jackis
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Articolo 118 Testo Unico Bancario
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la
facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in
modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del
contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti
al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal
CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come
definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite
clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di
modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni,
predeterminati nel contratto (1).
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente
sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente.
___________________
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla L.18 maggio 2012, n. 62.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla L.18 maggio 2012, n. 62.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
TESTO UNICO BANCARIO
contunui a mettere questi copia incolla che non fanno altro che portare fuori strada
se avessi letto e capito le ultime 2 lettere di widiba, saresti arrivato alla conclusione che non si tratta di nuova pmu, inoltre nel testo delle ultime 2 lettere viene citata la pmu incriminata con tanto di data.
come già detto, invece di copiaincollare pezzi presi a dx e sx, argomenta le tue tesi.
o per caso stai facendo un corso accellerato di avvocatese ?