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No a modifiche unilaterali dei contratti
Nuova è anche la sospensione della possibilità per le aziende che forniscono elettricità e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto in relazione alla definizione del prezzo. E questo anche se viene riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. È una misura immediatamente operativa, che, nelle prime bozze del decreto legge, si fermava al 31 ottobre 2022, ma che poi è stata estesa fino al 30 aprile 2023. È anche parzialmente retroattiva, perché si applica anche ai preavvisi comunicati prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti bis, purché le modifiche non si siano già perfezionate. La norma – che ha quindi l’effetto di “congelare” gli interventi unilaterali delle aziende sulle condizioni contrattuali per nove mesi – ha scatenato la reazione di alcune associazioni delle imprese fornitrici, che hanno paventato il rischio default delle società.