Vendita casa: iban accredito vendita

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

palo

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Buongiorno

L'iban sul quale trasferire il denaro della vendita deve essere quello del proprietario del bene oppure può essere l'iban di un terzo?
Ci sono delle norme che regolano questo aspetto? Quali?

Grazie
 
è ben possibile delegare una terza persona a riscuotere delle somme proprie anche in caso di compravendite immobiliari conferendo a quest’ultima una procura all’incasso, che dovrà essere stipulata a mezzo di notaio (si parla, per l’appunto, di procura notarile all’incasso).

La legge consente al venditore di delegare un terzo affinché incassi le somme per conto proprio.

Tuttavia, è bene sapere che, se lo scopo per cui si chiede il versamento del corrispettivo della compravendita sul conto corrente di un’altra persona è quello di eludere eventuali pignoramenti dei creditori, non è detto che si riesca nell’intento. Difatti, il notaio che rogherà l’atto di compravendita è tenuto – in ossequio alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti – a specificare in che modo avviene il versamento del prezzo, indicando non solo la forma del pagamento (ad esempio tramite assegni o bonifico) ma anche il relativo beneficiario. Trattandosi peraltro di un atto pubblico, da chiunque conoscibile, i creditori potranno venire a sapere – a seguito degli opportuni accertamenti – non solo che il bene immobile è uscito fuori dalla disponibilità del debitore ma anche dove sono finite le somme versate dall’acquirente per la cessione.

Pertanto, l’escamotage non risolve il problema di chi tenti, in tal modo, di evitare il pignoramento.
 
reganam, da dove hai desunto l'intento di eludere le ragioni dei creditori?
Ci possono essere molti altri motivi per porre in essere la delegazione...
 
è ben possibile delegare una terza persona a riscuotere delle somme proprie anche in caso di compravendite immobiliari conferendo a quest’ultima una procura all’incasso, che dovrà essere stipulata a mezzo di notaio (si parla, per l’appunto, di procura notarile all’incasso).

La legge consente al venditore di delegare un terzo affinché incassi le somme per conto proprio.

Tuttavia, è bene sapere che, se lo scopo per cui si chiede il versamento del corrispettivo della compravendita sul conto corrente di un’altra persona è quello di eludere eventuali pignoramenti dei creditori, non è detto che si riesca nell’intento. Difatti, il notaio che rogherà l’atto di compravendita è tenuto – in ossequio alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti – a specificare in che modo avviene il versamento del prezzo, indicando non solo la forma del pagamento (ad esempio tramite assegni o bonifico) ma anche il relativo beneficiario. Trattandosi peraltro di un atto pubblico, da chiunque conoscibile, i creditori potranno venire a sapere – a seguito degli opportuni accertamenti – non solo che il bene immobile è uscito fuori dalla disponibilità del debitore ma anche dove sono finite le somme versate dall’acquirente per la cessione.

Pertanto, l’escamotage non risolve il problema di chi tenti, in tal modo, di evitare il pignoramento.

non c'è nessun tentativo di elusione di creditori ... la proprietà è intestata a due fratelli che vendono e vogliono mandare la somma della vendita ai propri genitori ... quindi l'iban dei venditori (nonché proprietari) è diverso dall'iban sul quale vorrebbero far arrivare direttamente la somma pagata in rogito ... chiedo quindi se durante il rogito possa essere inserito l'iban dei genitori e non quello dei due proprietari. grazie
 
L'articolo, che contiene alcune inesattezze, parla di elusione dell'interesse dei creditori.
Ripeto: potrebbero esserci motivazioni legittime alla base...
 
Buongiorno

L'iban sul quale trasferire il denaro della vendita deve essere quello del proprietario del bene oppure può essere l'iban di un terzo?
Ci sono delle norme che regolano questo aspetto? Quali?

Grazie

Allora. La regola sulla tracciabilità è soddisfatta anche se non indichi il beneficiario; l'importante è che il fisco sia in grado di tracciare l'effettività del pagamento (prima imprecisione dell'articolo linkato). Se non indichi un beneficiario, comunque la dazione implica delegazione di pagamento. Lecita e, se appunto non enunciata in atto, irrilevante, sul piano fiscale delle imposte indirette (non si paga il 3% sugli importi oggetto di delegazione).

Il codice civile ammette la delegazione. Il DL 223/2006 prescrive l'indicazione analitica delle modalità di pagamento. Come ti ho detto sopra, è tutto coerente con le norme.

Se la delegazione è a fondo perduto, attua una liberalità. Se non enunciata in atto, sconterebbe l'imposta di donazione. Ma tra parenti in linea retta rientra nella franchigia fino ad un milione.

Comunque, chiedi al notaio quando andrai. Queste cose loro le sanno...

Per dibattere ancora sull'articolo: non è necessaria una procura, se l'accordo è contenuto nell'atto. E' chiaro che così si enuncia però la delegazione e quindi si rischia di pagare l'imposta relativa.
 
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