Redditometro: spunti di studio da Elizadb e wipe out

si certo ,tu vai la con la coscienza a posto in buona fede perché sai da dove provengono i tuoi soldili .TI siedi nei loro uffici quasi fossi davanti alla corte marziale e questi gia' prevenuti ti accusano, lei ha questo ,questo e questo el,secondo le nostre tabelle ,che per loro amissione sono come dire ,un po' da rivedere,lei deve avere questa disponibilita'.
A sto punto ti cade il mondo addosso e pensi scherzeranno ,no non puo' essere ,gli spieghi guardi che io ho venduto qua ,ho chiesto un finanziamento, il mio fidanzato mi ha fatto un bonifico ,la seconda macchina è intestata a me ma è di mia sorella le rate le paga mia madre,questo oggetto non mi costa tot perchè mi arrangio e molti lavori che richiederebbero la competenza di un professionista li svolgo io e con tanta fatica etc etc ,non c'è verso., loro hanno le tabelle e se non coincidono ti mandano al ricorso diritti come fusi
ora mi fermo perché ho un nodo alla gola ...

La gestapo era piu buona..
la mia solidarietà
 
Uno spunto di riflessione. Siccome il garante ha detto che in sede di dichirazione bisogna firmare che i dati raccolti potranno essere usati per il redditometro, non mi risulta di aver firmato per le dichirazioni del 2009-10-11-12 questo per cui possono applicare il nuovo redditometro?
 
Pag 1 del mod. Unico 2012:
"Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento."

Hanno previsto tutto, purtroppo:(
Per le mutande di latta è tardi ormai, bisogna solo cercare di fare in modo che la cosa sia più indolore possibile:terrore:
 
Pag 1 del mod. Unico 2012:
"Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento."

Hanno previsto tutto, purtroppo:(
Per le mutande di latta è tardi ormai, bisogna solo cercare di fare in modo che la cosa sia più indolore possibile:terrore:

Grazie, sarà lo stesso per gli anni precedenti?
 
Pag 1 del mod. Unico 2012:
"Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento."

Hanno previsto tutto, purtroppo:(
Per le mutande di latta è tardi ormai, bisogna solo cercare di fare in modo che la cosa sia più indolore possibile:terrore:

non mi pare proprio la stessa cosa....
Il garante non è mica stupido ad aver rilevato la cosa.
 
Chi, dunque, in futuro vorrà impugnare il redditometro, sostenendo che viola la privacy, non potrà rivolgersi, né al Tar né alle Commissioni tributarie ma solo al giudice ordinario. È competente il tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dei dati e il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, oppure entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. Inoltre, dovrà evitare il ricorso d’urgenza [1]. - See more at: Redditometro lesivo della Privacy: la revisione della sentenza
 
"NULLITA' REDDITOMETRO - Trib. Napoli 10508/2013" - Maria CARIELLO


Cariello Maria
Ringraziamo l'avv. Roberto Buonanno per averci inviato il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Valentina Valletta, con sentenza n. 10508 del 23.24/9/2013 ha definito il giudizio ordinario sul "redditometro", nell'ambito del quale era intervenuto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, affermando la nullità del del D.M. 24.12.2012 n. 65648 (in G.U. n. 3 del 4.1.2013).

Tale pronunzia in linea con altri "precedenti" – inibisce all'Agenzia delle Entrate di procedere alle attività che il citato D.M. consentiva, ordinando di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o di utilizzo dei dati comunicando se esistenti o se in atto l 'attività di raccolta dati nei confronti del contribuente .

"NULLITA' REDDITOMETRO - Trib. Napoli 10508/2013" - Maria CARIELLO - Persona e Danno
 
In definitiva, per qualunque accertamento precedente il pronunciamento privacy mi pare di capire che occorreva impugnare entro 30 gg il provvedimento al tribunale del luogo. Se tali termini sono trascorsi la tutela in sede di privacy come viene esercitata ?
Si può chiedere in sede di autotutela, citando i motivi di Pozzuoli, la revoca accertamento?
Oppure si può impugnare al TAR del Lazio la circolare del dicembre 2012?
 
Infatti, solo chi aveva un ricorso in essere sulla base delle motivazioni di cui sopra legate alla privacy può essere ascoltato anche dalla commissione tributaria....


"""""

22/04/13
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"REDDITOMETRO BOCCIATO - CTP Reggio Emilia 74.02.13 " - MC


Cariello Maria
Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. di Pozzuoli è il turno della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione che con la sentenza n. 74.02.2013 depositata il 18 aprile 2013, stabilisce tra l'altro, che il nuovo redditometro è illegittimo e deve essere disapplicato, producendo la nuova normativa sull'accertamento sintetico, cambiamenti procedurali e non novità impositive, sicchè il contribuente, se ritiene può sostenerne la retroattività per le annualità precedenti al 2009. Le perplessità alla base della decisione nascono dal fatto che il Redditometro si basa sul metodo statistico, valutando un reddito diverso da quello reale, questo perché calcola la capacità di spesa su dati disponibili in anagrafe tributaria, medie Istat e studi economici."""""""

"REDDITOMETRO BOCCIATO - CTP Reggio Emilia 74.02.13 " - Maria CARIELLO - Persona e Danno
 
Per finire qst disamina post-prandiale, inserisco la sentenza suprema corte cui dovremo attingere i motivi dei ricorsi, su cui il commento del sole 24 ore e':

"""Secondo la Corte di cassazione, anche il nuovo redditometro (così come il "vecchio") è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte in alcun modo l'onere probatorio nei confronti del contribuente. La sentenza è la n. 23554/2012, depositata il 20 dicembre 2012, e verte circa la possibilità o meno che l'amministrazione avrebbe avuto di esperire l'accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che utilizzò il cosiddetto "concordato di massa" del 1994. Nella sue conclusioni, favorevoli al contribuente, la Corte ulteriormente precisa che «l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale».
Si può già ben dire che, con queste parole, la Cassazione indica già la strada circa la effettiva valenza del nuovo accertamento sintetico e, in particolare, del nuovo redditometro. In relazione al vecchio redditometro, va registrato che, fino al 2011, la Cassazione aveva sempre precisato che si tratta di una presunzione legale relativa, la quale inverte l'onere probatorio e lo addossa sul contribuente. Va anche detto che la stragrande maggioranza delle sentenze della Corte, oltre a non essere favorevoli al contribuente, concludevano con una sorta di clausola di stile, affermando che il contribuente non aveva provato che il suo reddito non esiste o esiste in misura inferiore a quello attribuito dal redditometro. Conclusione da ritenersi tecnicamente ineccepibile (fatte salve le specifiche prove contrarie individuate dal decreto del 1992 relativo al redditometro), ma che testimonia le difficoltà di fornire la prova contraria.
Nel 2011, invece, la Corte di cassazione (con sentenza 13289/2011) afferma che l'accertamento da redditometro (si badi bene, da redditometro e non del "sintetico" in generale) rientra tra quelli cosiddetti "standardizzati" e, quindi, tra quelli che si fondano su presunzioni semplici. Anche nella relazione n. 94 del 9 luglio 2009 dell'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione venne affermata l'appartenenza del redditometro tra gli accertamenti standardizzati. Quest'ultimi sono quella tipologia di accertamenti che partono da un dato medio-ordinario, il più delle volte determinato con metodi anche statistici, che hanno bisogno di un concreto adeguamento, attraverso l'obbligatorio contraddittorio (anche quando non previsto dalla legge), alla reale situazione del contribuente. Così che se l'amministrazione emette l'atto di accertamento, quest'ultimo deve tenere conto di tale personalizzazione, per cui non si è in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge - prerogativa delle presunzioni legali - ma di una presunzione semplice. Il giudice, quindi, deve valutare se la personalizzazione effettuata dall'ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Conseguentemente, l'onere probatorio incombe per primo sull'ufficio, il quale deve dare prova di questa personalizzazione."""

Redditometro: Cassazione, sentenza n. 23554 del 20/12/2012
 
Ultima modifica:
Se non erro si era parlato di poter portare esempi pratici, inizio io dai più banali che chiunque potrebbe pensare:

-L'ho chiesto altrove ma ripropongo anche qua: gli accertamenti scattano solo per i soggetti aventi fatto dichiarazione dei redditi e le cui spese (certe?) si sono discostate da tali redditi o può scattare anche verso chi non ha reddito (quindi nessuna dichiarazione, esempio classico uno studente) ma detiene c/c i cui saldi si sono incrementati (magari una donazione, un eredità, ecc)?

-Come ci si comporta se si comprano beni (eccedenti il proprio reddito) con soldi accantonati nel tempo (risparmi, eredità, ecc)? Accantonati magari anni fa e non, ad esempio, una vendita recente di cui è facile dar prova.
-Ci sono date entro cui deve o non deve arrivare la comunicazione di eventuale verifica relativamente a un anno?

Un altro mio pensiero è sull'importanza maggiorata che da oggi avranno gli estratti conto e le causali (magari per proprio aiuto mnemonico), allo stesso tempo però si parte dal 2009 e molti potrebbero non essersi tenuti così minuziosamente la documentazione dato che allora il problema non sussisteva: le banche faranno soldi con le richieste di EC a pagamento =P

P.S. in relazione ai post precedenti: è palese che uno delle rogne più grandi sia l'inversione dell'onere della prova a carico del cittadino.
 
Da pag. 15 del PDF si esamina il nuovo Redditometro. Ivi i termini per la decadenza dell'attività accertativa.

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/028AD78FA7391686C1257C2800523611/$FILE/slides201113.pdf
 
Pro-memoria
A pag 51 commento modifiche al monitoraggio operazioni attratte dal modulo RW, da segnalare nel 3D pertinente .
 
perchè questo 3d si veramente utile servono molti elementi normativi di supporto:

1. normativa sulle modalità di accertamento sintetico e/o redditometro
2. spunti di difesa per casistiche comuni
3. sentenze ctp/ctr/cassazione
4. categorie a rischio e modalità di comportamento per evitare di cadere nell'accertamento
5. documenti obbligatori da tenere e documenti opzionali per rispondere al questionario

etc..
Ottima la suddivisione che proponi....

Se sei d'accordo,sei cooptato tra i fondatori del 3D
:)
 
Ottimo thread meritevole di essere messo in rilievo!
 
Grazie !
Puoi aggiungere Julius tra i soci fondatori...
:)
 
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