SilvioVernillo
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L'errore di fondo che permea il forum (ma non solo) è che sia in ogni caso necessaria la firma digitale per individuare un soggetto. Non è così, la legge è chiara.
Se fosse così potrei inviare impunemente mail calunniose ai miei interlocutori del forum, con la sicurezza di farla franca: tanto nessuno può incolparmi, visto che non sono firmate con firma digitale.
Riporto il seguente passaggio dal post #24 che evidentemente nessuno ha letto e che invito a rileggere con attenzione e per intero.
Quando la PEC può rendere superflua la firma digitale?
-------------
Il nuovo comma 2 bis dell'art. 21 prevede anche che "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale".
Si tratta degli altri atti (diversi da quelli sopra indicati) per cui sia prevista la forma scritta ad substantiam e tra questi ci sono contratti importanti come i contratti bancari e di intermediazione mobiliari.
Per questi atti la legge prevede quindi espressamente che "comunque" (cioè a prescindere da una ulteriore valutazione del giudice rispetto alla sussistenza dei requisiti della tipologia di firma) la forma scritta è integrata anche da una firma elettronica avanzata.
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Nei contratti bancari non è necessaria la firma digitale, basta anche una firma elettronica avanzata.
Che la PEC sia quantomeno una firma elettronica avanzata è fuori dubbio.
Il DPCM 22 febbraio 2013 qualifica la CEC-PAC come firma elettronica avanzata, ma è vincolante solo nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Questo non significa che nei rapporti tra privati la PEC non ha alcun valore legale, significa solo che in assenza di una norma specifica il valore probatorio è lasciato alla libera determinazione del giudice.
Saluti
Se fosse così potrei inviare impunemente mail calunniose ai miei interlocutori del forum, con la sicurezza di farla franca: tanto nessuno può incolparmi, visto che non sono firmate con firma digitale.
Riporto il seguente passaggio dal post #24 che evidentemente nessuno ha letto e che invito a rileggere con attenzione e per intero.
Quando la PEC può rendere superflua la firma digitale?
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Il nuovo comma 2 bis dell'art. 21 prevede anche che "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale".
Si tratta degli altri atti (diversi da quelli sopra indicati) per cui sia prevista la forma scritta ad substantiam e tra questi ci sono contratti importanti come i contratti bancari e di intermediazione mobiliari.
Per questi atti la legge prevede quindi espressamente che "comunque" (cioè a prescindere da una ulteriore valutazione del giudice rispetto alla sussistenza dei requisiti della tipologia di firma) la forma scritta è integrata anche da una firma elettronica avanzata.
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Nei contratti bancari non è necessaria la firma digitale, basta anche una firma elettronica avanzata.
Che la PEC sia quantomeno una firma elettronica avanzata è fuori dubbio.
Il DPCM 22 febbraio 2013 qualifica la CEC-PAC come firma elettronica avanzata, ma è vincolante solo nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Questo non significa che nei rapporti tra privati la PEC non ha alcun valore legale, significa solo che in assenza di una norma specifica il valore probatorio è lasciato alla libera determinazione del giudice.
Saluti