Nella sezione DOCUMENTI > PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
[...] In considerazione di quanto sopra esposto, a decorrere dal 30/09/2022 il suo Contratto di Conto Widiba risulta pertanto
integrato negli articoli 7 e 8 della Parte B - Sezione II "ACCANTONAMENTI E VINCOLI SULLE SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE" come segue (le integrazioni sono evidenziate in grassetto):
Art. 7 - Svincolo anticipato di Somme Vincolate
[ ]
"3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l'eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle Somme
Vincolate (anche se in ragione della procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la
decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione
del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e riportate in dettaglio nei Documenti di
Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
4. Quanto previsto al precedente comma non trova applicazione nell'ipotesi in cui lo svincolo anticipato delle
Somme Vincolate sia conseguenza del diritto di recesso riconosciuto al Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B. a
seguito di una proposta di modifica unilaterale del Contratto da parte della Banca. In tale circostanza pertanto la
Banca, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3, riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza
della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto
svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."
Art. 8 - Remunerazione delle Somme Vincolate
[ ]
"3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di conto corrente, o comunque il rapporto di
conto corrente si estingua, le somme oggetto di vincolo potranno essere svincolate. Tuttavia, qualora l'estinzione del conto
corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la
decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con
effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni indicate al precedente art. 7 comma 3.
Le condizioni applicabili sono indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di
riferimento.
Resta in ogni caso salva la previsione di cui al precedente art. 7 comma 4 nel caso in cui il Cliente svincoli le
Somme Vincolate prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso in conseguenza dell'esercizio del diritto di
recesso dal Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica
unilaterale da parte della Banca. In tale circostanza la Banca riconosce al Cliente la remunerazione prevista in
forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto
svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."