Reclamo contro introduzione CANONE Widiba: come muoversi? Cap. II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
(alla fine ho votato con i piedi: conto chiuso) bye bye Widiba!
 
È evidente che il giustificato motivo la banca doveva menzionarlo ed esplicitarlo il più possibile, così come è evidente che qualche fondatezza ce l'avrà anche, ma appare un po' incoerente. L'incoerenza consisterebbe, almeno per il punto b), nella contrapposizione con la condizione di azzeramento. Se infatti, come scritto nella pmu, “Banca Widiba si è trovata ad affrontare un incremento via via maggiore del costo di gestione della raccolta del denaro depositato dai propri clienti”, tale condizione dovrebbe impattare su tutti i clienti e a maggior ragione per quelli che hanno più denaro. Questi ultimi, invece, proprio grazie agli alti capitali lo azzerano solo per questo.
Era una questione che avevo spesso sollevato nel precedente capitolo, e mi pare che più di qualcuno concordava con me, come ad esempio qui. Invece qui (parte finale del punto 2.3) si evidenzia un'altra contraddizione sempre all'interno della pmu che si può argomentare nelle risposte. Mi sorprende che proprio tu che sei sempre stato attivo nei due capitoli del thread ti sia dimenticato che se ne fosse già parlato ;)
Hai ragione me ne ero dimenticato :bow:
Nel mio ricorso non feci menzione di questo aspetto e lo tralasciai se non erro, devo rivedere bene gli argomenti che discussi.
Pero' e' anche vero che in questo ricorso (forse, e dico forse) non avrebbe senso riportare alla luce questo argomento, dato che il nuovo ricorso si basa sullo "ius variandi" fondamentalmente; il giustificato motivo lo vedo piu' fragile e attaccabile.

Certo, nessuno ti vieta di essere più sintetico nel reclamo e più discorsivo nel ricorso, proprio per controbattere le prevedibili contestazioni della banca, però tutte le questioni inserite quanto meno nel primo testo del ricorso devono essere presenti anche nel reclamo.
Si erano presenti, ma in modo abbastanza generale e discorsivo; mi soffermai maggiormente a dar la prova temporale degli snapshots presi con WebMachine, essendo che ricadevo nel periodo "gratis per sempre"

A volte sei più "attorcigliato" di un fegatino :D
Ahahahah, erano solamente considerazioni al limite della follia, che pero' Widiba potrebbe proporre ;)
 
ma portando il saldo a 0 sono ugualmente dovute queste spese fisse di liquidazione trimestrale ?
 
Pero' e' anche vero che in questo ricorso (forse, e dico forse) non avrebbe senso riportare alla luce questo argomento, dato che il nuovo ricorso si basa sullo "ius variandi" fondamentalmente; il giustificato motivo lo vedo piu' fragile e attaccabile.
Chiaramente ognuno è libero di scegliere cosa e come argomentare e sappiamo già che l'ABF, almeno fino ad ora, si sia basato solo sull'illegittimità per lo ius variandi; il mio discorso però è generale: per me se c'è più di un motivo (a proprio giudizio, ovviamente) conviene elencarli tutti (e già nel reclamo).

Sempre sulla fondatezza del giustificato motivo, e a prescindere dall'incoerenza evidenziata, io ad esempio non ho le competenze per poter giudicare se sia effettivamente ammissibile e ben spiegato (normativa vuole, infatti, che il cliente sia reso edotto in maniera esaustiva e quanto più chiara possibile). Personalmente non so nulla di indici euribor e cose del genere, e credo che la maggior parte dei correntisti siano nella mia stessa ignoranza in materia. Magari però qualcuno che ne mastica potrebbe – e sottolineo potrebbe – entrare nel merito individuando possibili incongruenze o lacune e contestarle.
 
C'è una circolare ABI che vieta di addebitare spese se il conto è vuoto e non movimentato da 1 anno.
Quindi possono addebitarle per 1 anno, poi se il conto non viene usato (per addebiti o accrediti) non possono più addebitare nulla; chiaramente è sempre facoltà di Widiba di chiuderlo.
 
C'è una circolare ABI che vieta di addebitare spese se il conto è vuoto e non movimentato da 1 anno.
Quindi possono addebitarle per 1 anno, poi se il conto non viene usato (per addebiti o accrediti) non possono più addebitare nulla; chiaramente è sempre facoltà di Widiba di chiuderlo.

Però di fatto dovresti andare in negativo e rimanerci, e non so che conseguenze questo possa avere, per cui magari ti conviene saldare il debito, ma se alla fine dell'anno saldi il tuo debito di -24 o -30 con un bonifico, hai effettuato un movimento e quindi sei punto e a capo
 
Poco più indietro si argomentava di come la banca potrebbe non adempiere a pronunciamenti ABF (compromissione volontaria).
Figurati cosa se ne farebbe di una semplice "circolare".
Ricordatevi sempre che sono "quelli" che hanno fatto quello che hanno fatto a MPS e non solo ....
 
Poco più indietro si argomentava di come la banca potrebbe non adempiere a pronunciamenti ABF (compromissione volontaria).
Figurati cosa se ne farebbe di una semplice "circolare".

Per 30€/anno, personalmente dubito che qualsiasi banca vada contro a direttive ABI, ABF e compagnia bella.
Magari potrebbe farlo se le cifre in gioco fossero un po' più significative, ma sputt@narsi per 30€... non credo proprio.
 
Per 30€/anno, personalmente dubito che qualsiasi banca vada contro a direttive ABI, ABF e compagnia bella.
Magari potrebbe farlo se le cifre in gioco fossero un po' più significative, ma sputt@narsi per 30€... non credo proprio.

Considera pero' che sarebbero 30€ x utente che fara' ricorso...Se si sapesse in giro che basta fare un ricorso e vincerebbero, che succederebbe?
 
In realtà ho scritto "vuoto" per brevità, ma la circolare ABI prevede saldo inferiore a 258€. Quindi puoi lasciarci 100€, per dire.

https://www.laleggepertutti.it/351449_conto-corrente-non-movimentato


Quell'articolo però, almeno per me, non è che sia molto chiaro, nel senso che per come è esposto o a causa della normativa di applicazione, sinceramente mi fa fare non poca confusione. Prima dice che per "conto dormiente" si intende un "conto non movimentato", poi quando lo spiega meglio dice che per essere definito tale deve essere non movimentato per 10 anni. Poi, ancora, più in basso quando parla della circolare fa riferimento a conti non movimentati ma per un periodo di un anno... :mmmm:

Il termine tecnico usato dalla legge per definire un conto corrente non movimentato è «conto dormiente». La normativa che regolamenta i conti dormienti è il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 [1]. Ai sensi di tale disciplina, si considera «dormiente» il deposito di somme di denaro (conti correnti, libretti, titoli, ecc.), per il quale:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, per un periodo di tempo di dieci anni;
  • e il cui saldo sia superiore a 100 euro.
Non capisco poi la ratio di quel "superiore a 100 euro"; se invece si hanno ad esempio 80 euro come è definito tale conto dopo 10 anni? :confused:

Per quanto riguarda invece il conto non movimentato per un anno, cioè quello oggetto della circolare, curiosa la scelta di 258,23 euro come tetto. Mi chiedo come mai proprio questa cifra precisa...
 
Ultima modifica:
Poco più indietro si argomentava di come la banca potrebbe non adempiere a pronunciamenti ABF (compromissione volontaria).
Figurati cosa se ne farebbe di una semplice "circolare".
Ricordatevi sempre che sono "quelli" che hanno fatto quello che hanno fatto a MPS e non solo ....

Più che altro, secondo la mia interpretazione che potrebbe anche essere errata, il dubbio dell'utente edik era mirato a sapere se bastasse svuotare il conto per non pagare tali spese, quindi non dopo un anno ma in corso del medesimo, e la cui risposta ovviamente è no. Anche perché se fosse così banale (come ad esempio il sdq per i cd) molti lo avrebbero già fatto.

Senza contare, poi, che se uno per non pagare le spese lo deve tenere fermo e a 0 per un anno il cc non avrebbe ragione di esistere e tanto varrebbe chiuderlo non appena si riceve la pmu.
 
Per quanto riguarda invece il conto non movimentato per un anno, cioè quello oggetto della circolare, curiosa la scelta di 258,23 euro come tetto. Mi chiedo come mai proprio questa cifra precisa...

Perchè sono le vecchie 500mila lire, immagino, che sono state traslate in euro.
Come i 77,47€ del bollo sulle carte di credito.
 
Poco più indietro si argomentava di come la banca potrebbe non adempiere a pronunciamenti ABF (compromissione volontaria).
Figurati cosa se ne farebbe di una semplice "circolare".
Ricordatevi sempre che sono "quelli" che hanno fatto quello che hanno fatto a MPS e non solo ....

ti riferisci a widiba? E cosa ha fatto a MPS? :confused:
Cmq, widiba per adesso è sempre stata virtuosa e ha sempre rispettato le decisioni dell'abf (e se dai un'occhiata all'elenco degli inadempienti vedrai che è una delle poche a non comparirci) :bye:
 
Trasmessi questa sera anche da parte mia e di mia moglie ricorsi all'ABF, un giorno prima che trascorresse l'anno dal reclamo fatto il 7.10.2021 e con bonifico all'ABF fatto dal conto Widiba;)
Già protocollati ed assegnati alla segreteria di Bari.
Ora si resta in attesa...
 
Buongiorno, prima di spulciarmi tutta la procedura chiedo, non avendo mai proposto ricorso sono ancora in tempo per farlo e ottenere vantaggi?
Grazie
 
Buongiorno, prima di spulciarmi tutta la procedura chiedo, non avendo mai proposto ricorso sono ancora in tempo per farlo e ottenere vantaggi?
Grazie

Invece dovresti proprio "spulciarti tutta la procedura" come dici tu perché non si capisce se intendi il reclamo vs widiba (che è la prima cosa da fare) o il ricorso ad abf (entro un anno dal reclamo) :bye:
 
Ragazzi, finalmente dopo più di due mesi (avevo fatto ricorso ABF in data 29/07/2022) sono arrivate le controdeduzioni di Widiba. Le posto integralmente e vi prego di aiutarmi nella formulazione delle repliche:

2. Infondatezza del Ricorso

2.1. Preliminarmente si rileva che l’unico motivo di contestazione della Manovra svolto dal sig. xxxxxi nel Ricorso è che Widiba avrebbe pubblicizzato il conto corrente pacchetto “SMART” come “gratuito per sempre”, senza tuttavia allegare, né provare, ulteriori profili di illegittimità della Manovra stessa, tantomeno profili di violazione “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ossia con la materia di competenza di codesto Ill.mo Organismo. E’ infatti evidente che profili di eventuali scorrettezza di pratiche commerciali di Widiba esuli dalle materie di competenza di codesto Ill.mo Organismo, non senza rilevare come tali profili siano stati risolti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) con il provvedimento del 12/07/2022 (all1.), del quale si tratterà al successivo par.2.3. Si richiamano, poi, i principi da tempo affermati dal Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisione n. 10929/2016), secondo i quali “il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa”, ciò anche se “l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale …”, trattandosi “di un potere–dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o “additiva”. Ne consegue che codesto Ill.mo Organismo, già in ragione di quanto appena esposto, non potrà accogliere il Ricorso posto che questo non allega, né dimostra, la violazione da parte di Widiba della normativa di competenza dello stesso. In via subordinata, senza accettare il contraddittorio né l’inversione degli oneri probatori e di allegazione incombenti esclusivamente sul Ricorrente, Widiba per tuziorismo rileva quanto segue.

2.2. Con la “Proposta di Modifica Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni” del 14/05/2021 (la “Manovra”), Widiba ha modificato la valorizzazione delle spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” (scelto dal sig. xxxxxx), elemento già indicato nel relativo contratto (allegato al Ricorso) sottoscritto dal Ricorrente, con valorizzazione “a zero” (cfr. par. C “Documento di sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.6 e ss.). Si ritiene, quindi, che Widba, già per questo solo motivo, non abbia introdotto “clausole di costo nuove” con conseguente legittimità della Manovra, anzitutto ai sensi dell’art.118 del Decreto Legislativo 1/09/1993 n.385 (“TUB”), come di recente confermato dalla Banca d’Italia nell’ambito del procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui si dirà sub 2.3. che segue.

2.3. L’AGCM ha avviato il 10/12/2021 nei confronti di Widiba un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in relazione alla pubblicizzazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” con il claim “gratuito per sempre” nel periodo ricompreso tra l’11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016. Tale procedimento si è concluso con provvedimento assunto all’adunanza dell’AGCM del 12/07/2022 (cfr. all.1), senza alcuna sanzione per Widiba, ritenendo gli impegni da questa assunti idonei a sanare “i profili di possibile illegittimità” (enfasi aggiunta) del citato claim “gratuito per sempre”. Tali impegni, in sintesi (facendo rinvio al provvedimento dell’AGCM sub all.1) e per quanto qui rileva:

a) prevedono, fra l’altro, il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata comunicazione del 14/05/2021 di Widiba (cfr. produzione del Ricorrente), assegnando ai clienti che hanno sottoscritto un conto corrente pacchetto “SMART” nel citato periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, come il Ricorrente, un termine di recesso dal contratto di conto corrente decorrente dalla nuova comunicazione di Widiba della Manovra medesima (all.2), onde eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia stata influenzata dal claim “gratuito per sempre”, oltre al rimborso delle “spese di liquidazione trimestrali” medio tempore addebitate;

b) sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d’Italia all’AGCM (cfr. pag.8, par.IV, provvedimento sub all.1) , parere che ha ritenuto che gli impegni sub a) che precede “non presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (enfasi aggiunta), affermazione che all’evidenza non sarebbe stata resa ove la Manovra, mantenuta da Widiba, avesse presentato un qualche profilo di contrarietà “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ossia con la materia di competenza dell’Istituto di Vigilanza e di codesto Ill.mo Organismo che, di conseguenza, non potrà che respingere il Ricorso.

Laddove è poi evidente che se la Manovra fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla disciplina “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, la stessa non avrebbe reso alla AGCM il parere riportato sub b) che precede, ma avrebbe fornito parere contrario al mantenimento della Manovra stessa. Fra l’altro al sig. xxxxx, avendo aperto il conto corrente pacchetto/profilo “SMART” il 21/05/2015, Widiba ha provveduto ad inviare la comunicazione indicata sub a) che precede (cfr. all.2) ed a rimborsare le “spese di liquidazione trimestrali” medio tempore addebitate in ragione della Manovra (cfr. all.3).

2.4. La Manovra è poi legittima anche per i seguenti motivi. E’ pacifico e documentalmente dimostrato, come anticipato sub 2.2., che le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” costituivano un elemento già indicato nel relativo contratto sottoscritto del sig. xxxxxx, con valorizzazione “a zero” (par. C “Documento di sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.6 e ss.), mentre la facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista all’art. 14 delle “Norme generali applicabili al rapporto banca-cliente” (cfr. pag.33), il quale richiama e riproduce le previsioni di cui all’art. 118 T.U.B.

Ne consegue che non è stata introdotta alcuna nuova clausola, o nuova voce di spesa o di costo, in quanto le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” erano già indicate e previste nel contratto sottoscritto dal sig. xxxxx. Widiba, quindi, ha esercitato legittimamente lo jus variandi di cui all’art.118 T.U.B., in quanto relativo ad una condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente sottoscritto dal sig. xxxxxx, laddove lo zero rientra pacificamente tra i simboli numerici rappresentativi di un “valore”, di una “misura”, di una “cifra” (si pensi, ad esempio, alla temperatura che può essere indicata come pari a zero, dato che, evidentemente, non indica l’assenza di una temperatura, che invece esiste ed è, appunto, pari a zero).

Sarebbe, quindi, decisamente errato, sia in fatto, sia in diritto, riconnettere all’indicazione di un costo “a zero” nell’àmbito di un contratto, la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad una diversa valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto (tra le altre) dell’accordo negoziale, riconnettendo (arbitrariamente) a tale valorizzazione la mancanza di qualsiasi facoltà di modifica. Dal momento in cui, infatti, la voce delle spese mensili di liquidazione del conto corrente è comunque indicata e valorizzata nel contratto, come nella specie, essa rappresenta ad ogni effetto una vera e propria “condizione contrattuale”, rilevante ex art. 118 T.U.B., con la conseguenza che la stessa ben potrà essere modificata utilizzando il meccanismo previsto da tale norma, senza integrare la diversa fattispecie di introduzione di clausole di costo “nuove” (si stenta, anche sotto un profilo logico, a comprendere come si possa sostenere che sia stata introdotta una nuova clausola o una nuova condizione in un contratto, quando tale clausola e/o condizione è già presente nel contratto stesso).

Non senza aggiungere, come rilevato, che nel contratto firmato dal sig. xxxxxx la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall’art. 14 delle “Norme generali applicabili al rapporto banca-cliente” di cui al contratto di conto corrente (allegato al Ricorso), mentre non è riportato da nessuna parte che le spese mensili di liquidazione del conto corrente non possano essere mai modificate (o debbano restare a “zero”); anche sotto questo profilo, dunque, non si comprende sulla base di cosa possa sostenersi che Widiba non avesse diritto di modificare la valorizzazione di tali spese. Del resto l’art.118 T.U.B. stabilisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto” (enfasi aggiunta), prevedendo esclusivamente che tali condizioni, per essere variate, devono essere “previste”, quindi a prescindere da come sono ab origine valorizzate, l’importante è che siano già presenti nel contratto. Il tenore della norma in esame, dunque, non lascia spazi interpretativi diversi a meno di non volerne stravolgere completamente la ratio, con il rischio di ingenerare nel sistema “un corto circuito” interpretativo, tuttavia privo di fondamento fattuale e normativo. In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto stipulato dal sig. xxxxx, ma è stato diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono stati rispettati anche i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo. Infatti la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26498/2018 fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come mera modifica di oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de quo era pacificamente previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto dal Ricorrente, ed è stato modificato solo nella sua valorizzazione. Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020 n.13027, ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022 n. 2052), nel pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. - mediante l’innalzamento unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si è mai posto il problema della riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui all’art. 118 T.U.B., né ha ravvisato la violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene implicitamente, che siffatto genere di modifica integra modifica di condizione contrattuale già esistente e non invece introduzione di condizione contrattuale nuova. Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in merito ad alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art. 118 TUB, aventi ad oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora le condizioni indicate non abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della misura del tasso debitore e quindi potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art. 118 TUB” (enfasi aggiunta). Un ultima considerazione. A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto di conto corrente non può essere oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata “a zero”, si giungerebbe all’assurda conclusione di poterla modificare se questa fosse stata invece valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un ragionamento lineare e fondato logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo. 2.5. In ultimo, e ferma l’eccezione svolta sub 2.1. che precede, Widiba, sempre per tuziorismo difensivo, rileva che essa con la Manovra non ha introdotto alcun “canone” (argomento comunque irrilevante) in relazione al conto corrente pacchetto "SMART", contrariamente a quanto sembrerebbe sostenere il Ricorrente; ciò risulta dalla comunicazione del 14/05/2021 relativa alla Manovra (prodotta con il Ricorso), nella quale: a) in relazione al “Pacchetto Smart” non vi è alcun riferimento ad un “adeguamento del canone”, ma solo ad “un incremento delle spese fisse di liquidazione per il conto Smart è di € 2,50” (enfasi aggiunta) “su base mensile” (spese già previste nel contratto); b) si parla di “incremento del canone” solo per il “conto Premium di 2,33 € e per il conto Top di 2,1 €”; c) A pag.2, nel prospetto delle condizioni riferito al “Pacchetto Smart” (il primo), nella colonna “condizioni sino al 14 luglio” il canone è a 0,00 €, come anche nella colonna “Nuove condizioni dal 15 luglio” che parimenti indica canone 0,00 €; d) in relazione al “Pacchetto Smart” c’è stato, infatti, “un aumento di 2,5€ mensili di spese di liquidazione, che nulla ha a che vedere con il canone, tant’è vero che solo in relazione agli altri “Pacchetti”, quello “Premium” e quello “Top” (cfr. ancora la comunicazione di Widiba del 14/05/2021) c’è stato un aumento del canone e non un aumento delle spese di liquidazione che sono rimaste a zero. 3. Conclusioni Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Organismo di respingere il Ricorso. Si ringrazia e si inviano distinti saluti.
 
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