in realtà la confusione va oltre l'articolo
la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13461 del 26 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile la domanda finalizzata al mero accertamento della non autenticità di un’opera d’arte.
qualche significativo estratto :
"Il diritto di attestazione dell’autenticità non spetta neppure agli eredi dell’artista defunto."
" ..... Tali titolari dei diritti morali non hanno la facoltà di agire in giudizio per ottenere una mera dichiarazione di autenticità delle sue opere....."
" .... alla morte dell’artista l’autenticità delle opere può essere semplicemente oggetto di vari expertise, più o meno qualificati....."
" ..... Procedere pertanto ad un accertamento in termini di verità in sede giudiziale si concretizzerebbe soltanto nel conferimento di maggior valore a un determinato parere a discapito di un altro, producendo così un’alterazione delle peculiari dinamiche che contraddistinguono il mercato dell’arte....."
Una sentenza che prende a martellate un sistema (archivi & fondazioni) retto giuridicamente sul nulla.