Mi hanno sospeso l'account exchange di bf: bel paesino il ns

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

nuova puntata :D

In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere accolto, in ragione della nullità dei provvedimenti impugnati per violazione ed elusione di quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 4807/2021.

Deve, dunque, per l’effetto ordinarsi all’ADM di dare esecuzione a tale pronuncia - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte - procedendo all’integrale riedizione del potere discrezionale attribuitole dall’art. 217 del d.l. n. 34/2020 (di individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla “raccolta” delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori), attenendosi alle dettagliate statuizioni già contenute nella decisione n. 4807/2021, come ulteriormente specificate in questa sede di ottemperanza.

In particolare, ribadisce il Collegio come l’Agenzia, in sede di riesercizio, sarà tenuta a dare conto dell’istruttoria al riguardo svolta e del percorso logico motivazionale che abbia condotto l’amministrazione alle determinazioni che è chiamata ad assumere, dando evidenza di aver agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (che sempre devono informare l’azione amministrativa), optando per una soluzione che sia, al contempo, la più satisfattiva per l’interesse pubblico perseguito e la meno afflittiva per i destinatari della stessa e che, contestualmente, assicuri una sostanziale parità di trattamento tra i concessionari tradizionali e i concessionari di betting exchange, attraverso l’espressa considerazione delle peculiarità della tipologia di scommesse di cui si discorre, dei conseguenti effetti distorsivi (come anche evidenziati dalla ricorrente) che ne possano discendere per il betting exchange dall’applicazione del tributo, nonché di ogni altra soluzione alternativa che ragionevolmente ne possa limitare le ricadute.
 
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