Relcamo ABF - Ricevute controdeduzioni da widiba
Salve, ho effettuato il ricorso in data 29/6 e oggi ho ricevuto notifica da ABF che Widiba ha inviato delle controdeduzioni al reclamo.
La sostanza, da quello che ho capito è che loro distinguono il "canone gratuito" dalle spese di liquidazioni trimestrali.
Nell'offerta iniziale sottoscritta nel 2015 loro dicono che c'era scritto canone gratuito per sempre e nel contratto "spese di liquidazione trimestrali a zero". Asseriscono quindi che con la modifica contrattuale si rieriscono al solo aumento delle spese di liquidazione trimestrali inizialmente a zero. Peccato che in tutti i banner si parla di un CONTO "gratuito per sempre" e non di un canone conto "gratuito per sempre", includendo quindi tutto.
Se utile riporto qui sotto la controdeduzione di widiba e accetto suggerimenti sul "se" e "cosa" eventualmente rispondere. Grazie!
1. Le ragioni del Ricorso <omissis>
2. Inammissibilità del Ricorso
Il Ricorso è all’evidenza connotato da completa vaghezza e genericità laddove “ogni domanda
giudiziale postula un’affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta
rispetto ai quali sia resa possibile al Collegio la verifica di fondatezza su base documentale al quale
è chiamato dalla normativa applicabile” (cfr. ABF - Collegio di Napoli, decisioni nn. 2950/2017 e
4135/2014; Collegio di Roma, decisioni nn. 2358/2014 e 758/2015; Collegio di Milano, decisioni
nn. 4777/2015, 1894/2013, 644/2010 e 385/2011). Il sig. XXXXXXXX, invero, a supporto della sua
richiesta di non vedersi “addebitati costi di tenuta conto di cui alla proposta di modifica
unilaterale del contratto del 14/5/2021 nè relativi a periodi passati nè relativi a periodi futuri”,
non solo non dimostra di aver ricevuto l’addebito di tali costi (ovviamente quelli dei “periodi
passati”), ma non allega, né deduce quali sarebbero eventuali profili di non legittimità della
Manovra, limitandosi a fare riferimento ad alcuni messaggi pubblicitari che, tuttavia, non hanno
alcuna rilevanza nel presente procedimento, non rientrando nelle materie di competenza di
codesto Ill.mo Organismo, al quale si ritiene non spetti valutare eventuali (inesistenti nella specie)
profili di ingannevolezza di messaggi pubblicitari di Widiba.
Giova anche richiamare i principi da tempo affermati dal Collegio di Coordinamento dell’ABF
(decisione n. 10929/2016), secondo i quali fermo restando che “il ricorrente è tenuto a formulare
una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella
causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la
documentazione dimostrativa”, non di meno, “l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la
domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività
si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale … Ma si
tratta di un potere–dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della
decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o
“additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda”, né
provate, come nella specie.
Si chiede, dunque, che il Ricorso venga dichiarato, in via preliminare, inammissibile.
3. Infondatezza del Ricorso
3.1. Ferma la predetta eccezione, si rileva in subordine quanto segue. Si precisa anzitutto che con
la citata “Proposta di Modifica Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modificazioni” del 14/05/2021 (inviata in pari data anche al sig.
XXXXXXXXX), Widiba ha modificato la valorizzazione delle spese mensili di liquidazione del conto
corrente pacchetto/profilo “SMART”, elemento già indicato nel relativo contratto sottoscritto dal
Ricorrente, con valorizzazione “a zero” (cfr. all.1, par. C1 “Documento di sintesi- condizioni
economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.).
La Manovra può dunque ritenersi legittima, sotto ogni profilo, compreso l’art.118 del Decreto
Legislativo 1/09/1993 n.385 (“TUB”), come di recente confermato dalla Banca d’Italia nell’ambito
del procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui si dirà sub
3.2. che segue.
3.2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato il 10/12/2021 nei
confronti di Widiba un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli
artt. 20, 21, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in relazione alla pubblicizzazione del
conto corrente pacchetto/profilo “SMART” con il claim “gratuito per sempre” nel periodo
ricompreso tra l’11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016. Tale procedimento si è concluso con
provvedimento assunto all’adunanza dell’AGCM del 12/07/2022 (all.2), senza alcuna sanzione
per Widiba, ritenendo gli impegni da questa assunti idonei a sanare “i profili di possibile
illegittimità” (enfasi aggiunta) del citato claim “gratuito per sempre”. Tali impegni, in sintesi
(facendo rinvio al provvedimento dell’AGCM sub all.2) e per quanto qui rileva:
a) prevedono, fra l’altro, il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata
comunicazione del 14/05/2021 di Widiba (cfr. allegato al Ricorso “comunicazione repricing”),
assegnando ai clienti che hanno sottoscritto un conto corrente pacchetto “SMART” nel citato
periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, come il Ricorrente, un termine di recesso ex art. 118
TUB decorrente dalla nuova comunicazione di Widiba della Manovra medesima (all.3), onde
eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia stata influenzata dal claim “gratuito per sempre”,
il rimborso delle “spese di liquidazione trimestrali” medio tempore addebitate;
b) sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d’Italia all’AGCM (cfr. pag.8, par.IV,
provvedimento sub all.2) , parere che ha ritenuto che gli impegni sub a) che precede “non
presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia
di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti” (enfasi aggiunta), affermazione che all’evidenza non sarebbe stata resa ove la Manovra,
mantenuta da Widiba, avesse presentato un qualche profilo di contrarietà “in materia di
trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, ossia con la materia di competenza dell’Istituto di Vigilanza e di codesto Ill.mo Organismo
che, di conseguenza, non potrà che respingere il Ricorso.
Quindi al sig. XXXXXXXX, avendo aperto il conto corrente pacchetto/profilo “SMART” il
12/06/2015 (cfr. all.1), Widiba ha provveduto ad inviare la comunicazione indicata sub a) che
precede (cfr. all.3) ed a rimborsare integralmente le “spese di liquidazione trimestrali” medio
tempore addebitate in ragione della Manovra (all.4).. Ne consegue, fra l’altro, anche il venir meno
di ogni ragione di doglianza, della cui infondatezza Widiba resta convinta, del sig. XXXXXXXXX in
relazione agli addebiti relativi “a periodi passati”.
3.3. In ogni caso, anche alla luce degli impegni assunti da Widiba con l’AGCM e nel rispetto degli
stessi (cfr. sub 3.3. che precede), la stessa resta libera, ovviamene nei limiti consentiti dalla
normativa, primo fra tutti l’art. 118 del TUB, di modificare le condizioni applicate ai conti correnti,
modifica che in quanto operata proprio nel rispetto dei suddetti impegni ed in conformità al
citato provvedimento dell’AGCM (cfr. all.3) non si presta ad alcuna censura.
La Manovra, infatti, resta legittima per i seguenti motivi.
E’ pacifico e documentalmente dimostrato che le spese trimestrali di liquidazione del conto
corrente pacchetto/profilo “SMART” costituivano un elemento già indicato nel relativo contratto
sottoscritto del sig. XXXXXXXX, con valorizzazione “a zero” (cfr. all.1, par. C1 “Documento di
sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.), mentre la facoltà di
modifica unilaterale del contratto è prevista all’art. 14 delle “Norme generali applicabili al
rapporto banca-cliente” (cfr. all.2, pag.40), il quale richiama e riproduce le previsioni di cui all’art.
118 T.U.B.
Ne consegue che non è stata introdotta alcuna nuova clausola, o nuova voce di spesa o di costo
(né surrettiziamente introdotto un canone), in quanto le spese trimestrali di liquidazione del
conto corrente pacchetto/profilo “SMART” erano già indicate e previste nel contratto sottoscritto
dal sig. XXXXXXXXX. Widiba, quindi, ha esercitato legittimamente lo jus variandi di cui all’art.118
T.U.B., in quanto relativo ad una condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto
di conto corrente sottoscritto dal sig. XXXXXXX (cfr. all.1), laddove lo zero rientra pacificamente
tra i simboli numerici rappresentativi di un “valore”, di una “misura”, di una “cifra” (si pensi, ad
esempio, alla temperatura che può essere indicata come pari a zero, dato che, evidentemente,
non indica l’assenza di una temperatura, che invece esiste ed è, appunto, pari a zero).
Sarebbe, quindi, decisamente errato, sia in fatto, sia in diritto, riconnettere all’indicazione di un
costo “a zero” nell’àmbito di un contratto, la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad
una diversa valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto (tra le altre) dell’accordo
negoziale, riconnettendo (arbitrariamente) a tale valorizzazione la mancanza di qualsiasi facoltà
di modifica. Dal momento in cui, infatti, la voce delle spese trimestrali di liquidazione del conto
corrente è comunque indicata e valorizzata nel contratto, come nella specie, essa rappresenta ad
ogni effetto una vera e propria “condizione contrattuale”, rilevante ex art. 118 T.U.B., con la
conseguenza che la stessa ben potrà essere modificata utilizzando il meccanismo previsto da tale
norma, senza integrare la diversa fattispecie di introduzione di clausole di costo “nuove” (si
stenta, anche sotto un profilo logico, a comprendere come si possa sostenere che sia stata
introdotta una nuova clausola o una nuova condizione in un contratto, quando tale clausola e/o
condizione è già presente nel contratto stesso).
Non senza aggiungere, come rilevato, che nel contratto firmato dal sig. XXXXXXXX (cfr. all.1) la
facoltà di modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall’art. 14 delle “Norme
generali applicabili al rapporto banca-cliente”, mentre non è riportato da nessuna parte che le
spese trimestrali
di liquidazione del conto corrente non possano essere mai modificate (o debbano restare a
“zero”); anche sotto questo profilo, dunque, non si comprende sulla base di cosa possa sostenersi
che Widiba non avesse diritto di modificare la valorizzazione di tali spese.
Del resto l’art.118 T.U.B. stabilisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i
prezzi e le altre condizioni previste dal contratto” (enfasi aggiunta), prevedendo esclusivamente
che tali condizioni, per essere variate, devono essere “previste”, quindi a prescindere da come
sono ab origine valorizzate, l’importante è che siano già presenti nel contratto. Il tenore della
norma in esame, dunque, non lascia spazi interpretativi diversi a meno di non volerne stravolgere
completamente la ratio, con il rischio di ingenerare nel sistema “un corto circuito” interpretativo,
tuttavia all’evidenza privo di fondamento fattuale e normativo.
In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto, ma è stato
diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono stati rispettati
anche i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo. Infatti la pronuncia del Collegio di
Coordinamento n. 26498/2018 fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come mera
modifica di oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de
quo era pacificamente previsto nel contratto di conto corrente firmato dal Ricorrente, ed è stato
modificato solo nella sua valorizzazione.
Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020
n.13027, ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022
n. 2052), nel pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. -
mediante l’innalzamento unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si
è mai posto il problema della riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui
all’art. 118 T.U.B., né ha ravvisato la violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene
implicitamente, che siffatto genere di modifica integra modifica di condizione contrattuale già
esistente e non invece introduzione di condizione contrattuale nuova.
Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato
che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in
merito ad alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art.
118 TUB, aventi ad oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora
le condizioni indicate non abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della
misura del tasso debitore e quindi potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art.
118 TUB” (enfasi aggiunta).
Un ultima considerazione. A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto
di conto corrente non può essere oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata
“a zero”, si giungerebbe all’assurda conclusione di poterla modificare se questa fosse stata invece
valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un ragionamento lineare e fondato
logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo.
4. Conclusioni
Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Organismo di dichiarare inammissibile e comunque di
non accogliere il Ricorso per tutti i motivi sopra esposti
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.
Banca Widiba