FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Crac banche venete, possibile un altro indennizzo per i risparmiatori coinvolti

Crac banche venete, possibile un altro indennizzo per i risparmiatori coinvolti
Grazie a un avanzo presente nell'apposito fondo
08 giugno 19:06 Sebastiano Franco

Un avanzo che si aggirerebbe intorno ai 540 milioni di euro e che i risparmiatori che hanno perso i loro soldi con il crac delle banche venete, vogliono che siano redistribuiti.

La legge 145 del 2018 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori, che riguarda banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La legge prevede il rimborso del 30% del valore acquistato fino ad un massimale di 100 mila euro. Consumatori Attivi, insieme a 18 altre associazioni di risparmiatori hanno avuto un incontrato a Roma al Mef, dove erano presenti anche il presidente della commissione bilancio alla Camera e i parlamentari del FVG.

L'impegno assunto dal ministero quello di redistribuire i circa 540 milioni tra i risparmiatori che hanno fatto richiesta di indennizzo e sono stati ammessi. Sono 145 mila, di cui 16 quelli del Fvg coinvolti nel crac delle banche venete, con 5 mila domande presentate.

L'impegno del Mef e della commissione bilancio è diventato un emendamento che verrà discusso alla Camera ma che è stato definito blindato. I risparmiatori avrebbero così un ulterio indennizzo di quasi il 10 per cento in più, il 40 totale delle somme perdute
 
Crac banche venete, possibile un altro indennizzo per i risparmiatori coinvolti

Crac banche venete, possibile un altro indennizzo per i risparmiatori coinvolti
Grazie a un avanzo presente nell'apposito fondo
08 giugno 19:06 Sebastiano Franco

Un avanzo che si aggirerebbe intorno ai 540 milioni di euro e che i risparmiatori che hanno perso i loro soldi con il crac delle banche venete, vogliono che siano redistribuiti.

La legge 145 del 2018 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori, che riguarda banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La legge prevede il rimborso del 30% del valore acquistato fino ad un massimale di 100 mila euro. Consumatori Attivi, insieme a 18 altre associazioni di risparmiatori hanno avuto un incontrato a Roma al Mef, dove erano presenti anche il presidente della commissione bilancio alla Camera e i parlamentari del FVG.

L'impegno assunto dal ministero quello di redistribuire i circa 540 milioni tra i risparmiatori che hanno fatto richiesta di indennizzo e sono stati ammessi. Sono 145 mila, di cui 16 quelli del Fvg coinvolti nel crac delle banche venete, con 5 mila domande presentate.

L'impegno del Mef e della commissione bilancio è diventato un emendamento che verrà discusso alla Camera ma che è stato definito blindato. I risparmiatori avrebbero così un ulterio indennizzo di quasi il 10 per cento in più, il 40 totale delle somme perdute
Quindi non resterà nulla per chi di noi è ancora in trincea...
 
Questa mattina leggo la rosa finanziaria e trovo che si parla di noi in questo modo


Giovedì 8 giugno i rappresentanti di quasi tutte le associazioni che rappresentano i risparmiatori coinvolti nei crack di Veneto Banca, della Popolare di Vicenza e delle altre banche risolte hanno chiesto un incontro urgente con la politica.

Lo scopo? Correre ai ripari per emendare un emendamento presentato dai deputati della Lega Nicola Ottaviani, Andrea Barabotti, Silvana Comaroli e Rebecca Frassini che rischierebbe di mettere in fuori gioco parte del popolo dei danneggiati dai crack sulla distribuzione dei fondi rimasti a disposizione (più di 500 milioni). I rappresentanti dei risparmiatori, ricevuti al Mef dalla sottosegretaria Sandra Savino e dal presidente della commissione bilancio Giuseppe Mangialavori, hanno avuto ampie rassicurazioni sulle correzioni apportabili alla normativa. Di che si tratta? Del testo contenuto nelle disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale presentato di fronte alle commissioni riunite Affari costituzionali, e Bilancio.

Il tema è tecnico e, come spesso accade, lo si coglie più che dal testo, da ciò che dal testo manca. Riguarda l’articolo 8 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 111. Oggetto della contestazione delle associazioni sono i nuovi comma 3 bis e 3 ter che si riferiscono al completamento delle attività del Fir. Spiega Letizia Vescovini, rappresentante dell’associazione Vittime del Salvabanche : «Leggendo l’emendamento si evince che la Commissione tecnica (quella dei saggi che esaminano le domande di accesso al Fir) sarà prorogata. Manca però ogni riferimento alla segreteria tecnica: indispensabile perché la prima possa lavorare». «Ciò che chiediamo venga rivista – aggiunge Sergio Calvetti, avvocato e rappresentante dell’Associazione Banche Venete – è anche la durata della proroga della stessa commissione: noi chiediamo che sia anticipata al al 31 ottobre 2023 e non già, come previsto dall’emendamento, al 30 aprile del 2024: questo perché i lavori della Commissione e della Consap vengano accelerati e non procrastinati per dare modo ai danneggiati di ottenere soddisfazione in tempi più rapidi». «Sempre per questa ragione - spiega Barbara Puschiasis - avvocato e presidente di Consumatori attivi e – chiediamo che venga anticipato il termine per gli aventi diritto per integrare ed eventualmente sanare le istanze viziate da errori materiali o di binario sino al 30 settembre 2023, invece, che al 31 ottobre 2023. Anche questa anticipazione– spiega Puschiasis – potrebbe consentire una soluzione anticipata per coloro che sino a questo momento non hanno ancora ricevuto nulla». Ma c’è un quarto tema. E riguarda proprio il possibile riparto del denaro ancora disponibile per i rimborsi: quegli oltre 500 milioni di euro che ancora non sono stati distribuiti e che le associazioni temevano potessero essere dirottati verso altre poste di bilancio. «Altro interrogativo riguarda proprio il residuo – spiega l’avvocato Fulvio Cavallari, dell’Adusbef: «Chiediamo che sia previsto che il riparto del residuo, per incrementare la percentuale tra gli aventi diritto, sia liquidato entro il termine 31 ottobre 2023». «Inoltre – aggiunge Calvetti – la possibilità di aumentare la percentuale di ristoro superando la quota del 30% non è esplicitamente definita nell’emendamento».
 
Ovviamente che si proroghi la commissione è come detto ieri positivo. Spero solo che questa agisca secondo equità e giustizia

Sulla faccenda che i soldi possano essere utlizzati per altro non posso che fare mio il chiaro giudizio espresso dal rag. Ugo Fantozzi sul film "La corazzata Potëmkin"
 
Grazie sempre per la puntuale informazione,mi chiedo però una cosa. Si parla sempre di integrazione ulteriore del trenta per cento per le domande già accolte, ma questo si riferisce agli azionisti. Per le domande accolte dell'obbligazionario, l'integrazione ci sarà oppure no?
Saluti
 
Beato te che hai avuto la istanza accolta...noi siamo ancora qui a combattere in trincea (posto una nostra foto)

220px-Soldati_tedeschi_e_prigionieri_italiani.jpg
 
Dl enti pubblici: ok aumento indennizzo Fir al 40% risparmiatori banche liquidate - Borsa Italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Passa dal 30% al 40% l'indennizzo del Fondo indennizzi risparmiatori (Fir) per i risparmiatori azionisti delle banche poste in liquidazione. E' una delle novita' dell'emendamento a firma Nicola Ottaviani (Lega), riformulato e approvato ieri al Dl enti pubblici dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha riferito nel corso della seduta che il Fir e' stato in parte liquidato e in parte e' ancora capiente. La quota aggiuntiva di indennizzo sara' determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla Commissione tecnica in relazione alle domande presentate nei termini. Ai fini dell'accredito, spettera' all'avente diritto la comunicazione in via telematica dell'Iban, in caso di variazione, entro il 31 luglio. Infine si prevede la proroga della Commissione tecnica al 31 ottobre per consentire l'attuazione di queste procedure e la relativa copertura finanziaria.

nep

(RADIOCOR) 16-06-23 13:59:32 (0376)PA 5 NNNN
 
ed il buon Pat poteva mancare?

Bravi fulminei e concreti, come mai accaduto prima?

Mi vengono in mente i bei tempi in cui Pat si attovagliava nelle migliori piole della Marca con il firmamento allora luccicante.


🎼🥁🪘🎷🎺🪗🎸🎧🎤🎼🎹🎷
Ricordi i bei giorni passati, i soldi sono già terminati, abbiamo finito così di sognar!
La gioventù non torna più, parto con il pianto nel cuore, ho perduto il mio stellato amore!


Banche: Miatello (Risparmiatori), 'su aumento indennizzo azionisti Fir concreti come mai prima'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Bravi, fulminei e concreti come mai accaduto prima". E' quanto dice all'Adnkronos Patrizio Miatello, responsabile dell'associazione dei risparmiatori 'Ezelino terzo da Onara', nel commentare l'aumento dell'indennizzo del Fir per gli azionisti al 40% contenuto nell’emendamento 4.17 a prima firma Ottaviani al dl enti pubblici. "Un particolare grazie ai parlamentari", aggiunte Miatello. "E' un buon risultato - dice poi in un video pubblicato sui social - perché chi ha preso l'inziiale indennizzo del 30% potrà prendere un ulteriore 40%. E' un buon risultato - aggiunge - anche perché c'erano tutte una serie di problematiche e rischi che sono stati risolti grazie al lavoro dei parlamentari, dando velocità e concretezza come mai prima e capendo che molte di quelle 140mila famiglie da oltre due anni aspettavano quel qualcosa in più proprio perché in estremo bisogno. Ora attendiamo l'iter e come sarà pubblicato in Gazzetta uffiiale daremo le istruzioni su come procedere", conclude Miatello.
 
Dal sempre ottimo V+

Truffati da banche, Zanettin: "Con Decreto enti indennizzo al 40%"

“Con l’approvazione nelle commissioni riunite prima e quinta della Camera dei deputati dell’emendamento 4.17, a prima firma Ottaviani, al decreto legge Enti pubblici, si stabilisce che il rimborso per gli azionisti truffati dalle banche sale al 40 per cento“. Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.

“Ringrazio il governo e i presidenti delle commissioni prima e quinta, Nazario Pagano e Giuseppe Mangialavori, per l’impegno prestato alla tanto attesa soluzione“, ha aggiunto.

Come si evince dal verbale della seduta, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze, Federico freni, “nel ricordare che il Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) è stato in parte liquidato e in parte è ancora capiente, evidenzia che l’emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato prevede l’incremento al 40 per cento della misura dell’indennizzo, stabilita dall’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, e la possibilità, in caso di variazione del codice IBAN già fornito, di comunicare il nuovo codice IBAN entro il termine del 31 luglio 2023, ai fini dell’accredito dell’indennizzo medesimo.

Per consentire, inoltre, l’attuazione di tali procedure, la proposta emendativa in esame dispone che la Commissione tecnica, di cui all’articolo 1, comma 63, della legge n. 234 del 1945, sia prorogata al 31 ottobre 2023, prevedendo anche la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano”.

Si tratta dunque di una ottima notizia per i risparmiatori truffati dalla banche nel riconoscimento di quanto dovuto. Una battaglia che questa testata ha seguito con attenzione dedicando ad essa ampio spazio
 
Commissioni Riunite (I e V) - Allegato al comunicato delle Giunte e delle Commissioni - giovedì 15 giugno 2023

Ed ecco l'emendamento

3.24. (proposta di nuova formulazione) Calderone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
4.17. (proposta di nuova formulazione) Ottaviani.
 
Per i risparmiatori ex Carife gli indennizzi potrebbero salire al 40% e con tempi più veloci

Per i risparmiatori ex Carife gli indennizzi potrebbero salire al 40% e con tempi più veloci
E' stato riformulato l'emendamento 4.17 tenendo conto delle richieste del Movimento Risparmiatori Traditi e di altre associazioni
Per i risparmiatori ex Carife si prospetta la possibilità di un ulteriore ristoro che porterebbe l’innalzamento del 10% sul 30% già indennizzato, per un totale dunque del 40% di quanto era stato ‘risucchiato’ con il fallimento della banca. Una possibilità che riguarderebbe anche i risparmiatori delle altre banche “azzerate”.

A riferirlo è il Movimento Risparmiatori Traditi, attraverso le referenti Giovanna Mazzoni e Milena Zaggia, che giovedì 15 giugno ha ricevuto una bozza di riformulazione dell’emendamento 4.17 (relativo alla proroga dell’operatività del Fir in merito al riparto degli indennizzi ai risparmiatori delle banche ’saltate’) che verrà discusso per l’eventuale approvazione in commissione bilancio alla Camera la prossima settimana. Una riformulazione che avrebbe tenuto conto in gran parte di quanto richiesto dal Movimento Risparmiatori Traditi e dai Consumatori Attivi Fvg, oltre che dalla maggioranza delle associazioni italiane, nel corso di diversi incontri e interlocuzioni al Mef con il sottosegretario Sandra Savino, alla Camera con il presidente commissione bilancio Giuseppe Mangialavori, Walter Rizzetto, Letizia Giorgia e altri ancora.

Fra tali richieste anche quella di ridurre al minimo la tempistica della data di chiusura del riparto delle rimanenze finali entro il 31 ottobre 2023, sottolineando che “è inammissibile aspettare fino al 2024”. I risparmiatori hanno inoltre precisato che “le eventuali nuove attività della Commissione Tecnica Fir (Fondo indennizzo risparmiatori, ndr) non dovranno in alcun modo penalizzare, o peggio mettere a rischio con l’Europa e altri Enti preposti, gli oltre 140mila risparmiatori vittime già accertate con l’indennizzo iniziale, ormai molti in estremo bisogno da oltre due anni dal 1° bonifico”. Infine, per gli ulteriori oneri della Commissione Tecnica Fir ora previsti in aggiunta di ulteriori altri 700mila euro per 2023 (sui già stanziati 750mila per il 2023) più ulteriori 500mila per il 2024, a carico del fondo e sulle spalle dei risparmiatori, “abbiamo richiesto una drastica riduzione rapportata ai mesi necessari per il riparto delle rimanenze”.
 
"Truffati dalle banche, dove sono i rimborsi?"

"Truffati dalle banche, derubati dal Fir, fondo indennizzo risparmiatori". È l’accusa di un risparmiatore Banca Marche che ha recuperato solo una piccola parte e aggiunge: "L’onorevole Giorgia Meloni scriveva al signor Luigi Ugone, portavoce dell’associazione ‘Noi credevamo nella Banca Popolare di Vicenza’: ‘Sarà nostro impegno, assicurarci che i fondi rimanenti del Fir (400 milioni di euro) vengano spesi per gli indennizzi e non orientati verso altri progetti". Sono stati rimborsati 1 miliardo e 30 milioni (a 146mila risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche), ed è vivo un residuo di 545 milioni, che purtroppo non si sa che fine abbia fatto. Visto che l’incarico dato alla commissione responsabile dei rimborsi è stato prorogato fino alla fine di giugno 2023, vorrei sapere dagli organi competenti e dai partiti al Governo, se rivedremo quei 545 milioni che per legge ci erano stati assegnati. Anche perché il calcolo è semplice: basta dividere per due la cifra rimborsata a chi ha ricevuto la prima restituzione".
 
Mai come adesso si capisce che l'autotutela prezioso strumento per il trionfo della verità e della giustizia sociale.

Speriamo che tutti ne prendano atto....


Pubblicato il 21/06/2023
N. 10522/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01555/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2023, proposto da
Vincenzo Carpineto, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Saccucci e Matteo Magnano, con domicilio digitale in atti;
contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consap s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti

Banca delle Marche s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

del provvedimento comunicato mediante messaggio p.e.c. in data 1° dicembre 2022, con il quale Consap s.p.a. ha comunicato, per conto del Fondo Indennizzo Risparmiatori, il rigetto da parte della Commissione Tecnica dell'istanza del ricorrente avente ad oggetto l'indennizzo identificativo. n. 74123 e protocollo n. 200617_5352 e di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame, il ricorrente – già titolare di obbligazioni subordinate emesse dalla ex Banca delle Marche s.p.a. - impugna l’atto in epigrafe nella parte in cui si è visto negare l’indennizzo previsto dal Fondo indennizzo risparmiatori (nel prosieguo, anche “indennizzo FIR”) di cui all’art. 1, comma 493, della l. n. 145/2018 (recante la procedura speciale per l’indennizzo dei risparmiatori danneggiati dalle banche finite in default, tra cui, per quel che qui rileva, detto istituto bancario), a mente del quale “il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

In particolare, il motivo su cui poggia la nota avversata, con cui la Consap s.p.a. (nel prosieguo Consap) - che istruisce le richieste di indennizzo e gestisce il relativo procedimento – gli ha comunicato il rigetto della relativa istanza, consiste nell’aver la competente Commissione tecnica deliberato (in tesi erroneamente) che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa nella sola considerazione che l’istante ha presentato, per i medesimi strumenti, una richiesta al FITD attraverso procedura arbitrale, ottenendo un accoglimento parziale per l’analogo (ma formalmente diverso) indennizzo di cui all’art. 9, comma 10, del d.l. n. 59/2016, per l’appunto corrisposto dal Fondo di solidarietà istituito presso il Fondo interbancario di tutela e depositi (nel prosieguo, anche “indennizzo FITD”).

Il ricorrente - nel riconoscere di aver già attivato la precedente procedura arbitrale presso l’ANAC, ricevendo un primo rimborso, dell’80% del capitale investito, e di aver successivamente fatto richiesta alla Consap per ottenere l’ulteriore importo dovuto ex lege, pari alla differenza tra il 95% del valore dell’investimento e quanto percepito in precedenza - chiede, dunque, l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 1, comma 500, della legge n. 145/2018, dell’art. 7 del d.m. 10 maggio 2019 e delle Linee Guida della Commissione tecnica in data 13 gennaio 2022, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, sostanzialmente lamentando il mancato riconoscimento in suo favore della somma aggiuntiva indicata in atti.

Chiede, quindi, parte ricorrente anche l’accertamento del diritto (e la conseguente condanna) al pagamento dell’indennizzo nella misura a lui (in tesi) spettante.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze (nel prosieguo MEF) si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

3. Parte ricorrente con ulteriore memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.

4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2023 la causa veniva discussa e, dunque, trattenuta in decisione.

5. Appare anzitutto opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina l’indennizzo di cui si discorre, che, come accennato, trova la propria fonte legale nel citato art. 1, commi 493 e seguenti, della legge n. 145/2018.

In particolare, per quel che qui interessa, il comma 494 prevede che l’indennizzo è riconosciuto in favore di chi si trova in “possesso … delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione” e il successivo comma 497 precisa che “la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore”, salvi i casi di incremento ivi nei casi indicati.

Il successivo comma 501 disciplina, poi, il procedimento di riconoscimento dell’indennizzo ordinario stabilendo che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato … Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis …”.

Il MEF con il d.m. 10 maggio 2019 ha, dunque, disciplinato nel dettaglio il procedimento di assegnazione dell’indennizzo de quo, in particolare stabilendo quali siano gli oneri di allegazione e di prova in capo all’istante e a detta commissione, in particolare demandando:

i) al risparmiatore il compito di allegare alla domanda “copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori” (art. 4, comma 2, lett. c), salvo poi precisare, al successivo comma 4, che la Commissione tecnica “può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie”;

ii) alla Commissione tecnica il compito specifico di acquisire dalle banche e dagli altri enti interessati “le informazioni e i documenti necessari a riscontrare quanto dichiarato nella richiesta da parte degli istanti” (art. 6, comma 2).

Il successivo art. 7, comma 1, stabilisce poi come alla Commissione spetti, in relazione al procedimento di indennizzo ordinario, il compito di:

“a) esamina(re) le istanze presentate dagli aventi diritto e la documentazione acquisita;

b) dispo(rre) l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;

c) verifica(re) la sussistenza … delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte di banche in liquidazione ai risparmiatori e, per conseguenza, agli altri eventuali aventi diritto, anche acquisendo d'ufficio apposita documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale, tra cui sentenze di giudizi penali o civili, pronunce emesse da arbitrati promossi dalle parti, tra i quali l'arbitro bancario e finanziario della Banca d'Italia, l'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, provvedimenti sanzionatori o atti ispettivi della Banca d'Italia o della Consob, documenti ricognitivi dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative, documenti acquisiti dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario» prodotti dai soggetti intervenuti, documentazione bancaria sulla profilatura e informativa della clientela e sui contratti di acquisto;

d) stabili(re) criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno …;

e) verifica(re) la completezza delle istanze munite di idonea documentazione, come previsto dall'art. 4”.

La Commissione tecnica con delibera del 19 dicembre 2019, nel dare attuazione a tale previsione regolamentare ha, dunque, definito i “criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive” nonché elencato a titolo esemplificativo le tipizzazioni delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, sanciti dal d.lgs. n. 58/1998.

La stessa Commissione, con successiva determinazione del 13 gennaio 2022, ha quindi individuato per ogni banca in liquidazione coatta amministrativa il “periodo temporale di massima” all’interno del quale è stata ritenuta “accertata su base generale”, alla luce delle indagini effettuate e delle evidenze processuali già acquisite, l’esistenza di violazioni massive poste in essere dall’istituto di credito con riferimento alle condotte illecite ivi individuate (c.d. “periodo sospetto”), sicché, una volta riscontrato che i titoli sono stati acquistati nel “periodo sospetto”, le relative domande di indennizzo potranno essere accolte senza necessità di approfondimenti probatori sulle violazioni massive.

6. Ciò posto, la questione centrale della controversia riguarda l’accertamento della legittimità del provvedimento con cui la Consap ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di indennizzo da costui avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in ragione dell’aver egli presentato, per i medesimi strumenti, una richiesta al FITD attraverso procedura arbitrale, ottenendo un accoglimento parziale.

La pretesa del ricorrente attiene, inoltre, esclusivamente al riconoscimento di una “integrazione” dell’indennizzo già riconosciuto in suo favore a carico del FITD, senza in alcun modo contestare che dalla misura dell’indennizzo ora preteso (quello a carico del FIR) debba essere scomputato l’analogo beneficio già ricevuto dallo stesso per la stessa causale, come stabilito all’art. 1, comma 500, della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale “L'indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119”.

Non si pone, quindi, nel caso di specie una questione relativa alla correttezza (o meno) dell’operazione con cui l’amministrazione resistente ha provveduto a scomputare dall’indennizzo preteso il ristoro economico che il ricorrente ha già percepito in via arbitrale – operazione, invero, mai compiuta dalla Commissione tecnica – infatti, lamentando parte ricorrente che quest’ultima abbia ritenuto la circostanza che all’istante siano state riconosciute altre somme di per sé ostativa, in senso assoluto, ancor prima che all’erogazione del beneficio finanche all’esame della relativa istanza.

7. Ebbene, il gravame proposto appare fondato e deve, quindi, essere accolto attesa l’illegittimità dell’avversato atto di diniego per violazione di legge, oltre che per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Emerge, infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato come la Commissione tecnica abbia del tutto omesso di esaminare l’istanza del ricorrente, ritenendo ex se ostativa l’esistenza di un lodo arbitrale ANAC, di accoglimento parziale della richiesta del diverso indennizzo previsto dall’art. 9, comma 10, del d.l. n. 59/2016 (l’indennizzo FITD finanziato dal Fondo di solidarietà istituito dall’art. 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 presso il Fondo interbancario di tutela e depositi, destinato agli investitori detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. s.p.a., dalla Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti s.p.a.), osservando il Collegio come il solo riferimento in astratto alla circostanza che il parziale accoglimento in sede arbitrale debba essere valutato caso per caso non valga di certo ad integrare una tale valutazione, né tanto meno a dimostrare che la stessa sia stata eseguita, non risultando dagli di causa che detta considerazione sia stata in concreto compiuta dalla Commissione a ciò deputata

Il diniego posto appare, dunque, contrario alle sopra richiamate previsioni dell’art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019, che, infatti, impongono alla Commissione di riscontrare in concreto, in relazione alla posizione dell’istante, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo FIR (“la verifica delle violazioni massive” poste in essere dalla banche, anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” nonché “della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori”) e poi di scomputare dalla misura dell’indennizzo FIR da corrispondere all’istante - come rigidamente predeterminato dal legislatore (cfr. art. 1, comma 496, della legge n. 145/2018) - “eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché … ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente”.

Se, infatti, alcuna norma, contenuta nella legge n. 145/2018 così come nel relativo d.m. applicativo del 2019, prevede che il pregresso accoglimento parziale da parte dell’ANAC osti al riconoscimento dell’indennizzo del FIR, la previsione espressa di una tale operazione di scomputo lascia, invero, chiaramente intendere come abbiano in generale diritto all’indennizzo de quo non solo gli obbligazionisti che non abbiano mai ottenuto alcuna somma prima dell’introduzione della procedura Consap bensì anche quelli - come l’odierno ricorrente - che già abbiano ricevuto una qualche forma di riconoscimento, peraltro solo parziale, rispetto alle pretese avanzate.

L’avversata determinazione di ritenere tale circostanza preclusiva appare vieppiù contrastare con i contenuti della delibera del 23 febbraio 2022, recante “indicazioni operative interne in relazione alle previsioni del D.L. n. 59/2016”, in cui la stessa Commissione tecnica stabilisce, per quel che qui interessa, come nel caso in cui l’obbligazionista abbia preventivamente “chiesto al FITD … un lodo arbitrale … ottenendo l’accoglimento parziale della domanda”, non gli fosse precluso di “accedere al FIR”, chiarendosi che in tal caso “la Commissione valuterà i lodi “quali fonti di accertamento utili al fine di stabilire o escludere l’esistenza di violazioni, il nesso causale o l’entità effettiva del pregiudizio concretamente subito … perché anche in questi casi il lodo è entrato “nel merito” della domanda”.

Ne discende come il lodo arbitrale ANAC di accoglimento parziale della domanda di indennizzo FITD, ai sensi della richiamata normativa di settore nonché delle stesse indicazioni rese in generale dalla Commissione tecnica, non precluda – come invece la Commissione ha manifestato di ritenere nel provvedimento impugnato - la possibilità per l’obbligazionista di accedere all’indennizzo per cui è causa, ben potendo, peraltro, il contenuto dell’accertamento eseguito in sede arbitrale essere considerato quale “elemento di valutazione” da considerare in concorso con altri elementi.

8. Il ricorso introduttivo, per quel che riguarda la domanda caducatoria ivi avanzata, deve, dunque, sotto tali profili essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina.

L’atto impugnato deve, quindi, essere annullato, fermo restando ogni ulteriore atto che l’amministrazione dovrà adottare nell’esercizio dei propri poteri, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia. Le amministrazioni intimate sono, infatti, tenute a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, riesercitando il rispettivo potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati.

9. Proprio la necessità di tale riedizione del potere (e dei margini di discrezionalità ad esso sottesi) impedisce al Collegio di scrutinare la domanda di accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento ed alla erogazione degli indennizzi richiesti e dovuti per differenza, secondo l’importo indicato in ricorso (in tesi) spettante, e di condanna dell’amministrazione al rilascio del relativo provvedimento di attribuzione del beneficio, atteso che tale domanda – laddove delibata nel merito – condurrebbe il Collegio a pronunziarsi rispetto a poteri amministrativi ancora non esercitati in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., con conseguente inammissibilità in parte qua del gravame proposto.

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento dell’atto impugnato, mentre deve essere dichiarato inammissibile per quel che riguarda la domanda di accertamento del diritto ad ottenere un provvedimento di attribuzione dell’indennizzo per cui è causa.

Le spese, seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere un provvedimento di attribuzione dell’indennizzo per cui è causa.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consap, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eleonora Monica Francesco Riccio





IL SEGRETARIO
 
Alla fine anche BPB rientra (e noi siamo sempre qui ad aspettare giustizia ed equità). Manca la DEIULEMAR (ma è solo questione di tempo)


XIX Legislatura - Testi allegati all'ordine del giorno

La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge in conversione è stato approvato un emendamento per incrementare al 40 per cento la misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando a tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge;

    con il medesimo emendamento, è stata autorizzata la possibilità, in caso di variazione del codice IBAN già fornito, di comunicare il nuovo codice IBAN entro il termine del 31 luglio 2023, ai fini dell'accredito dell'indennizzo medesimo, e per consentire, inoltre, l'attuazione di tali procedure, la proposta emendativa in esame dispone che la Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234 del 1945, sia prorogata al 31 ottobre 2023, prevedendo anche la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

    a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;

    il Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;

    gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere ad alcuna forma di indennizzo dallo Stato;

    con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 145, in modo da consentire anche alle Banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;

    un'altra proposta emendativa più volte presentata era volta far riconoscere l'efficacia di arbitrato irrituale all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'intento di spianare la strada per accedere al «fondo Baretta», che consente agli azionisti delle Banche «azzerate» che avessero una pronuncia favorevole da parte dell'ACF in ordine alla violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e informativa, di accedere a un indennizzo pari al 30 per cento del valore dell'investimento;

    malgrado la grave situazione che da anni sopportano risparmiatori e azionisti della BPB, tali proposte emendative sono state sempre respinte,

impegna il Governo

ad adottare iniziative analoghe a quelle intraprese per i risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa anche in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/1151-A/31. Ubaldo Pagano, Lacarra.
 
Carife, via libera all’emendamento: di quanto salgono gli indennizzi

Carife, via libera all’emendamento: di quanto salgono gli indennizzi
Il documento è stato approvato alla Camera dei deputati, il diritto all’indennizzo innalzato al 40%. Le associazioni: "Ora tornerà a Ferrara un’altra importante fetta di risparmi perduti". Bergamini (Lega): "Questa integrazione è una risposta al grido d’allarme lanciato dai cittadini"

Ferrara, 23 giugno 2023 – Una boccata di ossigeno e speranza per i diciottomila risparmiatori azzerati di Carife. Le commissioni prima e quinta della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento all’interno del decreto legge ‘Enti pubblici’ che innalza al 40%, dal precedente 30%, il diritto all’indennizzo a favore dei soci risparmiatori delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, tra cui anche la vecchia Cassa di Risparmio di Ferrara.

Può sembrare poco, ma per le associazioni di risparmiatori che da anni si battono per i risarcimenti quel 10% è un margine non certo trascurabile nel lungo e tormentato percorso iniziato con il crollo della banca di corso Giovecca.

"Un’altra fetta importante di risparmi perduti tornerà a Ferrara – è il commento di Marco Cappellari, presidente degli Amici della Carife –. L’unico rammarico è che, come Amici Carife, avevamo chiesto che fosse trovata una soluzione per i circa 800 rigettati. Ma non sono compresi in questa legge".

Le associazioni dei risparmiatori hanno iniziato un lavoro di dialogo con il governo il 21 febbraio durante l’incontro al ministero dell’Economia, alla presenza dei dirigenti del dicastero e del Consap, l’organismo tecnico che eroga gli indennizzi del Fondo indennizzi risparmiatori (Fir).

"Dopo questo ulteriore ristoro – aggiunge Cappellari – resterà quasi certamente un residuo nel Fir, di cui chiederemo la distribuzione agli azzerati". Anche Milena Zaggia (Movimento risparmiatori traditi) spende qualche parola per commentare il documento.

"È una decisione del Mef, per noi era un tema già acquisito – afferma –. Le nostre richieste vertevano sulla riduzione dei tempi e dei costi, senza andare a inficiare sugli aventi diritto. È uno step che abbiamo conquistato lottando con le unghie e con i denti, ma comunque aspettiamo a cantare vittoria". L’incremento al 40% non è l’unica misura presente nell’atto. Il documento prevede infatti anche la proroga della scadenza della Commissione tecnica del Fir, che slitta dal 30 giugno al 31 ottobre. "Gli azionisti che hanno cambiato Iban – ricordano infine le associazioni – dovranno comunicare quello nuovo attraverso il portale Fir entro il 31 luglio".
 
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