FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
La frasetta x il rigetto credo sia di rito per tutti noi che non rientriamo nelle date magiche… la documentazione non l’hanno neanche guardata soprattutto per quelli che sono stati esclusi negli ultimi giorni prima della ufficialità della proroga. Sapendo che dovevano chiudere al 31 luglio hanno rigettato senza guardare niente solo le date per tirare a finire il lavoro

dopo tre integrazioni alla fine di luglio rigetto della domanda (comperato fuori dalle date sospette) e non potevano escluderci subito senza chiederci integrazioni fasulle
 
Cari Commilitoni

ed ecco arrivata anche a me la letterina:

Gentile utente,
in nome e per conto della Commissione tecnica di cui all’art. 1, co. 501, L. 30.12.2018, n. 145 siamo, con la
presente, a informarLa che, all’esito dell’istruttoria espletata, la predetta Commissione ha accertato quanto
segue:
In relazione alla domanda xxxxxx, la documentazione allegata dall'istante, anche a seguito di integrazione, non è risultata idonea/sufficiente per il riconoscimento
dell'indennizzo del F.I.R.
In ragione di ciò, la Commissione tecnica, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa.

Ed è veramente uno schifo! Dimmi almeno per quale motivo mi respingi la domanda!
 
Se non compravi nei periodi sospetti potevi inviare anche una foto di Brad Pitt nudo e saresti stato rimborsato lo stesso. Questo lo hanno deciso a rimborsi in corso.

Figurati se non lo so... il mio post aveva un altra "funzione"
 
ATTENZIONE AI TERMINI DI RICORSO

ripeto

ATTENZIONE AI TERMINI DI RICORSO


Pubblicato il 10/08/2022
N. 11140/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08499/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8499 del 2022, proposto dalla sig.ra Sandra Beraldo, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Polato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche per conto della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva

- del provvedimento di diniego emesso da Consap in data 25/12/2021 (doc. 01), e confermato/reiterato con provvedimento del 07/07/2022 (doc. 02), su domanda ID 11711 protocollo 190920_0121, di data 24/09/2019, alla richiesta di rimborso dell’indennizzo ex art. 1 L.145/2018 (doc. 03);

- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso notificato in data 14 luglio 2022, la ricorrente – già socia e azionista di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa giusta successione mortis causa nella titolarità delle azioni originariamente detenute dalla sig.ra Graziella Brancaleon – impugna l’atto in epigrafe con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche semplicemente “MEF”) ha respinto la domanda di indennizzo e accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), da costei avanzata il 24 settembre 2019 ai sensi della l. n. 145/2018, art. 1, commi 493 e ss. (recante la procedura speciale per l’indennizzo degli azionisti di alcune banche finite in “default”, tra cui, per quel che qui rileva, detto istituto bancario).

La motivazione su cui poggia il provvedimento di diniego consiste nel fatto che la ricorrente sarebbe priva dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ex lege per l’accesso all’indennizzo de quo.

Il MEF e CONSAP si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., nonché in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di CONSAP e comunque l’infondatezza nel merito delle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 4 agosto 2022 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha:

- dapprima sollevato d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a. le questioni: (A) della possibile irricevibilità del gravame proposto avverso il provvedimento di reiezione del 25 dicembre 2021 (per tardività della notifica del ricorso); (B) e della possibile inammissibilità per carenza di interesse ad agire della comunicazione mail del 7 luglio 2022, in quanto atto meramente confermativo del provvedimento di diniego del 25 dicembre;

- dato altresì avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

All’esito della discussione la causa è stata poi introitata in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

In limine litis, corre l’obbligo di osservare che nella specifica vicenda de qua il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Essenziale, a tal riguardo, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Il potere di erogare l’indennizzo di cui si discorre trova infatti la sua fonte legale nell’art. 1, commi 493 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (al comma 493 si prevede, invero, che “per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°(gradi) gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”).

La summenzionata legge n. 145 del 2018 ha anzitutto previsto la misura dell’indennizzo e la platea dei beneficiari dello stesso, nonché una sorta di “corsia procedurale preferenziale” in favore di quei risparmiatori che – oltre ad essere in possesso delle azioni od obbligazioni emesse dalle banche individuate dalla legge (id est quelle in liquidazione coatta amministrativa) – hanno un reddito ed un patrimonio inferiori a specifiche soglie economiche minime (cfr. art. 1, comma 502 bis, della legge n. 145 del 2018).

Questa prima categoria di risparmiatori (c.d. “forfettari”) può accedere all’indennizzo de quo soltanto perché in possesso dei summenzionati requisiti reddituali e patrimoniali.

Viceversa, i risparmiatori privi di tali requisiti sono gravati dell’onere di dimostrare le violazioni massive del TUF commesse dalla loro banca (così come accertate in sede penale), nonché il concreto nesso di causalità tra tali violazioni e il pregiudizio da loro subito.

Il legislatore ha poi delegato alla potestà regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione di molti altri aspetti del procedimento di assegnazione dell’indennizzo de quo, essendo stato previsto che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato” (cfr. art. 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018).

In attuazione di tale previsione legale è appunto intervenuto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, il cui art. 7, comma1, prevede (sotto la rubrica “Commissione tecnica”) che “è istituita la Commissione tecnica prevista dall’art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR”, alla quale è affidato anche il compito di stabilire i “criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno”.

In sintesi, quindi, se da un lato l’attribuzione dell’indennizzo destinato ai risparmiatori “forfettari” è svincolata da qualsiasi apprezzamento discrezionale della Commissione tecnica (su cui incombe soltanto l’onere di verificare la sussistenza o meno dei requisiti reddituali e patrimoniali), diversamente è a dirsi per l’indennizzo destinato ai risparmiatori non forfettari.

In relazione a questa seconda categoria di risparmiatori, infatti, l’Amministrazione resistente è tenuta ad accertare le violazioni massive del TUF commesse dall’istituto bancario (così come cognìte in sede penale), e soprattutto il concreto nesso causale tra tali violazioni e il danno lamentato dal risparmiatore.

Ciò premesso, nel caso di specie l’odierno ricorso sottende un’unica censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap abbia omesso di offrire alla ricorrente – una volta acclarata l’assenza del requisito reddituale/patrimoniale radicante la posizione di risparmiatore forfettario – l’opportunità di documentare i diversi presupposti che radicano la posizione di risparmiatore non forfettario, vale dire la documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), del DM 10 maggio 2019, necessaria ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF e soprattutto del nesso causale tra tali violazioni ed il danno subìto dal risparmiatore.

Ne discende che in ragione della peculiarità dei fatti che formano oggetto del presente giudizio, il concreto bene della vita anelato da parte ricorrente è mediato da una fattispecie provvedimentale nell’ambito della quale l’Amministrazione è tenuta a compiere un apprezzamento discrezionale del nesso causale esistente tra le violazioni massive del TUF e il pregiudizio subìto dal risparmiatore, apprezzamento che involge inevitabilmente non soltanto l’interesse privato al ristoro dei danni ma anche - e ancor prima - gli interessi pubblici alla tutela del risparmio (art. 47 Cost.), al rispetto del principio di eguaglianza tra tutti coloro che possono ambire ai fondi stanziati (art. 3 Cost.), nonchè alla prudente gestione delle finanze pubbliche (art. 97 Cost.).

Il che radica la giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo.

Fermo quanto precede in punto di giurisdizione, il Collegio ritiene che il ricorso sia comunque in parte irricevibile ed in parte inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Risulta per tabulas, infatti, che:

- il provvedimento di diniego dell’indennizzo de quo risale al 25 dicembre 2021. Tale provvedimento reiettivo recava la seguente testuale motivazione: “in relazione alla Sua posizione, come certificato dall’AdE, non sono soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145”;

- con successiva comunicazione mail del 7 luglio 2022, l’Amministrazione ribadiva la stessa identica argomentazione reiettiva frapposta con l’originario provvedimento del 25 dicembre 2021, ovverossia la carenza dei requisiti patrimoniali e reddituali. In particolare, l’Amministrazione confermava che “con riferimento alla domanda da Lei inoltrata, La informiamo che per la stessa è stato eseguito il controllo sul requisito patrimoniale, da Lei dichiarato in sede di presentazione della domanda, per l’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145, il quale non è risultato conforme al dato tramesso e certificato dall’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, come stabilito dalla Commissione Tecnica nella seduta del 19 novembre 2020, è stata eseguita la verifica sul requisito alternativo (reddito), parimenti risultato non idoneo. Tali controlli sono stati eseguiti cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 6 "Modalità di intervento del F.I.R." del D.M. 10 maggio 2019 e dal D. M. del 2 marzo 2021, pubblicato in data 12 aprile 2021, in base alle informazioni trasmesse dall'intermediario di riferimento. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla normativa sopra richiamata”.

In sintesi, nel caso di specie l’Amministrazione è intervenuta – in ordine cronologico – dapprima con un provvedimento di diniego dell’indennizzo de quo risalente al 25 dicembre 2021 e poi con una comunicazione mail del 7 luglio 2022 meramente confermativa del provvedimento del 25 dicembre 2021.

Tenuto conto che l’odierno ricorso notificato il 14 luglio 2022 verte soltanto sul summenzionato provvedimento del 25 dicembre 2021 e sulla successiva comunicazione mail del 7 luglio 2022, rileva il Collegio che detto ricorso:

- è irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., quanto al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;

- è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., quanto alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.

Nel dettaglio, per quel che riguarda l’irricevibilità del gravame spiegato avverso il provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, basti dire che il ricorso è stato notificato soltanto il 14 luglio 2022, e quindi ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto amministrativo avversato.

Per quel che concerne, invece, l’inammissibilità del gravame dispiegato avverso la comunicazione mail del 7 luglio 2022, non può farsi a meno di evidenziare che tale comunicazione ha natura meramente confermativa della determinazione già espressa con il provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, essendo dunque sprovvista di qualsiasi natura provvedimentale (ed invero si tratta di mera comunicazione mail ascrivibile al prototipo delle dichiarazioni di scienza).

Il ricorrente non può avere, quindi, alcun reale interesse alla rimozione giuridica di un atto – quale per l’appunto la comunicazione mail del 7 luglio 2022 – avente natura meramente confermativa e quindi priva di effetti provvedimentali nuovi, posto che tale ipotetica rimozione lascerebbe comunque impregiudicati gli effetti questi sì veramente lesivi (ed ormai irretrattabili) del provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021 tardivamente avversato.

Né può dubitarsi della natura meramente confermativa della summenzionata comunicazione del 7 luglio 2022.

E’ noto, infatti, che un provvedimento è meramente confermativo nel caso in cui venga ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; mentre è di conferma (in senso proprio) qualora l’Amministrazione proceda ad un riesame della precedente decisione, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti (ovvero, l’acquisizione di nuovi elementi), o, ancora, mediante rinnovata ponderazione de gli interessi coinvolti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato: Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447, 6 aprile 2020, n. 2260, 8 novembre 2019, n. 7655, 11 ottobre 2019, n. 6916, 27 novembre 2017, n. 5547; Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6984).

La distinzione fra “conferma” ed “atto meramente confermativo”, quindi, si atteggia nel senso che solo la prima – e non il secondo – va a sostituire l’atto confermato, con improcedibilità del ricorso proposto contro di esso: il criterio distintivo dovendo ravvisarsi nella circostanza per cui:

- la conferma è emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria;

- diversamente, l’atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà dell’Amministrazione, che come tale non viene toccata (Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020 n. 2035).

Nel caso di specie, pertanto, il Collegio ritiene che la comunicazione mail del 7 luglio 2022 sia meramente confermativa del provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, atteso che la stessa è stata trasmessa senza alcuna nuova rivalutazione dei fatti e degli interessi coinvolti.

In conclusione, il ricorso va dichiarato

- irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., in relazione al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;

- inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., in relazione alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:

- irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., in relazione al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;

- inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., in relazione alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di CONSAP S.p.A. e le liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), in ragione di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Francesca Mariani, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Tecchia Pietro Morabito





IL SEGRETARIO
 
Pubblicato il 10/08/2022
N. 11142/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07663/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7663 del 2022, proposto dalla signora Giuseppina Cataldo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Calvetti e Giuseppe Iacoviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva

- del provvedimento di mancato riconoscimento/diniego della domanda ID 169631 dell’indennizzo notificato il 3.05.2022 attraverso la piattaforma dedicata ed ogni atto ad esso consequenziale e/o collegato, precedente e/o successivo, presupposto e/o necessario ancorché non conosciuto, compresa la pec di riscontro del 20.05.2022 della Consap;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubbblici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, la ricorrente – già socia e azionista di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa – impugna l’atto in epigrafe con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche semplicemente “MEF”) ha respinto la domanda di indennizzo e accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), da costei avanzata il 15 giugno 2020 ai sensi della l. n. 145/2018, art. 1, commi 493 e ss. (recante la procedura speciale per l’indennizzo degli azionisti di alcune banche finite in “default”, tra cui, per quel che qui rileva, detto istituto bancario).

Il motivo su cui poggia il provvedimento di diniego consiste nel fatto che la ricorrente aveva già ottenuto un ristoro – in sede giudiziaria civile - per il dissesto dell’istituto bancario di cui aveva detenuto le azioni. È emerso, infatti, che:

- con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 3 aprile 2017 proposto innanzi al Tribunale Civile di Potenza, la ricorrente aveva già incardinato un procedimento sommario di cognizione volto: (a) all’accertamento della violazione da parte della banca di tutti gli obblighi informativi previsti dal TUF; (b) alla conseguente dichiarazione di nullità e/o risoluzione dei contratti di investimento sottoscritti dalla ricorrente; (c) per l’effetto alla restituzione delle somme complessivamente investite dalla stessa ricorrente e al risarcimento del danno pari alla svalutazione subìta dai suddetti titoli azionari, per un importo globale pari ad € 225.925,00;

- con successiva ordinanza del Tribunale Civile di Potenza del 27 luglio 2017, l’adìta autorità giudiziaria ordinaria dichiarava la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria stipulati dalla ricorrente e per l’effetto condannava Banca Apulia S.p.A. (in qualità di intermediaria dell’acquisto dei titoli azionari dell’istituto bancario odierno controinteressato) al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 223.652,50, oltre interessi legali dal 18 maggio 2017 sino al soddisfo;

- la ricorrente ha già percepito la summenzionata somma in stretta aderenza alla pronunzia di primo grado del Giudice Ordinario.

Il MEF e CONSAP si costituivano in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., essendo “l’indennizzo … dovuto sulla base della semplice verifica dei presupposti e dei requisiti puntualmente definiti ed individuati dalla fonte normativa”, nonché in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di CONSAP e comunque l’infondatezza nel merito delle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 4 agosto 2022 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del Cod. Proc. Amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò premesso il ricorso - come formalmente eccepito dalle Amministrazioni resistenti - deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo, rivestendo tale profilo carattere assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate da parte resistente (ivi inclusa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di CONSAP).

Giova infatti premettere che la misura dell’indennizzo de quo è rigidamente predeterminata dal legislatore (cfr. art. 1, comma 496, della legge n. 145 del 2018).

Una volta determinata tale misura, da essa va scomputata ogni altra forma di ristoro o indennizzo eventualmente ricevuto dal risparmiatore per la stessa causale (e cioè a titolo di indennizzo del danno subito in conseguenza delle violazioni massive del TUF commesse dall’istituto bancario emittente).

Tale obbligo di scomputo è chiaramente previsto dall’art. 1, comma 499, della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale “l’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento”.

Ciò premesso, nel caso di specie la res controversa consiste soltanto nella correttezza (o meno) dell’operazione con cui l’Amministrazione resistente ha provveduto a scomputare dall’indennizzo di cui alla legge n. 145/2018 (art. 1, commi 493 e ss.) il ristoro economico che la ricorrente ha già percepito in sede civile in ossequio alla summenzionata ordinanza del Tribunale Civile di Potenza.

La motivazione su cui poggia l’avversato diniego di indennizzo è infatti una e una sola, e cioè il fatto che “il valore dei rimborsi ricevuti in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Potenza del 25.07.2017 e dell’atto di precetto del 01.08.2017, in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. - RGN 1230, è superiore all’indennizzo dovuto”.

Sostiene parte ricorrente – in senso contrario – che male avrebbe fatto il MEF a negare l’indennizzo de quo, atteso che i rimborsi già ricevuti in ossequio all’ordinanza del Tribunale Civile di Potenza sarebbero provvisori in quanto detta ordinanza è stata appellata.

Non si controverte, quindi, né della sussistenza delle violazioni massive del TUF da parte dell’istituto bancario, né del nesso di causalità tra queste ultime e il pregiudizio subìto dalla ricorrente (la cui sussistenza non è contestata), bensì soltanto della quantificazione dell’indennizzo.

Rectius si discute della possibilità di scomputare dal quantum dell’indennizzo – il cui calcolo va effettuato in base a parametri rigidamente predefiniti ex lege – quelle sole somme riconosciute aliunde con sentenza passata in giudicato, oppure anche quelle somme (quali quelle percepite dalla ricorrente) riconosciute aliunde con sentenza di primo grado.

La quaestio iuris è dunque quella del significato proprio della norma di legge regolante la summenzionata operazione di scomputo, dovendosi appurare se la voluntas legis sia quella di consentire lo scomputo di qualsiasi somma aliunde percepita a titolo di ristoro dei danni subìti, oppure soltanto quelle somme cristallizzate in sentenze definitive.

Detto in altri termini, ciò di cui si controverte è l’esatto perimetro applicativo di una norma di legge disciplinante un’operazione (quella di scomputo poc’anzi citata) rigidamente predeterminata e vincolata.

Ne consegue come, nel caso di specie, non sia possibile rinvenire l’esercizio di alcun potere valutativo e di ponderazione di interessi pubblici.

Va da sé che la presente controversia (inerente la correttezza o meno dello scomputo sopra menzionato) appare devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attesa l’assenza dell’esercizio di una qualsiasi potestà discrezionale.

Né alcun rilievo in senso contrario assume la recente pronuncia con cui questa stessa Sezione ha, in generale, affermato la natura discrezionale dell’accertamento che la Commissione FIR è chiamata ad eseguire circa l’esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni massive del T.U.F. commesse dall’istituto bancario ed il danno subito dal risparmiatore non forfettario (in tal senso, sentenza breve n. 3393/2022), non venendo comunque in considerazione nel caso di cui si discorre una tale valutazione bensì una mera questione di scomputo di opposte partite contabili.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adìto, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà, dunque, essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 Cod. Proc. Amm.

Attesa la natura della controversia e la sua definizione con sentenza di rito, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre l’equa compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 Cod. Proc. Amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale invece munitone.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Francesca Mariani, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Tecchia Pietro Morabito





IL SEGRETARIO
 
Ciao!
Ho cliccato il simbolo a forma di fumetto a fianco della mia login. Nel menù a tendina che si apre, ho solo due possibilità: "Messaggi Letti" e "Invia Nuovo Messaggio". Qualunque dei due io selezioni, ottengo sempre l'errore: "Messaggio vBulletin: Ruthven, non hai il permesso di accedere a questa pagina" ecc.
Puoi provare a scrivermi tu un messaggio di prova, così vedo se almeno riesco a riceverlo e a risponderti? Altrimenti, ho creato un alias su AnonAddy:

3ykmy7b0@anonaddy.me

Puoi provare a scrivermi lì, eventualmente usando anche tu un altro alias.

P.S.: Mi spiace per la complicazione....

Ti ho inviato mail all'indirizzo che mi hai dato...
 
AIUTO

Come a tanti amici del forum, anche a me hanno respinto la domanda. Seguendo i consigli del forum ho scritto alla commissione che mi ha così risposto:

"con riferimento alla Sua di cui in calce, si precisa che l'acquisto dei titoli
obbligazionari non risulta avvenuto nel cosiddetto periodo sospetto individuato
dalla Commissione Tecnica all'uopo istituita".

Chiedo aiuto a chi è più esperto. Cosa consigliate di fare adesso?
Sarebbe possibile raggrupparci tutti i respinti perché fuori dal periodo sospetto e fare una causa comune?
 
ad un ministro - tanto attivo sul versante Fir - che ha di recente dichiarato: "Non mi ricandido. Un posto fuori dal Veneto non sarebbe nel mio stile" offro questo omaggio musicale come ben tornato alla società civile (= addio auto blu, addio essere riverito, cartellino da timbrare alle 8 del mattino etc. etc.)

 
Messaggio per Gigi

Hai fatto di recente un incontro con l'onorevole Zanettin (persona serissima) ed uno apparizione su canale italia. Puoi per cortesia postare i video?

Grazie
 
Ed ecco il video di Luigi:

https://canaleitalia.it/programmi/notizie-oggi/

Lo trovata nella puntata del 22 - parte seconda - da minuto 37

Interventi da casa come al solito al livello del ridicolo: quasi tutte le telefonate sono state di un livello pietoso e su questioni di carattere generale (lo scemo del villaggio che telefona per dimostrare che è vivo o per inveire contro la classe politica, considerata composta unicamente da ladri). Poche le telefonate tecniche (un paio forse) e su argomenti di carattere generale (istanza respinta per mancanza di documentazione).

Di casi come i nostri più nessuno ne parla....
 
Ultima modifica:
Ultimo post fb di Luigi

https://fb.watch/fcHRnrNLEM/


DAL VENETO... "CAMPAGNA ELETTORALE DEL TERRITORIO VUOL DIRE POPOLARI VENETE" e RISPARMIATORI
Dopo 6-7 anni di battaglie, 200.000 famiglie azzerate dalle Banche Venete, più di 10 miliardi di euro andati in fumo e 144.000 domande di richiesta indennizzo da parte di altrettanti risparmiatori gabbati, PARE siamo stati dimenticati dalla politica.
PARE, perché noi andremo da tutti a ricordare un po' di problemi con il FIR e non solo. Innanzitutto:
1) che ci sono ancora circa 4800 persone non accolte
2) che abbiamo obbligazionisti liquidati con ben meno del 95%
3) che molti azionisti hanno ricevuto meno del 30% dovuto per Legge
4) che alcuni non hanno ancora visto il becco di un quattrino
ecc.
In campagna elettorale pare il problema non esista. Andremo da tutti per chiedere con chi si schiereranno:
A) A FAVORE DEI RISPARMIATORI impegnandosi a risolvere tutti i problemi di cui sopra;
B) dall'altra parte come alcuni hanno fatto in questi anni definendoci prima "SPECULATORI", poi "INVESTITORI", mai RISPARMIATORI e non facendo assolutamente nulla per noi.
E poi ognuno ne trarrà le conseguenze che crede.
Per cui attendetevi altri video, altri post da CONDIVIDERE e da far girare.
grazie
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