Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2015, n. 3122 (rv. 634590)
Cesaretti c. Api Raffineria di Ancona S.p.A.
PROVA DOCUMENTALE
PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti - Accertamento della conformità - Altri mezzi di prova - Ammissibilità - Fattispecie
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. , il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ. , deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ. , perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero). (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 14/11/2011)
FONTI
CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 349 (rv. 624759)
Compass S.p.A. c. Schina
PROVA DOCUMENTALE
PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze
NEGOZI GIURIDICI - Unilaterali - Recettizi - Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze
Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.). (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 31/12/2009)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Sez. IX, 13-01-2012, n. 7
Agente di Riscossione Equitalia E.Tr. S.p.A. c. Cl.Di. s.n.c.
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
Prove
in genere
Riproduzioni meccaniche - Disconoscimento - Allegazione - Elementi - Corrispondenza
Il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito con l'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
FALSO CIVILE
QUERELA
PROVA CIVILE - Falso civile - Querela di falso - In genere - Scrittura privata prodotta in copia - Contestazione dell'autenticità di tale scrittura - Conseguenze - Obbligo di deposito del documento impugnato in originale - Fondamento - Omesso deposito dell'originale - Mancata querela di falso - Irrilevanza
A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso). (Rigetta, App. L'Aquila, 08/05/2008)
Cass. pen. Sez. II, 17-12-2010, n. 16599 (rv. 250216)
PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE
Valutazione (libero convincimento del giudice)
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - Valutazione - Messsaggi telematici privi di firma digitale - Disconoscimento nelle forme civilistiche - Rilevanza penale - Esclusione
Il disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento penale, nell'ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito. (Rigetta, App. Palermo, 16/07/2009)
FONTI
CED Cassazione, 2011
E potrei continuare all'infinito..
Ma forse dovremmo chiarire i piani della discussione.
Io sto discutendo della legittimità del comportamento di Banca Ifis in questa fattispecie..tu non puoi, a sostegno della tua tesi, dirmi che così fa banca Ifis sottintendendo che, quindi, così è legittimo fare..così è legittimo fare sino a quando glielo lasciano fare..nel momento in cui troverà qualcuno disposto ad impuntarsi ed a trascinarla in giudizio, a mio parere, questa Banca avrà una brutta sorpresa.
Ritornando al nostro discorso..io invio con pec una riproduzione informatica di un documento; controparte non può contestare il mezzo con cui l'ho inviato ma, a tuo dire, non essendo certa della conformità all'originale (in mio possesso) della riproduzione inviata non dà corso, a tuo dire legittimamente, alla richiesta; convengo in giudizio la Banca chiedendo al Giudice di accertare l'illegittimità del comportamento della Banca e di conseguenza di condannarla bla bla bla..Banca Ifis si costituisce e, non potendo contestare il ricevimento della Pec con i relativi allegati, si difende disconoscendo (disconoscimento che dovrebbe essere circostanziato e non generico) la conformità all'originale (in mio possesso) del documento allegato alla pec;
io esibisco l'originale, il Giudice rileva la perfetta rispondenza tra l'originale e la riproduzione informatica..e Banca Ifis perde la causa.