme vincolate alla liquidazione e che, unitamente ai proventi che se ne ricaverebbero, potrebbero essere distratte da questo fine solo per indispensabili atti di conservazione dei beni.
 
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