Tipi di firme elettroniche, e rapporti con la PEC

L'errore di fondo che permea il forum (ma non solo) è che sia in ogni caso necessaria la firma digitale per individuare un soggetto. Non è così, la legge è chiara.
Se fosse così potrei inviare impunemente mail calunniose ai miei interlocutori del forum, con la sicurezza di farla franca: tanto nessuno può incolparmi, visto che non sono firmate con firma digitale.

Riporto il seguente passaggio dal post #24 che evidentemente nessuno ha letto e che invito a rileggere con attenzione e per intero.
Quando la PEC può rendere superflua la firma digitale?

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Il nuovo comma 2 bis dell'art. 21 prevede anche che "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale".
Si tratta degli altri atti (diversi da quelli sopra indicati) per cui sia prevista la forma scritta ad substantiam e tra questi ci sono contratti importanti come i contratti bancari e di intermediazione mobiliari.
Per questi atti la legge prevede quindi espressamente che "comunque" (cioè a prescindere da una ulteriore valutazione del giudice rispetto alla sussistenza dei requisiti della tipologia di firma) la forma scritta è integrata anche da una firma elettronica avanzata.
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Nei contratti bancari non è necessaria la firma digitale, basta anche una firma elettronica avanzata.
Che la PEC sia quantomeno una firma elettronica avanzata è fuori dubbio.

Il DPCM 22 febbraio 2013 qualifica la CEC-PAC come firma elettronica avanzata, ma è vincolante solo nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Questo non significa che nei rapporti tra privati la PEC non ha alcun valore legale, significa solo che in assenza di una norma specifica il valore probatorio è lasciato alla libera determinazione del giudice.

Saluti
 
@cheagosti
Alcune banche ragionano ancora in termini di documenti cartacei, quindi vogliono la domanda originale con firma, da archiviare nei faldoni.
La legge sulla firma elettronica ha previsto una serie di procedure equivalenti alla firma autografa, che le banche tardano a recepire.

Qualche post ha ho descritto la procedura da seguire, nella PEC si può anche minacciare il ricorso all'Arbitro bancario in caso di rifiuto.
Se ti servono altre indicazioni fai una domanda più specifica.
Saluti
Non voglio arrivare all'arbitrato anche perché nel mio caso non c'è stata alcuna perdita monetaria. Semplicemente ho portato il saldo del mio conto a zero e attendo che la banca me lo chiuda d'ufficio. Ringrazio Silvio per la chiarezza dei suoi post e la pacatezza dei toni usati. Saluti
 
Mi sembra che non vi siano dubbi su quanto segue, se qualcuno ha dubbi li esprima facendo riferimento ai numeri
I dubbi e anche qualche cosa di più sono stati espressi e motivati ma se vengono ignorati...

Cosa c'è di non chiaro in quanto previsto dall'articolo 65 comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 82/2005 secondo cui la validità di una istanza inviata tramite PEC, rispettando ben specifiche caratteristiche, si ha solo quando la controparte è una Pubblica Amministrazione?

Cosa c'è di non chiaro nel fatto che la banca non è una PA?

Cosa c'è di non chiaro nel fatto che da nessuna parte esiste una assimilazione tra firma elettronica (in qualunque forma essa sia) e l'invio di una PEC?

Qualche caso concreto può chiarire le idee.
O confonderle del tutto...

1. Il tipico litigio su Facebook, l'interlocutore A calunnia, e B lo querela. Per evitare sanzioni A potrebbe semplicemente sostenere di non essere l'autore della calunnia. Invece la legge sulla firma elettronica fornisce ai giudici i criteri per stabilire come collegare un reato al soggetto.
2. Due imprenditori comunicano stabilmente tramite mail ordinaria, A comunica una mail che crea danni a B, che querela A; la mail ordinaria è un sistema molto poco sicuro, ma comunque la legge attribuisce ad essa la funzione di firma semplice, A non potrà sostenere facilmente di non aver spedito lui la mail.
Quale sarebbe il nesso tra una calunnia (fatta con qualunque mezzo) e la necessita che un documento, affinché abbia valore, debba essere firmato e le modalità con cui è possibile farlo?
Per calunniare qualcuno non serve una firma.
Se si dovesse porre il problema di acccertare la responsabilità di una persona in un reato le autorità competenti faranno le normali indagini del caso e di certo non c'è una responsabilità automatica perché esiste la legge sulla firma elettronica così come non è vero il contrario.

Nel caso specifico della domanda di chiusura conto corrente inviata tramite PEC con le procedure descritte nei post precedenti:
1. la banca non esegue l'ordine
2. Io mi rivolgo al giudice per inadempienza contrattuale.
3. Il giudice cosa decide?

Il giudice decide in base a quanto previsto dal contratto di natura privatistica esistente fra due soggetti privati. Di certo non invoca l'articolo 65 comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 82/2005 citato a supporto della semplicistica idea che per tutti valga l'uguaglianza firma elettronica == PEC come fatto in questo messaggio.
 
Ultima modifica:
Non voglio arrivare all'arbitrato anche perché nel mio caso non c'è stata alcuna perdita monetaria. Semplicemente ho portato il saldo del mio conto a zero e attendo che la banca me lo chiuda d'ufficio

La perdita l'avrai quando, un domani, cambieranno unilateralmente i costi di gestione del conto oppure lo Stato cambierà le imposte gravanti sui conti correnti e andrai in rosso in un conto chiuso solo nella realtà virtuale di un forum.

Quindi perché non vuoi prevenire ciò, seguendo il chiaro consiglio che hai ricevuto?

Ringrazio Silvio per la chiarezza dei suoi post e la pacatezza dei toni usati.

:confused: :mmmm: :rolleyes:
 
Ultima modifica:
Nel caso specifico della domanda di chiusura conto corrente inviata tramite PEC con le procedure descritte nei post precedenti:
1. la banca non esegue l'ordine
2. Io mi rivolgo al giudice per inadempienza contrattuale.
3. Il giudice cosa decide?

Saluti

Personalmente proporrei un'altra sequenza (che è quella scelta, sembra, dal nostro utente).
1. richiesta chiusura conto tramite PEC
2. la banca non esegue la richiesta pretendendo la raccomandata cartacea per avere la firma autografa e non scannerizzata;
3. il risparmiatore svuota il conto e se ne disinteressa;
4. non essendo stato chiuso, sul conto continuano a maturare canoni e imposta di bollo;
5. dopo qualche anno e qualche sollecito per la copertura del conto, la banca (molto forse) richiede ed ottiene, sulla base delle sue scritture contabili, un decreto ingiuntivo che notifica al cliente;
6. questi nei quaranta giorni fa opposizione eccependo (e provando esibendo la documentazione in giudizio) che molto molto tempo prima aveva richiesto per PEC la chiusura del conto cui la banca (la quale, non dimentichiamola, ha un interesse personale) non ha adempiuto;
7. la banca si difende sostenendo che il contratto tra le parti prevede che la richiesta di chiusura debba essere fatta per raccomandata cartacea;
8. il cliente fa rilevare che la legge equipara a tutti gli effetti la pec ad una racc. a.r.;
9. la banca sostiene che la firma sulla richiesta di chiusura per pec, a meno che non sia firmata digitalmente, non può essere equiparata ad una firma autografa;
10. il cliente eccepisce che l'art. 2712 c.c. prevede, dal 01/01/2006, che anche 'le riproduzioni..informatiche..formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità...

Sulla base di questa sequenza dei fatti (ammesso e non concesso che una banca si impelaghi in un giudizio con queste premesse) pensate che il Giudice confermerà o annullerà il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del nostro amico?

Le banche serie provvedono, in casi come questo, alla chiusura magari prima accertando telefonicamente che la pec provenga dal proprio cliente (Chiusura conto corrente tramite PEC | ABloG)
 
La perdita l'avrai quando, un domani, cambieranno unilateralmente i costi di gestione del conto oppure lo Stato cambierà le imposte gravanti sui conti correnti e andrai in rosso in un conto chiuso solo nella realtà virtuale di un forum.

Quindi perché non vuoi prevenire ciò, seguendo il chiaro consiglio che hai ricevuto?



:confused: :mmmm: :rolleyes:

Forse perché c'è ancora qualcuno che pretende e spera che questo Paese diventi moderno ed al passo coi tempi..
Forse perché c'è ancora qualcuno che pretende che le leggi che pian piano vengono fatte anche da noi per cercare di modernizzare il Paese, siano poi rispettate anche da quelli che vedono 'manomesso' il proprio orticello..
Forse, semplicemente, perché è più comodo e meno costoso..(e meno inquinante) inviare una pec piuttosto che sprecare due fogli, una busta, prendere la macchina inquinante, andare alla posta fare mezz'ora di fila per spedire una raccomandata, costringere un postino ad inforcare un motorino per portare la raccomandata alla banca, farsi firmare la ricevuta di ritorno, inforcare di nuovo il motorino e portarla a casa del mittente..
Ti sembrano poche come ragioni?
 
@Saturalanx #46, con Rendimax la situazione è più semplice, il bollo è a carico banca, in caso di modifica delle condizioni si avrebbe il diritto di recesso gratuito, e comunque non ci sono costi per un deposito a zero.

Il mio esempio era puramente teorico, in realtà cheagosti non rischia nulla a mantenere il deposito aperto, quando sarà il momento Banca IFIS lo chiuderà d'ufficio.

Saluti
 
@cheagosti, non sono un attaccabrighe, il ricorso all''Arbitro bancario costa all massimo 20Euro rimborsabili (più o meno) e un po' di fastidio, e comunque penso che la sola minaccia del ricorso basti a convincere la banca, non sei obbligato a fare sul serio il ricorso.
Ho anch'io un Rendimax da chiudere (senza affanno), magari possiamo studiare assieme la procedura.

Saluti
 
Personalmente proporrei un'altra sequenza (che è quella scelta, sembra, dal nostro utente).
2. la banca non esegue la richiesta pretendendo la raccomandata cartacea per avere la firma autografa e non scannerizzata;
Veramente in base a quanto riferito dall'utente non è vero che la banca non ha eseguito la richiesta pretendendo la raccomandata cartacea bensì ha esaminato la richiesta inviata via PEC respingendola perché priva di sottoscrizione.
Se avesse mandato la richiesta, anche via PEC, ma sottoscritta come richiesto la banca l'avrebbe accettata nonostante nel foglio informativo (che il cliente accetta nel momento in cui firma il contratto) sia previsto, in modo chiaro, che il recesso debba avvenire in forma scritta con raccomandata AR.

10. il cliente eccepisce che l'art. 2712 c.c. prevede, dal 01/01/2006, che anche 'le riproduzioni..informatiche..formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità...
11. la banca ne disconosce la conformità...

Sulla base di questa sequenza dei fatti (ammesso e non concesso che una banca si impelaghi in un giudizio con queste premesse) pensate che il Giudice confermerà o annullerà il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del nostro amico?

Premesso che per una banche il costo per mettere in piedi una causa è in genere marginale, l'esito dipenderà solo dalla bravura degli avvocati.

Per la legge italiana si può dimostrare tutto ed il contrario di tutto. Vedi gli esiti di tanti processi le cui sentenze vengono completamente ribaltate da un grado all'altro.
 
@Saturalanx #46, con Rendimax la situazione è più semplice, il bollo è a carico banca, in caso di modifica delle condizioni si avrebbe il diritto di recesso gratuito, e comunque non ci sono costi per un deposito a zero.

Il diritto di recesso, in caso di modifica unilaterale delle condizioni, va esercitato con modi e tempi prestabiliti.

Il bollo, da quanto leggo nel foglio informativo di Rendimax, è ha carico della banca solo fino all'importo massimo dello 0,2% annuo.

Se per ipotesi, un domani, lo Stato mettesse un bollo fisso invece che in percentuale anche in caso di deposito a zero la copertura dello 0,2% annuo garantita dalla banca non coprirebbe praticamente più nulla.
Oltre al fatto che già adesso per depositi movimentati nel corso dell'anno ma a zero al momento della rendicontazione è previsto un minimo di imposta di bollo di 1 euro che non può trovare copertura nello 0,2% garantito dalla banca.
 
Forse perché c'è ancora qualcuno che pretende e spera che questo Paese diventi moderno ed al passo coi tempi..
Se si ritiene che un proprio diritto sia stato violato ci sono tutti gli strumenti per farlo valere nelle sedi e con i modi oppurtuni come ha correttamente consigliato SilvioVernillo. Perché non si vogliono usare gli strumenti che la legge stessa mette a disposizione (indicati chiaramente anche nel foglio informativo di RendiMax)?
Forse perché siamo talmente insofferenti alle regole che ci limitiamo a pretenderne il rispetto dagli altri solo quando ci conviene, trascurandole in tutti gli altri casi?
 
Se si ritiene che un proprio diritto sia stato violato ci sono tutti gli strumenti per farlo valere nelle sedi e con i modi oppurtuni come ha correttamente consigliato SilvioVernillo. Perché non si vogliono usare gli strumenti che la legge stessa mette a disposizione (indicati chiaramente anche nel foglio informativo di RendiMax)?
Forse perché siamo talmente insofferenti alle regole che ci limitiamo a pretenderne il rispetto dagli altri solo quando ci conviene, trascurandole in tutti gli altri casi?

Il foglio informativo è fatto da una delle parti..forse ci potrebbe essere qualche clausola vessatoria..?
Forse la parte vessata preferirebbe che venisse applicata..la legge :angry:?
 
Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
:::
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

::::
Articolo 2 - Finalita' e ambito di applicazione
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.



===
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71) prevede all’art. 61:

L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.



=== Tar Campania (Sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450)
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
 
Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Articolo 2 - Finalita' e ambito di applicazione
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Il DPCM 22 febbraio 2013 prevede all’art. 61:

L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.

:specchio:

Il DPCM 22 febbraio 2013 è semplicemente il decreto cui rinvia il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per precisarne alcuni aspetti come previsto e richiamato dagli articoli 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b), 35 comma 2, 36 comma 2, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'articolo 61 del DPCM 22 febbraio 2013 fa riferimento all’articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'Articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) fa parte del CAPO V, che non è nè CAPO II, nè CAPO III, nè CAPO IV.

Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

CAPO V : DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

. SEZIONE III : SERVIZI IN RETE

Articolo 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
[...]
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Tutto già detto nel messaggio 35 del 13/07/2015.

=== Tar Campania (Sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450)
Caso di invio di istanza tramite PEC ad una pubblica amministrazione non ad un privato come una banca.

Ci rendiamo conto delle implicazioni assurde che potrebbero esserci nel voler assimilare a tutti i costi l'invio di una email (per quanto certificata) alla sottoscrizione di un documento?

Nel caso della sentenza un qualunque dipendente di una pubblica amministrazione A tramite la PEC istituzionale della pubblica amministrazione A potrebbe mandare di sua iniziativa e senza il consenso una istanza ad una pubblica amministrazione B senza apporre nessuna firma e questa sarebbe ritenuta valida in base all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) con tutte le implicazioni del caso. Come si farebbe a risalire al materiale responsabile dell'invio visto che il documento non è stato firmato da nessuno e quindi nessuno se ne assumerebbe la responsabilità?
Se poi alla pubblica amministrazione A non dovesse più convenire l'istanza inviata si fa un processo in cui, nonostante l'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), se ne disconosce la paternità e la certezza del diritto è preservata.
 
:specchio:

Il DPCM 22 febbraio 2013 è semplicemente il decreto cui rinvia il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per precisarne alcuni aspetti come previsto e richiamato dagli articoli 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b), 35 comma 2, 36 comma 2, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'articolo 61 del DPCM 22 febbraio 2013 fa riferimento all’articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'Articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) fa parte del CAPO V, che non è nè CAPO II, nè CAPO III, nè CAPO IV.



Tutto già detto nel messaggio 35 del 13/07/2015.


Caso di invio di istanza tramite PEC ad una pubblica amministrazione non ad un privato come una banca.

Ci rendiamo conto delle implicazioni assurde che potrebbero esserci nel voler assimilare a tutti i costi l'invio di una email (per quanto certificata) alla sottoscrizione di un documento?

Nel caso della sentenza un qualunque dipendente di una pubblica amministrazione A tramite la PEC istituzionale della pubblica amministrazione A potrebbe mandare di sua iniziativa e senza il consenso una istanza ad una pubblica amministrazione B senza apporre nessuna firma e questa sarebbe ritenuta valida in base all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) con tutte le implicazioni del caso. Come si farebbe a risalire al materiale responsabile dell'invio visto che il documento non è stato firmato da nessuno e quindi nessuno se ne assumerebbe la responsabilità?
Se poi alla pubblica amministrazione A non dovesse più convenire l'istanza inviata si fa un processo in cui, nonostante l'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), se ne disconosce la paternità e la certezza del diritto è preservata.

Condivido in pieno le tue remore, saremmo - ripeto - alla follia legislativa (siamo già a buon punto).
 
@cheagosti, non sono un attaccabrighe, il ricorso all''Arbitro bancario costa all massimo 20Euro rimborsabili (più o meno) e un po' di fastidio, e comunque penso che la sola minaccia del ricorso basti a convincere la banca, non sei obbligato a fare sul serio il ricorso.
Ho anch'io un Rendimax da chiudere (senza affanno), magari possiamo studiare assieme la procedura.

Saluti
Va bene, io mi aspetto una comunicazione a breve da Rendimax riguardante il saldo pari a zero e la mancata movimentazione del conto. Vediamo un po' che succede..
 
Ho provato a chiudere un conto Rendimax tramite PEC allegando una copia della carta d'identità, ma la richiesta è stata respinta dalla banca che richiede anche la firma digitale, nonostante nel loro sito c'è scritto che per la chiusura del conto è necessario l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno: ma l'invio tramite PEC equivale o no ad una raccomandata con ricevuta di ritorno?


E' possibile chiudere il conto a mezzo PEC purchè con firma digitale. Chiuso il discorso, sperem!
 
Va bene, io mi aspetto una comunicazione a breve da Rendimax riguardante il saldo pari a zero e la mancata movimentazione del conto. Vediamo un po' che succede..
Personalmente preferisco mantenere Rendimax aperto e a zero, finché non costa nulla; ho anche Contomax, Rendimax mi può essere utile come sponda se devo fare più di un bonifico al mese.
Se tu decidi di chiuderlo perché ad esempio hai troppi conti, puoi tentare la strada della PEC che non costa nulla.

Ad oggi la situazione è come segue.
Poche sentenze si occupano direttamente del rapporto tra PEC e firma elettronica, e sono tutte concordi nell'assegnare alla PEC il valore di firma elettronica avanzata (che è diverso da firma digitale, per chi è rimasto ancora su questo punto).
Inoltre esiste una giurisprudenza consolidata che assegna alla mail ordinaria la funzione di firma elettronica semplice; e se la mail ordinaria è una firma semplice, la PEC deve essere necessariamente una firma avanzata, visto che le procedure di identificazione sono molto più rigide (codice fiscale, documento di identità).

Ad oggi la strada è ben delineata, ma mancano conferme di alto livello, ad esempio una sentenza della Cassazione o una più chiara indicazione normativa.
In questo thread io prendo solo atto della situazione attuale e la comunico al forum, non è una mia tesi; se un giorno una sentenza della Cassazione o una legge dicesse che la PEC non è utilizzabile come firma avanzata ne prenderei atto senza problemi e lo comunicherei al forum.
Però al momento la situazione è quella che ho descritto sopra, piaccia o non piaccia.

Come vedi nel forum non tutti condividono questa strada, e questo è legittimo; sarebbe interessante discutere dei vantaggi e degli svantaggi di una tale soluzione.

Quello che non è legittimo è che qualcuno si arroghi il diritto di dire quello che si può e non si può fare: contemporaneamente legislatore e giudice, e magari anche polizia e boia.
Non farti intimidire da questi palloni gonfiati.

Saluti
 
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