ATTENZIONE AI TERMINI DI RICORSO
ripeto
ATTENZIONE AI TERMINI DI RICORSO
Pubblicato il 10/08/2022
N. 11140/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08499/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8499 del 2022, proposto dalla sig.ra Sandra Beraldo, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Polato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche per conto della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva
- del provvedimento di diniego emesso da Consap in data 25/12/2021 (doc. 01), e confermato/reiterato con provvedimento del 07/07/2022 (doc. 02), su domanda ID 11711 protocollo 190920_0121, di data 24/09/2019, alla richiesta di rimborso dell’indennizzo ex art. 1 L.145/2018 (doc. 03);
- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso notificato in data 14 luglio 2022, la ricorrente – già socia e azionista di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa giusta successione mortis causa nella titolarità delle azioni originariamente detenute dalla sig.ra Graziella Brancaleon – impugna l’atto in epigrafe con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche semplicemente “MEF”) ha respinto la domanda di indennizzo e accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), da costei avanzata il 24 settembre 2019 ai sensi della l. n. 145/2018, art. 1, commi 493 e ss. (recante la procedura speciale per l’indennizzo degli azionisti di alcune banche finite in “default”, tra cui, per quel che qui rileva, detto istituto bancario).
La motivazione su cui poggia il provvedimento di diniego consiste nel fatto che la ricorrente sarebbe priva dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ex lege per l’accesso all’indennizzo de quo.
Il MEF e CONSAP si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., nonché in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di CONSAP e comunque l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
Alla camera di consiglio del 4 agosto 2022 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha:
- dapprima sollevato d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a. le questioni: (A) della possibile irricevibilità del gravame proposto avverso il provvedimento di reiezione del 25 dicembre 2021 (per tardività della notifica del ricorso); (B) e della possibile inammissibilità per carenza di interesse ad agire della comunicazione mail del 7 luglio 2022, in quanto atto meramente confermativo del provvedimento di diniego del 25 dicembre;
- dato altresì avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
All’esito della discussione la causa è stata poi introitata in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
In limine litis, corre l’obbligo di osservare che nella specifica vicenda de qua il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Essenziale, a tal riguardo, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il potere di erogare l’indennizzo di cui si discorre trova infatti la sua fonte legale nell’art. 1, commi 493 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (al comma 493 si prevede, invero, che “per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°(gradi) gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”).
La summenzionata legge n. 145 del 2018 ha anzitutto previsto la misura dell’indennizzo e la platea dei beneficiari dello stesso, nonché una sorta di “corsia procedurale preferenziale” in favore di quei risparmiatori che – oltre ad essere in possesso delle azioni od obbligazioni emesse dalle banche individuate dalla legge (id est quelle in liquidazione coatta amministrativa) – hanno un reddito ed un patrimonio inferiori a specifiche soglie economiche minime (cfr. art. 1, comma 502 bis, della legge n. 145 del 2018).
Questa prima categoria di risparmiatori (c.d. “forfettari”) può accedere all’indennizzo de quo soltanto perché in possesso dei summenzionati requisiti reddituali e patrimoniali.
Viceversa, i risparmiatori privi di tali requisiti sono gravati dell’onere di dimostrare le violazioni massive del TUF commesse dalla loro banca (così come accertate in sede penale), nonché il concreto nesso di causalità tra tali violazioni e il pregiudizio da loro subito.
Il legislatore ha poi delegato alla potestà regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione di molti altri aspetti del procedimento di assegnazione dell’indennizzo de quo, essendo stato previsto che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato” (cfr. art. 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018).
In attuazione di tale previsione legale è appunto intervenuto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, il cui art. 7, comma1, prevede (sotto la rubrica “Commissione tecnica”) che “è istituita la Commissione tecnica prevista dall’art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR”, alla quale è affidato anche il compito di stabilire i “criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno”.
In sintesi, quindi, se da un lato l’attribuzione dell’indennizzo destinato ai risparmiatori “forfettari” è svincolata da qualsiasi apprezzamento discrezionale della Commissione tecnica (su cui incombe soltanto l’onere di verificare la sussistenza o meno dei requisiti reddituali e patrimoniali), diversamente è a dirsi per l’indennizzo destinato ai risparmiatori non forfettari.
In relazione a questa seconda categoria di risparmiatori, infatti, l’Amministrazione resistente è tenuta ad accertare le violazioni massive del TUF commesse dall’istituto bancario (così come cognìte in sede penale), e soprattutto il concreto nesso causale tra tali violazioni e il danno lamentato dal risparmiatore.
Ciò premesso, nel caso di specie l’odierno ricorso sottende un’unica censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap abbia omesso di offrire alla ricorrente – una volta acclarata l’assenza del requisito reddituale/patrimoniale radicante la posizione di risparmiatore forfettario – l’opportunità di documentare i diversi presupposti che radicano la posizione di risparmiatore non forfettario, vale dire la documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), del DM 10 maggio 2019, necessaria ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF e soprattutto del nesso causale tra tali violazioni ed il danno subìto dal risparmiatore.
Ne discende che in ragione della peculiarità dei fatti che formano oggetto del presente giudizio, il concreto bene della vita anelato da parte ricorrente è mediato da una fattispecie provvedimentale nell’ambito della quale l’Amministrazione è tenuta a compiere un apprezzamento discrezionale del nesso causale esistente tra le violazioni massive del TUF e il pregiudizio subìto dal risparmiatore, apprezzamento che involge inevitabilmente non soltanto l’interesse privato al ristoro dei danni ma anche - e ancor prima - gli interessi pubblici alla tutela del risparmio (art. 47 Cost.), al rispetto del principio di eguaglianza tra tutti coloro che possono ambire ai fondi stanziati (art. 3 Cost.), nonchè alla prudente gestione delle finanze pubbliche (art. 97 Cost.).
Il che radica la giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo.
Fermo quanto precede in punto di giurisdizione, il Collegio ritiene che il ricorso sia comunque in parte irricevibile ed in parte inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Risulta per tabulas, infatti, che:
- il provvedimento di diniego dell’indennizzo de quo risale al 25 dicembre 2021. Tale provvedimento reiettivo recava la seguente testuale motivazione: “in relazione alla Sua posizione, come certificato dall’AdE, non sono soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145”;
- con successiva comunicazione mail del 7 luglio 2022, l’Amministrazione ribadiva la stessa identica argomentazione reiettiva frapposta con l’originario provvedimento del 25 dicembre 2021, ovverossia la carenza dei requisiti patrimoniali e reddituali. In particolare, l’Amministrazione confermava che “con riferimento alla domanda da Lei inoltrata, La informiamo che per la stessa è stato eseguito il controllo sul requisito patrimoniale, da Lei dichiarato in sede di presentazione della domanda, per l’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145, il quale non è risultato conforme al dato tramesso e certificato dall’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, come stabilito dalla Commissione Tecnica nella seduta del 19 novembre 2020, è stata eseguita la verifica sul requisito alternativo (reddito), parimenti risultato non idoneo. Tali controlli sono stati eseguiti cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 6 "Modalità di intervento del F.I.R." del D.M. 10 maggio 2019 e dal D. M. del 2 marzo 2021, pubblicato in data 12 aprile 2021, in base alle informazioni trasmesse dall'intermediario di riferimento. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla normativa sopra richiamata”.
In sintesi, nel caso di specie l’Amministrazione è intervenuta – in ordine cronologico – dapprima con un provvedimento di diniego dell’indennizzo de quo risalente al 25 dicembre 2021 e poi con una comunicazione mail del 7 luglio 2022 meramente confermativa del provvedimento del 25 dicembre 2021.
Tenuto conto che l’odierno ricorso notificato il 14 luglio 2022 verte soltanto sul summenzionato provvedimento del 25 dicembre 2021 e sulla successiva comunicazione mail del 7 luglio 2022, rileva il Collegio che detto ricorso:
- è irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., quanto al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;
- è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., quanto alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.
Nel dettaglio, per quel che riguarda l’irricevibilità del gravame spiegato avverso il provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, basti dire che il ricorso è stato notificato soltanto il 14 luglio 2022, e quindi ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto amministrativo avversato.
Per quel che concerne, invece, l’inammissibilità del gravame dispiegato avverso la comunicazione mail del 7 luglio 2022, non può farsi a meno di evidenziare che tale comunicazione ha natura meramente confermativa della determinazione già espressa con il provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, essendo dunque sprovvista di qualsiasi natura provvedimentale (ed invero si tratta di mera comunicazione mail ascrivibile al prototipo delle dichiarazioni di scienza).
Il ricorrente non può avere, quindi, alcun reale interesse alla rimozione giuridica di un atto – quale per l’appunto la comunicazione mail del 7 luglio 2022 – avente natura meramente confermativa e quindi priva di effetti provvedimentali nuovi, posto che tale ipotetica rimozione lascerebbe comunque impregiudicati gli effetti questi sì veramente lesivi (ed ormai irretrattabili) del provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021 tardivamente avversato.
Né può dubitarsi della natura meramente confermativa della summenzionata comunicazione del 7 luglio 2022.
E’ noto, infatti, che un provvedimento è meramente confermativo nel caso in cui venga ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; mentre è di conferma (in senso proprio) qualora l’Amministrazione proceda ad un riesame della precedente decisione, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti (ovvero, l’acquisizione di nuovi elementi), o, ancora, mediante rinnovata ponderazione de gli interessi coinvolti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato: Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447, 6 aprile 2020, n. 2260, 8 novembre 2019, n. 7655, 11 ottobre 2019, n. 6916, 27 novembre 2017, n. 5547; Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6984).
La distinzione fra “conferma” ed “atto meramente confermativo”, quindi, si atteggia nel senso che solo la prima – e non il secondo – va a sostituire l’atto confermato, con improcedibilità del ricorso proposto contro di esso: il criterio distintivo dovendo ravvisarsi nella circostanza per cui:
- la conferma è emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria;
- diversamente, l’atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà dell’Amministrazione, che come tale non viene toccata (Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020 n. 2035).
Nel caso di specie, pertanto, il Collegio ritiene che la comunicazione mail del 7 luglio 2022 sia meramente confermativa del provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021, atteso che la stessa è stata trasmessa senza alcuna nuova rivalutazione dei fatti e degli interessi coinvolti.
In conclusione, il ricorso va dichiarato
- irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., in relazione al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;
- inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., in relazione alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:
- irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., in relazione al provvedimento reiettivo del 25 dicembre 2021;
- inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., in relazione alla comunicazione mail del 7 luglio 2022.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di CONSAP S.p.A. e le liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), in ragione di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Francesca Mariani, Referendario
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Tecchia Pietro Morabito
IL SEGRETARIO