Sempre per quanto riguarda il blocco delle rimodulazione dei prezzi previsti dal decreto aiuti bis.
Dal 1° febbraio 2022 ho attivato un offerta a prezzo fisso per 12 mesi con il mio attuale fornitore ma non è indicato nulla su quale prezzo sarà applicato alla scadenza del contratto.
QUesto di seguito è un estratto del testo del contratto, che prevede:
"SERVIZI DI VENDITA
Componente materia prima.
L’offerta prevede l’applicazione di una Componente Materia Prima fissa (di seguito “P”) per ciascun
metro cubo di gas pari a 0,6090 €/Smc......... (+ costi ci commercializzazione ed altre voci per un totale di circa 0.67€/smc.)
DECORRENZA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI RINNOVO
....Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto...
Per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite e comunicate dal Fornitore secondo
le modalità previste dall’art. 21, rubricato “Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto”.
In mancanza della predetta comunicazione, continueranno a trovare applicazione le medesime condizioni economiche applicate nell’anno contrattuale precedente, fino a nuova comunicazione da parte del Fornitore.
Art. 21 Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto
21.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste
dalle condizioni economiche, il Fornitore durante il periodo di validità del contratto, avrà
facoltà di variare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali.
21.2 Ai fini del presente contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del
contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti
economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e
contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non
impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno
applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore
le avrà comunicate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta
comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte
del Fornitore. Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di
variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia
di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della
variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
21.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle
variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte,
le seguenti informazioni:
a) Il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica
proposta;
b) L’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della
variazione proposta;
c) La decorrenza della variazione proposta;
d) I termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale
decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri;
e) in caso di modifica unilaterale relativa alle condizioni economiche, la stima della spesa
annua.
21.4 Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di
fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si
configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
21.5 Qualora l’offerta per la fornitura di gas naturale o di energia elettrica sottoscritta dal
Cliente domestico o non domestico, alimentato in BT o con consumi complessivamente
non superiori a 200.000 Smc/anno, preveda, nell’arco dei 12 mesi, evoluzioni automatiche
delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi previsti, lo
scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile
o viceversa, la medesima evoluzione automatica sarà segnalata al Cliente anche con
comunicazione scritta con un preavviso di almeno 2 (due mesi), in adempimento di quanto
previsto dall’art. 13.5 del Codice di Condotta Commerciale......"
Siccome anche in questo art.21 non si fà menzione di quali saranno le condizioni economiche al termine dei 12 mesi, che di fatto rende la rimodulazione a scadenza una modifica unilaterale non concordata al momento della stipula del contratto, a vostro avviso potrebbe potrei rientrare nelle casistiche menzionante dal decreto aiuti Bis, sul congelamento dei prezzi fino ad aprile 2023?
Grazie.