steelhead
meloni? no ,angurie..
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C'e' qualche regolamento che dice che un'eventuale opa non puo' essere inferiore al patrimonio netto?
da prendere con le dovute cautele....
questa per le opa residuali...
Questa particolare tipologia di OPA obbligaotria è disciplinata dall'articolo 108 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998).
La legge stabilisce che l'obbligo di OPA residuale scatta quando un soggetto detiene una partecipazione superiore al 90% delle azioni con diritto di voto quotate. Se entro quattro mesi non ripristina un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, egli sarà obbligato a promuovere un'OPA sulle restanti azioni non possedute.
Il prezzo dell’offerta viene fissato dalla CONSOB in base ai seguenti elementi: il corrispettivo pagato in un’eventuale offerta precedente; il prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo anno; il patrimonio netto della società rettificato a valore corrente; l’andamento e le prospettive reddituali della società.
Una volta conclusa l’offerta, la società è cancellata dal listino. L’OPA residuale è stata creata con l’obiettivo di proteggere i piccoli azionisti in caso di cancellazione di un titolo dalle quotazioni, che comporta l’impossibilità di liquidare i loro investimenti.
questa per le opa totalitarie finalizzate al delisting...sparita la voce patrimonio netto...boh...
Offerta pubblica di acquisto obbligatoria che deve essere promossa da chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia 30% in una società quotata.
Questa particolare tipologia di OPA obbligatoria è disciplinata dall'articolo 106 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998).
La legge stabilisce che l'obbligo di OPA totalitaria scatta quando un soggetto detiene una partecipazione superiore al 30% delle azioni con diritto di voto di una società quotata; tale offerta deve avere ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie residue. L'offerta deve essere promossa entro 30 giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.
L'obbligo di offerta non sussiste se il soggetto entra in possesso di tale partecipazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie.
Il TUIF ha stabilito anche altri cinque casi in cui non scatta l'obbligo di OPA totalitaria; in particolare essi riguardano il caso in cui un soggetto sia venuto in possesso di una partecipazione superiore al 30% a seguito di:
• operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;
• trasferimento di azioni ordinarie tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione (operazioni infragruppo);
• cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;
• operazioni di carattere temporaneo;
• operazioni di fusione o di scissione.