Vai, ritorna a smart e fai il ricorso (prima il reclamo se non già presentato)!
E' un tuo diritto passare da un pacchetto all'altro, questo dice una delle decisioni Abf trovate (Decisione N. 7459 del 11 maggio 2022); la banca c'ha provato, ma l'Abf ha dato ragione alla parte ricorrente:
'Sempre in via preliminare, non può condividersi peraltro l’eccezione di Parte resistente
circa l’inammissibilità del ricorso in quanto, in data 23.9.2021, parte ricorrente avrebbe
mutato il proprio pacchetto di conto corrente, passando dal Pacchetto Smart al Pacchetto
“Premium NEW” (che prevede “spese fisse di liquidazione pari a zero”, come da estratti
conto versati in atti del terzo e quarto trim. 2021) per poi, in data 22.01.2022, nuovamente
cambiare il pacchetto da Premium a Smart, verosimilmente <<al solo ed evidente fine di
tentare di creare ex post un fondamento giuridico (o meglio una giustificazione
mistificatoria) e di sanare, in modo del tutto maldestro>>.
Né potrebbe quanto sopra valere a giustificare di per sé – e fuori da ogni considerazione
circa la legittimità dell’esercizio dello ius variandi – l’applicazione del regolamento
contrattuale “mutato”, atteso che appare evidente come il “passaggio” da un “pacchetto”
all’altro, a iniziativa del ricorrente, non comporta affatto recesso dal contratto e contestuale
nuova conclusione di un contratto a condizioni diverse: i “pacchetti” altro non sono che
regolamenti contrattuali alternativi del medesimo e unico contratto di conto corrente, la cui
applicazione è frutto dell’esercizio di un peculiare diritto di scelta, assimilabile a
un’opzione, da parte del cliente. Ne deriva che non si potrebbe ritenere che, introdotta in
ipotesi una modifica contrattuale illegittima, da parte dell’intermediario, con riferimento a
uno dei “pacchetti”, la decisione del cliente di aderire al pacchetto medesimo valga in
qualche modo a preservarne l’efficacia: da un lato, non si tratta dell’adesione, ex nunc, a
un contratto diverso, con quel contenuto nuovo, frutto della modifica unilaterale (e, del
resto, lo stesso riferirsi a una “modifica” non avrebbe più alcun senso; dall’altro, la scelta di
ritornare al “pacchetto” modificato illegittimamente, non potrebbe valere di per sé a sanare
l’invalidità delle clausole inserite illegittimamente (stante l’inammissibilità di una convalida,
in ipotesi di nullità).'