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Super green pass, alcuni provvedimenti giudiziari stanno dando ragione a chi ne e sprovvisto - Il Fatto Quotidiano

SOCIETÀ
- 18 FEBBRAIO 2022
Super green pass, alcuni provvedimenti giudiziari stanno dando ragione a chi ne è sprovvisto


di Elena Dragagna, avvocato, Gilda Ripamonti, giurista, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica

Segnali incoraggianti: la giustizia sembra ricordarsi della Costituzione e del concetto di dignità umana in essa richiamato. All’articolo 2 sono riconosciuti – non attribuiti – i diritti inviolabili dell’uomo, connessi alla sua dignità. L’articolo 3 riconosce a tutti i cittadini “pari dignità sociale”, senza distinzioni o discriminazioni. L’articolo 4 riconosce il diritto/dovere al lavoro, su cui la Repubblica è fondata (art.1). L’articolo 32, oltre a prevedere che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, sancisce che tale legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. L’articolo 36 stabilisce il diritto del lavoratore a una retribuzione “sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa”.

Riflettere sul valore della dignità umana è più che mai importante oggi, quando l’aggressione a tale dignità appare senza precedenti. Dopo il green pass “base”, già di per sé censurabile a nostro avviso dal punto di vista costituzionale, è stato previsto il super green pass, che si ottiene solo da vaccinati o guariti da Covid-19 e che, inizialmente richiesto per diverse attività al chiuso, è stato poi esteso a coprire quasi tutti gli ambiti della vita per le persone dai 12 anni di età. Il decreto legge 1 del 7 gennaio 2022, oltre ad avere esteso l’obbligo del green pass per l’accesso a praticamente tutti i servizi e tutte le attività commerciali eccetto quelle essenziali, ha introdotto l’obbligo vaccinale (già previsto prima per alcune categorie di lavoratori) per tutti i lavoratori che abbiano compiuto (o debbano compiere entro) 50 anni fino al 15 giugno 2022, prevedendo inoltre la necessità di super green pass per l’accesso al lavoro dal 15 febbraio 2022, pena pesanti sanzioni pecuniarie.

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Chi non accede al lavoro in quanto sprovvisto di super green pass è considerato assente ingiustificato, con conseguente sospensione della retribuzione. Palese la violazione degli articoli 32 e 36 della Costituzione, sopra ricordati. In una recente intervista, Alessandro Mangia, professore di diritto costituzionale all’Università Cattolica di Milano, ha evidenziato che lo scopo della retribuzione è di “garantire un’esistenza libera e dignitosa” e pertanto si è chiesto se sia “libera e dignitosa la vita di chi si deve vaccinare per lavorare e arrivare a fine mese”.

Diversi recenti provvedimenti giudiziari si sono occupati di tali questioni. Il Tribunale di Velletri ha riammesso al lavoro un’operatrice sanitaria sospesa in quanto non vaccinata, posta la “rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio)”. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, nel caso di uno studente di infermieristica non vaccinato, ha richiesto informazioni al Ministero della Sanità, per vagliare se l’obbligo vaccinale sia o meno conforme al dettato costituzionale. Il Tar del Lazio, con tre recenti decreti, in vista della valutazione collegiale circa la costituzionalità dell’obbligo vaccinale ha sospeso “la privazione della retribuzione” in quanto privazione della “fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita”, per tre dipendenti del Ministero della Giustizia.

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Sempre il Tar del Lazio ha riammesso al lavoro diversi dipendenti del Ministero della Difesa che avevano sollevato l’incostituzionalità della norma relativa all’obbligo vaccinale. Il Tar della Lombardia, nel procedimento n. R.G. 109/2022 promosso da una psicologa contro il relativo Ordine professionale, ha dato atto di avere sollevato la questione di illegittimità costituzionale della normativa sull’obbligo vaccinale nella parte in cui, in caso di inadempimento dell’obbligo, è prevista “l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria” e ha sospeso parzialmente il provvedimento di sospensione, limitandolo alle prestazioni “che implicano contatti interpersonali o comportano… il rischio di diffusione del contagio”.

La violazione della dignità umana è da rilevare anche rispetto all’obbligo vaccinale surrettizio che si ha con il super green pass, richiesto ai cittadini dai 12 anni di età, a pena della loro esclusione da servizi pubblici essenziali (i trasporti), attività sportive, culturali, aggregative e che comporta plurime discriminazioni in ambito scolastico. In un momento in cui gli altri Stati europei abbandonano le misure restrittive, prima tra tutte il green pass nelle sue diverse versioni, e i decisori italiani invece inviano segnali negativi o al più contraddittori al riguardo, ci si augura che la magistratura si esprima al più presto anche su questi aspetti.

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L’insistenza del governo draghi nel voler vaccinare i guariti, che rimangono immuni a tempo indeterminato, esponendoli a rischi maggiori di eventi avversi, testimonia una volontà di vaccinarli a tutti i costi.
Dunque a prescindere dalla loro salute.
Questa volontà a prescindere dalle conseguenze dannose si chiama dolo. E precisamente dolo eventuale.

Lo scudo penale non copre le ipotesi di lesioni o di omicidio doloso.
I signori del governo risponderanno di queste lesioni volontarie e di questi omididi dolosi plurimi (strage) solo a condizione che il ramo del parlamento competente ne conceda l’autorizzazione a procedere (ipotesi del tutto improbabile). Ecco perché i signori del governo si sentono coperti da licenza di uccidere.

I medici e gli inoculatori invece no.
Sappiano che rispondono penalmente, personalmente e direttamente di lesioni volontarie (anche lievissime e di breve durata) e di omicidio volontario (pena edittale minima 21 anni di reclusione), tutte le volte che un guarito, dopo averli informati di questa sua condizione, abbia conseguenze avverse e loro non lo abbiano esentato dalla vaccinazione.
Nessun “protocollo ministeriale” sulle esenzioni vaccinali li salverà.
Medici avvisati…

Paolo Sceusa
 
una domanda agli esprti..se il gp scade il 28 febbraio come da comunicazione ricevuta, il 28 febbraio sono ancora coperto da gp???
 
🎬 Pronti per la 10° puntata, oggi h. 19:00, de IL CANTO DELLA SERA, condotta da Monica Soldano, giornalista, Coordinamento 15 Ottobre.

Diciamocela tutta!

Tema della serata:

Se non ti vaccini, ti tolgo anche lo stipendio!
No, ha detto il Tar del Lazio: il 50% dello stipendio va erogato sempre.

Venerdì scorso, il Tar del Lazio, ha riconosciuto, in via cautelare, il diritto di un dipendente della PA, a rischio di sospensione a causa dell'obbligo vaccinale, a percepire comunque il 50% dello stipendio ed ha anche scritto nero su bianco che si rilevano alcuni profili di incostituzionalità delle norme. Per saperne di più, ne parleremo questa sera con l'avv. Luigi Parenti, avvocato cassazionista del foro di Roma. Sintonizzatevi per porre le vostre domande!


Intervengono:

🔸 avv. Luigi Parenti

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Vi aspettiamo!

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Mamma mia lungo e difficile da leggere e capire per chi non mastica diritto e simili.

Mah, veramente è molto chiaro.

In soldoni: la prassi dell'iter legislativo oramai è il decreto legge, l'esecutivo di fatto ha usurpato il parlamento del potere legislativo (in generale), non è possibile proclamare uno stato di emergenza per motivazioni sanitarie, i decreti legge sono scritti con le natiche ed è palesemente discriminatorio e inutilmente vessatorio sospendere un cinquantenne dal lavoro senza supergreen pass e non un quarantanovenne SE (come è evidente) le due fattispecie (potenziale rischio infezione in un luogo di lavoro di un quarantanovenne e di un cinquantenne) sono evidentemente analoghe.
 
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha emesso un'ordinanza con cui si sottolinea l'incostituzionalità dei vaccini obbligatori per contrasto con gli artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34 e 97

Con calma, giudici, ché ancora c'è tempo. Non c'era un Salvini da incriminare stavolta...
 
Intanto gli pseudocostituzionalisti venduti continuano a dire falsità sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale.
 
Mancata conversione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante: «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo». (22A02241) (GU Serie Generale n.81 del 06-04-2022)

Gazzetta Ufficiale
 
Boh!

Simile a tanti altri, per me analisi sospesa per evitare compromissioni. Non entra nella ciccia del discorso, se ci sono sentenze che n linea col dettato si definiscono gli obblighi solo se non si obbliga al rschio per la salute e sempre rispettando la dignità personale, a parte la superficialità dell’analisi dovuta al numero di battute concesse, la conclusione: “ impossibile ogni operazione di valutazione del bilanciamento tra gli interessi individuali e quelli collettivi previsto dall’articolo 32 della Costituzione.”, pare sconclusionata. È per deduzione logica impossibile determinare un obbligo, la scelta deve essere libera ed informata punto, come per qualsiasi medicinale.
 
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