il contribuente, negli anni interessati, ha acquistato Bitcoin per complessivi euro 138.454,00, poi rivenduti per complessivi euro 148.933,00
Trattasi quindi di operazioni che, da una parte superano la soglia di valore e temporale (euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta) e che, per la loro rilevanza economica, non possono non denotare l'esistenza di un'evidente finalità speculativa. Lo stesso contribuente ha in sede di dichiarazione dei redditi, operato in tal senso, salvo poi- in seguito alla Risoluzione n. 72/E del 2/09/2016 dell'Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto erroneamente applicabile al suo caso - richiedere il rimborso dell'imposta pagata, rimborso a giudizio del presente Collegio non spettante per i motivi sopra riportati.
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ma il contribuente l'aveva compilato il quadro RW oppure ha compilato direttamente il quadro RT
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Conseguentemente, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre
fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi
imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi
da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un
controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo
d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e
comma 1-ter. Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai wallet è
equiparato ad una cessione a titolo oneroso