Reclamo contro introduzione CANONE Widiba: come muoversi? Cap. II

Stato
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Il reclamo "parzialmente accolto" è solo per coloro che avevano aperto il conto fra il 2015 e 2016 allorquando appariva la pubblicità del "gratis per sempre", in pratica hanno dato il contentino nel senso che si accollano tutti i canoni introdotti a partire dall'estate dell'anno scorso e fino al termine dei 30gg di recesso che scadono alla fine di questo mese, poi introdurranno "definitivamente" le spese di liquidazione..

Nel tuo caso invece ti cucchi anche tutti i canoni pregressi.

Si puoi procedere col ricorso. Tra l'altro è scritto pure nel finale della pec che puoi ricorrere ad ABF.

... e come contribuente devi continuare a salvare Monte Paschi, padrone di Widiba, per farti maltrattare :D
 
Quelle già stornate rimangono stornate. Quelle non ancora stornate, verranno stornate. Non verranno mai riaddebitate. E' come se la PMU precedente fosse stata annullata con i conseguenti rimborsi. Dopo i 30 giorni entra in vigore la "nuova" PMU con i normali addebiti a ogni futuro trimestre.
Anche io l'ho interpretato così, però sai che cercano di essere "sibillini"....
Grazie a te e @rickyconte;)
 
Pensa che avrebbero potuto e potrebbero fare ben peggio, come ad esempio essere inadempienti anche dopo una sentenza ABF..

Per il resto, scusami, che ti aspettavi, che siccome c'è chi ha vinto il ricorso ora accontentano tutti perdendoci i canoni? E soprattutto adesso che con AGCM gli è andata liscia?
Anche economicamente, avranno calcolato che tra quelli che faranno ricorso, e quelli che invece per pigrizia (o confusione) accetteranno o chiuderanno il conto questa sia probabilmente la strada più conveniente per loro.
Ovvio che ognuno tira acqua al proprio mulino, ed è logico che sia così, cinicamente ti dico che è anche giusto.

Poi, anche rimanendo in un ambito tecnico-procedurale, proprio in virtù del fatto che chi ha vinto il ricorso ha comunque investito del tempo (oltre che dei soldi, sia pure di importo esiguo) e abbia seguito un percorso che è quello previsto per legge nonché chiaramente indicato anche dalla banca nelle sue comunicazioni, trovo giusto che chi vuole ottenere il suo scopo faccia altrettanto, anziché aspettare manne dal cielo, a maggior ragione dopo che si ritrova già la "strada spianata" da altri.

Di comportamenti discutibili avevano ampiamente dato esempio con il fare figli e figliastri sui reclami, e con il "gratis per sempre" che poi hanno abilmente ribaltato, ma le altre banche non credo siano da meno.
E soprattutto AGCM, a mio avviso in modo ben più grave, ha dimostrato di lavarsene le mani.

Io non mi aspettavo nulla e non c'entra nulla la strada spianata da altri o le manine dal cielo. Evidentemente preferiscono subire altri ricorsi all'abf e perderli tutti.. non so in ambito bancario, ma in ambito assicurativo ci sono sanzioni ben precise e pesanti per le compagnie che ripetutamente perdono le cause
 
è una questione di principio,
non è giusto che ci siano figli e figliastri
:bye:
Sì lampa, ma ognuno è libero di fare come meglio crede quindi anche di chiudere, anche se non capisco l'utilità di venire qui a riscrivere per la cinquantesima volta il testo già scritto da altri, e dire che si chiuderà il conto...
 
stavo aspettando da altri info utili da aggiungere, ma visto che non arrivano, inizio ad accontentare te dato che sei l'unico che già un paio di volte mi ha inviato del materiale da aggiungere in prima pagina.
Nei ritagli sto raccogliendo le principali informazioni dal thread, appena è pronto, te lo giro in privato. Faccio presente che finora NESSUNO mi ha contattato in privato per mandarmi consigli su cosa mettere o dubbi che a parer loro sia giusto spiegare bene, quindi per ora sarà ovviamente una sintesi personale.
 
Quelle già stornate rimangono stornate. Quelle non ancora stornate, verranno stornate. Non verranno mai riaddebitate. E' come se la PMU precedente fosse stata annullata con i conseguenti rimborsi. Dopo i 30 giorni entra in vigore la "nuova" PMU con i normali addebiti a ogni futuro trimestre.

Ma chi NON recede, dopo quei 30 giorni, pagherà solo i futuri canoni o anche quelli che gli erano stati precedentemente stornati?
Perché io ho capito che loro ti abbuonano tutto se recedi, altrimenti ti applicano quelli nuovi più i precedenti... Qui era stato scritto così, confermato da te qui... Magari però ho capito male io
 
Io non mi aspettavo nulla e non c'entra nulla la strada spianata da altri o le manine dal cielo.
Parlavo in generale, c'è gente qui che aspettava la manna da AGCM per non fare un semplice ricorso, anche dopo che era stato vinto.

Evidentemente preferiscono subire altri ricorsi all'abf e perderli tutti.. non so in ambito bancario, ma in ambito assicurativo ci sono sanzioni ben precise e pesanti per le compagnie che ripetutamente perdono le cause
Ripeto, evidentemente si saranno fatti i loro calcoli e avranno immaginato che rispetto a chi chiuderà o rimarrà inerte (quindi implicita accettazione della pmu) ne ricaveranno un maggiore vantaggio, oppure un danno minore. Credo che non si opporranno a nessun futuro ricorso (ma non posso giurarci) e per chi lo farà restituiranno direttamente le 20 euro per non pagarne 200 perdendo il ricorso.

Per quanto riguarda le sanzioni, non ti so dire se per ABF valga un discorso del genere, cosa che può fare invece un organo come AGCM. Per il momento, e come detto, mi pare che Widiba sui nuovi ricorsi stia accettando le richieste senza far andare avanti il procedimento.
 
Ma chi NON recede, dopo quei 30 giorni, pagherà solo i futuri canoni o anche quelli che gli erano stati precedentemente stornati?
Perché io ho capito che loro ti abbuonano tutto se recedi, altrimenti ti applicano quelli nuovi più i precedenti... Qui era stato scritto così, confermato da te qui... Magari però ho capito male io
Se rimandano la PMU non è per rinnovare gli effetti della precedente (oggetto e decorrenze) ma per "riproporre" la modifica (nuova PMU, nuova decorrenza stesso oggetto).
Hanno buttato un osso all'AGCM (fingendosi contriti) per non farsi condannare pure da questi (come quelli).
Hanno spostato il tiro sul procedimento (implicitamente riconoscendolo con errori con "il gratis") ma hanno ottenuto il mantenimento della volontà (che deve essere riproposta), ricominciando il giro.
Per me resta aperta la questione ABF che NON ha riconosciuto la PMU valida a peggiorare il contratto.
Aggiungo, per me proveranno a fare tutt'erba un fascio sventolando pure per i secondi la decispme AGCM (che altro non è che una presa d'atto di una proposta colà fatta. Il grave è che quelli se la sono fatta bastare :censored:).
Allora ditemi se non è stata buona la prima per quale motivo dovrebbe essere buona la seconda ?
E' un vero e proprio trucco (come quello dei prestigiatori) , spacciato per "conciliazione +/-"
 
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Ma chi NON recede, dopo quei 30 giorni, pagherà solo i futuri canoni o anche quelli che gli erano stati precedentemente stornati?
Perché io ho capito che loro ti abbuonano tutto se recedi, altrimenti ti applicano quelli nuovi più i precedenti... Qui era stato scritto così, confermato da te qui... Magari però ho capito male io

No Check stai confondendo due situazioni diverse, chi NON rientrava nel gratis per sempre e aveva fatto il reclamo, non ha ricevuto una nuova PMU, non ha 30 giorni per recedere, gli è stato semplicemente respinto il reclamo e comunicato che valgono gli addebiti a partire dal 15 luglio dell'anno scorso (con, presumibilmente, riaddebiti delle spese eventualmente rimborsate).

Chi invece rientrava nel gratis per sempre, ha ricevuto la PEC post AGCM (e forse nei giorni successivi anche una seconda PEC di risposta al reclamo, qualora fosse stato presentato), in questa/e PEC si dice che inizierà a pagare a partire da 30 giorni dalla "nuova" PMU. Quello che prima gli era stato rimborsato, rimane rimborsato, quello che non era ancora stato rimborsato, verrà rimborsato. Il recesso entro 30 giorni penso che valga fondamentalmente per la questione della linea vincolata, al massimo cambia che se fai il recesso per esempio il 20 settembre (passati i 30 giorni e quindi diventa un recesso standard) oltre a non riconoscerti gli interessi della linea vincolata perché diventa un recesso fatto di propria volontà, ti addebitano anche il primo nuovo, vero e definitivo "canone" del III trimestre 2022 se ti chiudono il conto effettivamente dopo il 30 settembre con la relativa "liquidazione" trimestrale.
 
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No Check stai confondendo due situazioni diverse, chi NON rientrava nel gratis per sempre e aveva fatto il reclamo, non ha ricevuto una nuova PMU, non ha 30 giorni per recedere, gli è stato semplicemente comunicato che valgono gli addebiti a partire dal 15 luglio dell'anno scorso (con, presumibilmente, riaddebiti delle spese eventualmente rimborsate).

Chi invece rientrava nel gratis per sempre, ha ricevuto la PEC post AGCM (e forse anche una seconda PEC di risposta al reclamo dopo, se questo era stato presentato), in questa/e PEC si dice che inizierà a pagare a partire da 30 giorni dalla "nuova" PMU. Quello che prima gli era stato rimborsato, rimane rimborsato, quello che non era ancora stato rimborsato, verrà rimborsato.

Ah ecco, in pratica figli e figliastri anche per il claim "gratis per sempre" :D

Il recesso entro 30 giorni penso che valga fondamentalmente per la questione della linea vincolata, al massimo cambia che se fai il recesso per esempio il 20 settembre (passati i 30 giorni e quindi diventa un recesso standard) oltre a non riconoscerti gli interessi della linea vincolata perché diventa un recesso fatto di propria volontà, ti addebitano anche il primo nuovo, vero e definitivo "canone" del III trimestre 2022 se ti chiudono il conto effettivamente dopo il 30 settembre con la relativa "liquidazione" trimestrale.
Quindi comunque se si recede entro i 30 gg dalla ricezione della comunicazione non dovrebbero applicare alcun canone, anche se il processo di chiusura dovesse impiegare più di 30 gg... Giusto? Altrimenti non mi spiego il senso di questo termine per recedere...
 
Ultima modifica:
Hanno buttato un osso all'AGCM (fingendosi contriti) per non farsi condannare pure da questi (come quelli).
Hanno spostato il tiro sul procedimento (implicitamente riconoscendolo con errori con "il gratis") ma hanno ottenuto il mantenimento della volontà (che deve essere riproposta), ricominciando il giro.
E su questo non ci piove, era chiarissimo.

Per me resta aperta la questione ABF che NON ha riconosciuto la PMU valida a peggiorare il contratto.
Anche questo era assodato, anche se a quanto pare più di qualcuno non lo ha ancora capito...

Allora ditemi se non è stata buona la prima per quale motivo dovrebbe essere buona la seconda ?
Appunto, era l'interrogativo cardine della questione AGCM, che ci eravamo posti in primis io e PortgasAce82

E' un vero e proprio trucco (come quello dei prestigiatori) , spacciato per "conciliazione +/-"
Gira voce che Forest e Silvano il mago di Milano saranno assunti nell'ufficio legale Widiba...
 
Ah ecco, in pratica figli e figliastri anche per il claim "gratis per sempre" :D

Quindi comunque se si recede entro i 30 gg dalla ricezione della comunicazione non dovrebbero applicare alcun canone, anche se il processo di chiusura dovesse impiegare più di 30 gg... Giusto? Altrimenti non mi spiego il senso di questo termine per recedere...
il termine di 30 gg è assegnato al cliente per manifestare volontà di recedere (ricettizia) non può contemplare anche la conclusione del procedimento, che dipende solo dalla banca
 
:no: PMU 30 giorni

Articolo 118 Testo Unico Bancario
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la
facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in
modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del
contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti
al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal
CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come
definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite
clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di
modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni,
predeterminati nel contratto (1).
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente
sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente.
___________________
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla L.18 maggio 2012, n. 62.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla L.18 maggio 2012, n. 62.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
TESTO UNICO BANCARIO
 
Il reclamo "parzialmente accolto" è solo per coloro che avevano aperto il conto fra il 2015 e 2016 allorquando appariva la pubblicità del "gratis per sempre", in pratica hanno dato il contentino nel senso che si accollano tutti i canoni introdotti a partire dall'estate dell'anno scorso e fino al termine dei 30gg di recesso che scadono alla fine di questo mese, poi introdurranno "definitivamente" le spese di liquidazione..

Nel tuo caso invece ti cucchi anche tutti i canoni pregressi.

Si puoi procedere col ricorso. Tra l'altro è scritto pure nel finale della pec che puoi ricorrere ad ABF.
Grazie per il chiarimento sulle tempistiche di apertura cc OK!

Hai perfettamente ragione, era scritto alla fine... sono cecato :wall:
 
Ragazzi ma quindi l'idea di mantenere il conto gratis per noi vecchi clienti è tramontata per sempre? Ho ricevuto anche io Pec, il conto lo voglio tenere è uno dei principali che uso
 
Ragazzi ma quindi l'idea di mantenere il conto gratis per noi vecchi clienti è tramontata per sempre? Ho ricevuto anche io Pec, il conto lo voglio tenere è uno dei principali che uso


Ma hai letto qualche post del thread? Così eh, giusto per...
 
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