Aspetti giuridici, normative covid.

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link


“il legislatore, in una situazione pandemica che vede il diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse - si pensi ai pazienti cardiopatici, diabetici od oncologici - e dell’età avanzata, ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell’unica terapia - quella profilattica - in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio

Questa sentenza e' fondata su premesse PALESEMENTE FALSE!!!!!
 

I giudici si esprimono così contando a mio parere sulla ignoranza (non conoscenza della cost.) e sulla superficialità o analfabetismo funzionale del cittadino
Perché, non posso credere che venga ribaltato ogni significato da parte di costituzionalisti alla cui cultura ci dovremmo affidare.
Analizziamo:
Per quanto riguarda le eventuali restrizioni è perfettamente spiegato nella discussione dell’art16, che però tralasciano basandosi sul preminente art 2, leggiamolo

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Pone i fondamenti sui principi di norimberga e i conseguenti diritti dell’uomo: inviolabili
Come da grearchia di tutto l’impianto parte dal singolo verso la comunità e sottolinea: ove si svolge la sua personalità. Dando primogenitura all’uomo come essere fisico e animistico (morale).
La chiosa è la responsabilità, parlando di doveri inderogabili, contando su di un essere maturo e partecipe, funzionale alla repubblica in tutti i suoi aspetti.
Vorrei sottolineare che la solidarietà è politica, virgola economica e, sociale (le gerarchie anche nell’ordine di scrittura).

Andiamo a leggere cosa
dicono i giudici di Palazzo Spada “E ciò non perché, come afferma chi enfatizza e assolutizza l'affermazione di un giusto valore concepito però come astratto bene, la persona receda a mezzo rispetto ad un fine o, peggio, ad oggetto di sperimentazione, in contrasto con il fondamentale principio personalista, a fondamento della nostra Costituzione, che vede nella persona sempre un fine e un valore in sé, quale soggetto e giammai oggetto di cura, ma perché si tutelano in questo modo tutti e ciascuno, anzitutto e soprattutto le persone più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, da un concreto male, nella sua spaventosa e collettiva dinamica di contagio diffuso e letale, in nome dell’altrettanto fondamentale principio di solidarietà, che pure sta a fondamento della nostra Costituzione (art. 2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all’individuo”.

Non esiste un astratto bene, esiste un essere al quale non si puó negare di esprimere la propria personalità
La persona non é un fine, é la cellula dell’organismo,
Inverte la gerarchia in tutti e ciascuno, anteponendo il collettivo al singolo, ponendo anzitutto e soprattutto i più vulnerabili (mettendo quindi discriminanti gerarchiche non rilevabili in tutta la costituzione), in nome della solidarietà (dimenticando politica).
La chiosa è la citazione delle libertà funzionali alle responsabilità

Questa chiosa, potrebbe essere scritta da chi non ha capito il fine della costituzione: poggiarsi su cittadini maturi e responsabili, svincolati da qualunque obbligo proprio per permettere lo sviluppo migliore di ciascuna personalità sulla quale poggia la res-pubblica.
Delineando al contrario un cittadino immaturo che deve essere guidato verso le responsabilità ed i doveri
 
Vincent Vеga;57068261 ha scritto:

Non ha alcuna rilevanza

A meno che la salute pubblica e i diritti costituzionali non ricadano anch’essi sotto la giurisdizione amministrativa

ART. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Ps.
Vinc
Lo stato di diritto é saltato dal 4/3/2020 Esattamente 172 anni dopo lo statuto albertino il 4/3/1848 reintegrando l’arbitrarietà

Il CdS si doveva pronunciare sui diritti riguardo la sospensione degli stipendi, non sulla politica sanitaria
 
Non ha alcuna rilevanza
...
Ps.
Vinc
Lo stato di diritto é saltato dal 4/3/2020 Esattamente 172 anni dopo lo statuto albertino il 4/3/1848 reintegrando l’arbitrarietà

Il CdS si doveva pronunciare sui diritti riguardo la sospensione degli stipendi, non sulla politica sanitaria
sono (molto) ignorante, grazie della precisazione che...ignoravo.
fatto sta che intanto si è serenamente espresso un togato fregandosene della corte costituzionale

cito da una dissertazione lunghissima e fatta molto bene
La compatibilita costituzionale dell'obbligo di vaccinazione per determinate categorie di lavoratori. - Rivista Penale Diritto e Procedura

9.2.3. Più recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 21 novembre 2017
– 18 gennaio 2018, nell’affrontare le plurime questioni di legittimità costituzionale del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, ricalcando le precedenti
pronunzie, ha nuovamente affermato (punto n. 8.2.1. del “considerato in diritto”) quanto segue:
«[…] questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è
incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare
lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se
si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo
che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi
di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del
danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n.
307 del 1990)».
 
Vincent Vеga;57068400 ha scritto:
sono (molto) ignorante, grazie della precisazione che...ignoravo.
fatto sta che intanto si è serenamente espresso un togato fregandosene della corte costituzionale

cito da una dissertazione lunghissima e fatta molto bene
La compatibilita costituzionale dell'obbligo di vaccinazione per determinate categorie di lavoratori. - Rivista Penale Diritto e Procedura

9.2.3. Più recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 21 novembre 2017
– 18 gennaio 2018, nell’affrontare le plurime questioni di legittimità costituzionale del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, ricalcando le precedenti
pronunzie, ha nuovamente affermato (punto n. 8.2.1. del “considerato in diritto”) quanto segue:
«[…] questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è
incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare
lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se
si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo
che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi
di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del
danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n.
307 del 1990)».

Anch’io sono ignorantissimo, ho solo una antica passione per la nostra costituzione

Quella sentenza é molto dibattuta, perché è in conflitto con la discussione stessa negli atti C. ed è tiepida confronto alle leggi attuali, che partono da quella,
É una sentenza dovuta, richiesta per le opposizioni agli obblighi per i minori per la scuola, ed é di fatto una sentenza politica, dalla quale é partita l’inversione di interpretazione della C.

La discussione della costituente era stata molto chiara sugli obblighi di trattamenti sanitari, considera che allora c’era un problema di igiene (parola per altro proposta per l’art in questione), per cui considera che la C. mette al centro il cittadino, l’organizzazione parte sempre dal piccolo verso il grande, mai il contrario, ogni mozione che desse restrizioni o vincoli al singolo per interesse maggiore sono quasi sempre bocciate (tranne l’esproprio con indennizzoo), come nel caso della mozione “Nobile” che dovrebbe fare giurisprudenza proprio oggi

Invece, se noti la sentenza la prende larga dicendo: “L’imposizione del tso non è incompatibile“, vero, se sei un pazzo criminale, per legge vai contenuto, se c’è un’epidemia di tifo, quella zona va contenuta fino al temine del pericolo, infatti la gestione é regionale, vedi, sempre dal piccolo al grande
Quindi, Definisce la tollerabilità
Poi salta alla parte di risarcimento evidenziando la colpa, in caso di guerra, quindi morte per la difesa della comunità, non é previsto risarcimento, ma onore

Al tempo della costituente, c’era la russia comunista potentissima da cui prendere esempio, invece si é scelto il liberismo, malgrado ci fossero personalità straordinarie come togliatti foa ecc., eppure hanno trovato il fulcro nella persona umana, e la forza del gruppo con le ispirazioni delle sinistre, mentre per l’economia si sono avvalsi anche nella saggezza di einaudi. La predominante socialista/comunista di allora avrebbe ammesso di avere l’approccio che stanno usando oggi:l’interesse comune é più importannte del singolo
Peró ha prevalso il bene ;)
 
se vai un pò oltre quel punto, c'è questo passaggio che ho tralasciato (ti conviene leggere il pdf)

9.3.Secondo le reiterate affermazioni del Giudice delle leggi, dunque, è da ritenersi legittima
l’imposizione di un trattamento sanitario se lo stesso sia diretto non solo a migliorare o a
preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute
degli altri; tale legittimità però viene meno – né potrebbe essere diversamente nell’assetto
valoriale stabilito della Costituzione - ove sia prevedibile che il trattamento vada ad incidere
negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, a meno che non si tratti di
conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni
intervento sanitario e, pertanto, siano da ritenersi tollerabili.

10.Così ricostruito il quadro di riferimento, la domanda che si è già anticipata (39) può essere
ulteriormente puntualizzata nei seguenti termini: i 16 decessi in nove mesi in Italia che, secondo
l’A.I.F.A., sono correlabili ai vaccini costituiscono o meno eventi temporanei, di scarsa entità e,
dunque, secondo il riferito insegnamento della Corte costituzionale, “tollerabili”
dall’ordinamento?
La risposta non può che essere negativa.

Infatti, anche ove si volesse prescindere totalmente (e non si comprenderebbe perché
prescinderne) dalla quantità e dalla qualità delle ulteriori reazioni avverse segnalate e raccolte
dall’A.I.F.A. (
40), in ogni caso il numero, in sé, degli eventi irreversibili – ben 16 decessi in 272
giorni (41) cioè 1 ogni 17 giorni, quasi 2 al mese in Italia – che sono, per definizione, né di scarsa
entità né temporanei (ergo: intollerabili), decessi risultati causalmente correlabili alla
vaccinazione è tale (42) da doversi offrire netta risposta negativa, oggi, al quesito circa la liceità
di un obbligo di trattamento sanitario/vaccinale, sia esso prorogato (per gli operatori sanitari)
sia esso neo-introdotto (per le altre categorie di lavoratori), indifferentemente strutturato, come
si è accennato, “di fatto” ovvero posto “di diritto”.
 
Vincent Vеga;57068675 ha scritto:
se vai un pò oltre quel punto, c'è questo passaggio che ho tralasciato (ti conviene leggere il pdf)

9.3.Secondo le reiterate affermazioni del Giudice delle leggi, dunque, è da ritenersi legittima
l’imposizione di un trattamento sanitario se lo stesso sia diretto non solo a migliorare o a
preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute
degli altri; tale legittimità però viene meno – né potrebbe essere diversamente nell’assetto
valoriale stabilito della Costituzione - ove sia prevedibile che il trattamento vada ad incidere
negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, a meno che non si tratti di
conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni
intervento sanitario e, pertanto, siano da ritenersi tollerabili.

10.Così ricostruito il quadro di riferimento, la domanda che si è già anticipata (39) può essere
ulteriormente puntualizzata nei seguenti termini: i 16 decessi in nove mesi in Italia che, secondo
l’A.I.F.A., sono correlabili ai vaccini costituiscono o meno eventi temporanei, di scarsa entità e,
dunque, secondo il riferito insegnamento della Corte costituzionale, “tollerabili”
dall’ordinamento?
La risposta non può che essere negativa.

Infatti, anche ove si volesse prescindere totalmente (e non si comprenderebbe perché
prescinderne) dalla quantità e dalla qualità delle ulteriori reazioni avverse segnalate e raccolte
dall’A.I.F.A. (
40), in ogni caso il numero, in sé, degli eventi irreversibili – ben 16 decessi in 272
giorni (41) cioè 1 ogni 17 giorni, quasi 2 al mese in Italia – che sono, per definizione, né di scarsa
entità né temporanei (ergo: intollerabili), decessi risultati causalmente correlabili alla
vaccinazione è tale (42) da doversi offrire netta risposta negativa, oggi, al quesito circa la liceità
di un obbligo di trattamento sanitario/vaccinale, sia esso prorogato (per gli operatori sanitari)
sia esso neo-introdotto (per le altre categorie di lavoratori), indifferentemente strutturato, come
si è accennato, “di fatto” ovvero posto “di diritto”.

In realtà il vero punto è un altro, l’uso supera sempre la norma

Io posso disquisire di leggi e costituzione con tutti quelli che incontro, ma se ciascuno mi diceche discriminare va bene, diventa legge (uso)

Gli atti del governo conte erano tutti illegittimi, tutti ne avevano coscienza, ma la maggior parte li seguiva (uso)
Un colpo di spugna li ha annullati, ma sono ancorain uso
L’europa fa una legge per facilitare il transito tra le nazioni, draghi fa illeciti a più non posso, (uso), se guardi il video sotto c’è il richiamo ufficiale dell’ue alle norme europee entro massimo il 31/1, ma la gente è entrata nellamentalità delle restrizioni illecite e il vigile c.glione che faràla multa il 1/2 ci sarà di sicuro, perché la discriminazione é già in “uso”

É questa la finestra di overton, aperto lo spiraglio si genera una realtà alternativa da cui diventa difficilissimo retrocedere se la si imbocca, perché altera alcuni paradigmi che aprono a loro volta finestre con realtà che sarebbero state improponibili all’inizio

Polizia e studio legale: dal 31.01.2022 vengono annullati tutti i DL e le leggi su green pass e obblighi vaccinali!!!! - PeerTube.it

I bambini, cominciano già a non ricordare piu la vita senza mascherine, quando si mangiava e sigiocava vicini
Pensa quale danno antropologico hanno fatto, quando lo dicevo due anni fa mi rispondevano che sarebbe finita presto, stolti!
Hanno rovinato le prossime generazioni.

Intervista a bambini e pedita ricordi premuseruola ... - PeerTube.it

Aspetti giuridici
A mio parere, la butto li, poi metteró le citazioni (ora é troppo tardi)
Lo stato ha il dovere di ristabilire un equilibrio, quando l’interesse del singolo sia in palese contrapposizione con il ben essere dello staro
ART. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Si potrà associare il 41 con l’esproprio di chi ha promosso addirittura l’eversione?
 
Orpo, hanno cambiato proprio l’art. 41

Mi sembra come se ne avessi imbroccata un altra, che qulo

:wall:
 
Green Pass: esposto al Garante di 25 giuristi | Filodiritto

Green Pass: esposto al Garante di 25 giuristi
si rompe il silenzio
16 Febbraio 2022


[Pubblichiamo – grassetti e suddivisione dei paragrafi nostri – l’esposto presentato al Garante da 25 giuristi. Plaudiamo all’iniziativa].



Spett.le Garante per la protezione dei dati personali

SEGNALAZIONE EX ART. 144 D.LGS. 196/03 – ESPOSTO
L’art. 3, co. 1, lett. a) DL 4 febbraio 2022, n. 5 introduce una discriminazione tra italiani e non italiani, contraria all’art. 3 Cost. e ai principali strumenti eurounitari e internazionali.

È un arretramento allarmante riguardo ad acquisti giuridici che ritenevamo intangibili in tema di uguaglianza e rispetto della persona umana, senza distinzioni e appartenenze di gruppo. La discriminazione è dunque odiosa, ed estremamente grave perché incide in modo diretto sull’esercizio di diritti fondamentali.

L’art. 1, co. 1, lett. a) introduce inoltre una discriminazione nella durata del green pass tra i vaccinati con ciclo primario da un lato e i terzo-dosati dall’altro. Per i primi il pass dura sei mesi, per gli altri dura… in aeternum. Le evidenze mediche indicano esattamente l’opposto, ossia che il livello di anticorpi decade invariabilmente in tutti i vaccinati dopo pochissime settimane. Una discriminazione che non trova ragione nella scienza la trova solo nel potere di chi può imporla.

Questi nuovi trattamenti differenziati risultano particolarmente afflittivi perché si saldano con lo svuotamento di diritti già attuato dai precedenti decreti.

All’italiano non vaccinato o vaccinato con green pass scaduto è precluso addirittura qualsiasi spostamento con mezzi di trasporto pubblico, inclusi quelli locali e regionali, soggiorno in hotel, accesso a luoghi di ristorazione, pur con un tampone negativo, ossia nonostante l’evidenza diagnostica di assenza di carica virale.

È una scelta non solo inesplicabile, ma anche in diretto conflitto con il regolamento padre, ossia il 2021/953, ivi cons. 36. Già solo per tale ragione codesta Autorità dovrebbe dichiararne il contrasto con il principio di liceità, art. 5.1.a) GDPR, cfr. anche l’art. 9, co. 9 DL 52/2021.

Osserviamo che il medesimo strumento diagnostico è invece considerato valido dallo Stato perfino per attestare l’uscita dalla condizione di positività; introdurre questa disparità di trattamento è de plano incostituzionale. Anche ciò rileva ai sensi dell’art. 5.1.a) GDPR.

La durata e la spendibilità del green pass ha ricadute assai profonde sulla vita di soggetti già provati da due anni di pandemia, dunque vulnerabili, e vulnerabili comunque per definizione, come sono sempre i cittadini rispetto allo Stato. Per molti, l’attuale assetto di regole significa non poter più ottenere sostentamento per sé e per la propria famiglia, non poter addirittura più svolgere tutti quei lavori che richiedono l’utilizzo dei mezzi di linea o la partecipazione a congressi o il soggiorno in strutture ricettive o pasti fuori sede con clienti.

Vuol dire vedersi addirittura impedito, per alcuni, il rientro nella casa di abitazione o la visita ad affetti lontani o addirittura l’estremo saluto, non potersi recare in una città distante, o perfino limitrofa, per accertamenti medici se non si dispone di un mezzo proprio, non poter andare al cinema con i figli. Sono messi in serio pericolo sussistenza, protezione, possibilità di cure, rapporti familiari e affettivi, ma anche in generale i più elementari aspetti sociali e la dignità stessa. Un uomo è la sua dignità. Questa asportazione di diritti umani si pone in evidente contrasto con impegni internazionali.

Altre attività quotidiane, come comprare un paio di mutande, inviare una raccomandata, effettuare un pagamento postale o bancario sono rese impossibili se non di volta in volta programmando (costosi) tamponi.

Le medesime attività sono invece accessibili in libertà a soggetti potenzialmente contagianti in quanto privi di tampone. Il diritto è innanzitutto proporzione e ragione. I principi di proporzionalità, necessità e rispetto del contenuto essenziale dei diritti, posti dall’art. 52 CDFUE, affiorano dappertutto nel tessuto del GDPR, a partire dalle norme più esplicite come l’art. 6 e il 23.

A tanta compressione, si ritiene addirittura ormai superfluo da parte dello Stato perfino fornire spiegazione, non si parla infatti più neanche di bilanciamento: si modificano le regole e basta. La discriminazione con green pass riguarda addirittura i minori (ultradodicenni), ossia i soggetti più vulnerabili, tutelati espressamente da convenzioni internazionali.

In data 2.2.2022 il Garante dei Diritti dei Minori per la Provincia autonoma di Trento, dott. Fabio Biasi, scriveva in una comunicazione istituzionale al Commissario del Governo, a istituzioni locali ed all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Roma (https://bit.ly/3LqWwSX, Il Garante dei minori di Trento fa a pezzi il green pass: violente limitazioni ai diritti fondamentali – Il Tempo “[…] È semplicemente inammissibile, per un Garante dei diritti dei Minori, non dare voce a quelle che sono le espressioni di grave disagio e di legittima protesta, a causa delle ulteriori e gravi limitazioni dei diritti fondamentali della persona: non posso quindi che comunicare alle SS.LL. quello che viene dettato dalla mia coscienza, nella consapevolezza che l’omesso intervento renderebbe il sottoscritto complice di questa evidente, enorme ed ingiusta discriminazione. Rivolgo pertanto alle SS.LL. il mio personale disappunto e la mia indignazione per quello che si può definire come un cervellotico ed assurdo meccanismo di controllo sociale (il cosiddetto green pass, nelle sue molteplici declinazioni) […] che comporta, in un continuo crescendo, gravi, violente ed ingiustificate limitazioni ai diritti fondamentali di tantissimi ragazzi e delle loro famiglie. Il tutto viene scientemente alimentato da una perdurante e martellante narrazione mediatica, tesa ad indicare i bambini ed i ragazzi quali diffusori di malattia, con conseguente loro colpevolizzazione e percezione di essere ‘sbagliati’. […] Il solo pensiero – come è stato fatto ed imposto – di condizionare il diritto allo studio al possesso di un lasciapassare da dover esibire sui mezzi pubblici, nonché per accedere alle attività sportive o culturali, costituisce non solo una gravissima ferita allo spirito della Carta costituzionale, fondamento primario della nostra organizzazione civile, ma anche un insulto all’intelligenza della generalità dei consociati. Queste norme – espressione di un potere esecutivo che pretende di disporre autoritativamente delle vite delle persone fino nei minimi dettagli – hanno comportato un generale clima di smarrimento e confusione ed una pericolosa frattura nelle relazioni tra i cittadini stessi, minando severamente le basi costituzionali per la promozione della pacifica ed armoniosa convivenza civile. […] Quali persone titolari di responsabilità istituzionali non possiamo continuare ad evitare di chiederci quanto e quale sia il grado di ansia, di tristezza, di disagio, di emarginazione inutilmente causato ai nostri bambini e ragazzi: non possiamo non interrogarci su chi e cosa ripagherà tutto questo (ammesso che ci possa essere un risarcimento) e soprattutto sugli effetti a medio e lungo termine che queste assurde e dannose vessazioni comportano in capo agli stessi”.

È inusitato che ci si sia spinti a tale livello di arbitrio normativo e addirittura si prosegua. Questo avviene in pieno regresso dell’incidenza della pandemia, a dimostrare come le ragioni del “green pass” non abbiano alcun rapporto con l’andamento del contagio. A quanto ci consta, non sussiste alcuna valutazione d’impatto (“DPIA”) a spiegare e misurare l’esatto vantaggio apportato in termini medici dalle discriminazioni sopra descritte, del perché per esempio per una raccomandata occorra un tampone e perché allora non lo si richieda a soggetti anch’essi potenzialmente contagiosi e contagianti.

E siamo sicuri che nessuna DPIA si sia preoccupata di valutare e soppesare l’incisività dell’impatto psicologico e sociale e gli effetti a lunga portata del green pass. Abbiamo cioè la percezione che si stia agendo in completa illegalità, perché l’art. 35 GDPR impone che la DPIA sia effettuata “prima di procedere al trattamento”, che abbia requisiti netti, pesati fino alla frazione di grammo, che approdi, com’è ovvio nella situazione attuale, alla consultazione preventiva (art. 36 GDPR), che sia ripetuta o aggiornata a ogni cambiamento, specie se più afflittivo. Siamo in attesa di esaminare la DPIA che avrebbe dovuto essere alla base, per esempio, del DL 172/2021 o del DL 229/2021 o del DL 1/2022 o del DL 5/2022.

La verità è che sono saltate tutte le regole. Quelle degli artt. 5, 6, 9, 25, 35, 36 GDPR, degli artt. 8 e 52 CDFUE, del divieto di discriminazione contenuto al cons. 36 Reg. (UE) 2021/953 e ribadito più volte nel parere congiunto EDPS-GEPD n. 4/2021.

Basterebbe la contrarietà con una sola di queste norme a dichiarare immediatamente illecito il trattamento. Osserviamo che nessuno degli innumerevoli decreti legge succedutisi, incluso il 52/2021, risulta adottato consultando codesta Autorità (non se ha contezza dal sito istituzionale), come imposto invece dall’art. 36, par. 4 GDPR, che è requisito diverso dalla mera audizione in Parlamento in sede di successiva conversione. Già solo questo basterebbe a dichiararne l’illiceità.

Che senso hanno le regole se non sono regole o lo sono solo talvolta?

“Vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo” (Pierpaolo Sileri contro i No vax: "Vi renderemo la vita difficile"), dichiarava il 25.1.2022 in una trasmissione televisiva un sottosegretario del Ministero della Salute, ossia una carica istituzionale, confermando che la finalità del trattamento green pass è punitiva. Sono affermazioni che provengono dall’arco governativo, sono formulate al plurale e non hanno trovato smentita o distanziamento. Non sono le sole.

Per esempio, il 10.9.2021 il Ministro per la Pubblica Amministrazione aveva definito il green pass: misura “geniale” perché aumenta il costo sia psichico che monetario “per gli opportunisti contrari al vaccino” (Brunetta, in futuro il green pass per tutti i lavoratori - Ultima Ora - ANSA). La finalità dello strumento viene dichiarata dunque come di oppressione economica e psicologica per forzare a un trattamento sanitario formalmente libero, non sussistendo t.s.o. generalizzato. I recalcitranti sono istituzionalmente bollati con lo stigma di “opportunisti”.

Non crediamo possa essere tollerato oltre dal sistema giuridico – senza cioè un collasso strutturale – che un trattamento di dati personali sia spinto fino a questo punto di violazione normativa e di lucido perseguimento di obiettivi di castigo, oppressione economica e mentale, umiliazione. In realtà, è ab origine illecita qualsiasi applicazione nazionale del green pass, anche a prescindere dai recenti eccessi. Come si può infatti solo pensare che un trattamento che trasforma l’intera popolazione in controllati e controllori possa essere lecito e non ultroneo? Come si può supporre che sia conforme a normativa essere costretti a dichiarare a chiunque identità, data di nascita e dati sanitari di cui è perfettamente inferibile il contenuto, oggi perfino reso manifesto da un’app che distingue tra green pass “rafforzato” e versione “base”, così come sono inferibili le personalissime convinzioni sottostanti?

Siamo agli antipodi del GDPR.

L’art. 32 Cost. impone che i trattamenti sanitari obbligatori siano leciti solo “per disposizione di legge”. Questo è il binario invalicabile segnato dalla Costituzione. O c’è legge vaccinale (se ne sussistono le condizioni) oppure c’è pieno diritto di scelta vaccinale: “Nessuno può essere obbligato”. Oggi, per contro, al fine di applicare un t.s.o. senza introdurre una legge vaccinale, e quindi in aggiramento della Costituzione, si utilizza il trattamento di dati personali “green pass”. Si dichiara istituzionalmente che serve a esercitare coercizione, a punire, si dichiara pubblicamente che è geniale poiché, infliggendo intenzionalmente sofferenza, riduce le resistenze umane. È quasi testualmente la definizione di tortura. Come può essere lecito un trattamento di dati personali usato strumentalmente per aggirare la Costituzione, dunque, alla lettera, eversivo?

Come può essere lecito un trattamento connesso con meccanismi di sofferenza? È sadismo giuridico. Lo stesso art. 32 pone, alla legge vaccinale, la clausola fondamentale dell’osservanza de “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Codesta Autorità, con provvedimenti del 23 aprile 2021 [9578184] e del 9 giugno 2021 [9668064], cui si chiede di dare continuità, aveva da subito dichiarato contrario a diritto il DL 52/2021 per indeterminatezza della finalità.

È un merito storico. Il punto è che il vizio di finalità non è mai stato sanato. Non hanno infatti pregio i riferimenti tardivi e sporadici a una generica finalità di salute pubblica: al più segnalano una regione di interesse, quella della salute pubblica appunto, ma non la finalità determinata richiesta dall’art. 8, par. 2 CDFUE.

Nella finalità di salute pubblica si può invero inserire qualsiasi cosa, ed è stata infatti inserita qualsiasi cosa. È una nebulosa, non una finalità.

Nei limitati casi in cui la finalità di salute pubblica è più nitidamente declinata nel “prevenire la diffusione dell’infezione”, come agli artt. 9-quinquies e 9-septies, difettano comunque tre condizioni basiche di liceità, ossia: (i) l’esplicitazione del nesso causale tra green pass e finalità; (ii) il requisito di necessità imposto ex art. 9.2 GDPR, posto che “necessità” non è semplice “opportunità” o “utilità”; (iii) il requisito di proporzionalità tra trattamento e finalità, come da artt. 5, 6.3, 6.4 (cfr. EDPB-GEPD, Parere congiunto 4/2021, § 24, parte in grassetto), 23 GDPR.

Manca il nesso causale: tutti contagiano, vaccinati e non vaccinati, e lo fanno massicciamente, tutti diffondono il virus. L’assunto che il vaccinato non contagi è semplicemente falso. È smentito dai bollettini ISS, dalla scienza, dalla cronaca. Non è mai stato vero, cfr. EDPB-GEPD cit., § 11.

Tutti i certificati verdi generati non da tampone ma da vaccinazione o guarigione, addirittura riferiti a eventi avvenuti mesi prima, sono pacificamente inidonei alla prevenzione della diffusione del patogeno. Manca la necessità. Nella maggior parte dei contesti (si pensi all’accesso a un negozio), per prevenire la diffusione è ampiamente sufficiente una mascherina ad alto potere filtrante. E comunque l’unico strumento idoneo a comprendere se una persona trasporti o no carica virale resta l’accertamento medico ad personam, ossia un “tampone” svolto in data più recente rispetto al periodo medio di incubazione. Semmai, perciò, solo il green pass generato da tampone, non quello generato da vaccinazione, è coerente con la finalità dichiarata.

Il green pass da vaccinazione è stato anzi finora un formidabile veicolo di diffusione del patogeno, dunque opposto alla finalità, permettendo l’accesso a qualsiasi luogo di stretta interazione sociale anche a soggetti la cui carica virale non è mai stata controllata, accoppiando a una fallace illusione di sicurezza la mancanza di qualsiasi verifica medica attuale. Come si può davvero credere che un green pass siffatto abbia potere schermante dal virus o incorpori uno stato attuale di salute? Addirittura, e fino a tempi recentissimi, il green pass da vaccinazione o da guarigione non è stato neppure revocato a chi era certamente positivo.

Manca la proporzionalità: non c’è alcuna gradazione tra rischio e restrizione. In realtà, la finalità del certificato, del resto apertamente dichiarata, è di ampliare a tutti i costi la percentuale di vaccinati, e più esattamente il numero delle dosi somministrate. Abbiamo constatato in questi mesi che durata ed effetti giuridici del pass sono stati definiti e continuamente ridefiniti in maniera discrezionale, a seconda delle esigenze politiche, per modulare determinate risposte comportamentali nella popolazione, attraverso un vastissimo trattamento di dati personali collegato con un meccanismo afflittivo/premiale.

È una situazione degradante per degli esseri umani. Ritenevamo finora immaginabile un tale disinvolto sistema di coercizione alla vaccinazione solo a latitudini giuridiche molto lontane dalla nostra. Lo strumento è diventato talmente distorsivo che ci si vaccina oggi non più per ragioni sanitarie ma per avere il green pass. Il green pass è diventato il fine, la chiave che apre la prigione in cui è stata rinchiusa un’intera popolazione. Addirittura ci si infetta deliberatamente per avere il green pass, l’opposto dunque di ragioni
 
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